LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3863-2020 proposto da:
A.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MAESTRI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA – SEZIONE DI FORLI’ – CESENA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 08/10/2019 R.G.N. 3047/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
CHE:
1. la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da A.S., cittadino *****, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;
2. il Collegio ha ritenuto, quanto al riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), che nella zona di provenienza del richiedente protezione (*****) non vi fosse una situazione di violenza indiscriminata per un conflitto armato interno o internazionale sulla scorta delle fonti internazionali indicate; circa la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, la Corte ne ha negato i presupposti, perché “non è dedotta alcuna integrazione nel contesto sociale italiano; la non credibilità soggettiva del richiedente esclude la sussistenza di una situazione di vulnerabilità”;
3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con due motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di legge, di Costituzione e di convenzioni internazionali, per avere la Corte negato la protezione sussidiaria, nonostante “i conflitti legati alla situazione sociale ambientale politica del *****”;
la censura è inammissibile;
la Corte territoriale, citando fonti internazionali attendibili ed aggiornate (pag. 7 e 8 della sentenza impugnata), ha accertato in fatto che nella regione di provenienza del richiedente protezione non fosse in atto una situazione assimilabile a quella di un conflitto armato generatore di violenza indiscriminata; lo stabilire se tale accertamento sia corretto o meno è questione di fatto, come tale incensurabile in questa sede se non evidenziando l’omesso esame di un fatto decisivo o la manifesta irrazionalità della decisione, censure neanche prospettate dall’odierno ricorrente (cfr. Cass. n. 6897 del 2020); in realtà chi ricorre si limita a prospettare una diversa valutazione della situazione del Paese di provenienza, con una censura che attiene chiaramente ad una quaestio facti che non può essere riesaminata innanzi alla Corte di legittimità, perché si esprime un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e si invoca, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle stesse (v., tra molte, v. Cass. n. 2563 del 2020);
2. il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge, di Costituzione e di convenzioni internazionali, per avere la Corte negato la protezione umanitaria sulla scorta della sola “non credibilità soggettiva del soggetto”;
il motivo è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata;
infatti i giudici d’appello, pur erroneamente argomentando che “la non credibilità soggettiva del richiedente esclude la sussistenza di una situazione di vulnerabilità (in difformità rispetto alla giurisprudenza di questa Corte: v. Cass. n. 10922 del 2019; Cass. n. 7985 del 2020; Cass. n. 16122 del 2020), pongono tuttavia a decisivo fondamento del mancato riconoscimento della protezione umanitaria la circostanza che il richiedente protezione non abbia “dedotto alcuna integrazione nel contesto sociale italiano” e tale statuizione in alcun modo viene efficacemente censurata nel motivo;
3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione intimata;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021