Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.27800 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3882-2020 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO 95, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FARAON, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA FARAON;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VICENZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3980/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/09/2019 R.G.N. 2794/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello proposto da D.A., cittadino del *****, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Collegio ha ritenuto, condividendo l’assunto del primo giudice, la non attendibilità della vicenda narrata dal richiedente protezione, circa il suo orientamento omosessuale, “non solo per lo scarso coinvolgimento emotivo che il ricorrente avrebbe dimostrato, ma anche per la intrinseca contraddittorietà del racconto”; la Corte, poi, aggiunge che “anche le minacce subite sono state riferite in modo del tutto generico, così che la vicenda narrata va confermata anche in questa sede come non attendibile”; la Corte, conclusivamente, ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di ogni protezione richiesta;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 2 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, una motivazione apparente nonché un omesso esame sulla credibilità delle dichiarazioni, sostenendo che “la percezione soggettiva del giudice sull’orientamento sessuale del ricorrente non può essere posta a fondamento in relazione ad un giudizio di attendibilità/credibilità della vicenda narrata in assenza di riscontri opposti”; si argomenta che “la mancanza di partecipazione emotiva” registrata dalla Corte, poteva “plausibilmente essere un atteggiamento finalizzato a coprire il senso di vergogna per ciò che è ancora considerato tabù, oltre che reato nel suo paese; in ogni caso, l’aver compiuto atti omosessuali anche in assenza di coinvolgimenti sentimentali, ma con l’unico scopo di pagarsi gli studi, non attenua il timore delle conseguenze a cui andrebbe incontro l’appellante in caso di rimpatrio”; infine, “poco importa – secondo il ricorrente – dal punto di vista della protezione internazionale se l’omosessualità sia reale o solamente ritenuta tale dalla comunità di appartenenza”;

con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, “con riferimento al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria nonché con riferimento al mancato riconoscimento della protezione umanitaria”; si evidenzia che la Corte avrebbe trascurato il fatto che in ***** l’omosessualità è considerato reato punibile con l’ergastolo; si lamenta che, in ordine al permesso di soggiorno per motivi umanitari, lo stesso sarebbe stato negato sulla base di una motivazione non convincente, del tutto tautologica, senza considerare, appunto, sia la vulnerabilità rappresentata dalla condizione di omosessualità sia la giovane età dell’istante con l’assenza di legami familiari nel Paese di origine;

2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, sono fondati;

l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, nella specie omosessuale, del richiedente protezione internazionale non può essere escluso dal rilievo che le dichiarazioni della parte non ne forniscano la prova, dal momento che il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, dispone che tali dichiarazioni, se coerenti con i requisiti di cui alle lett. da a) ad e) della norma, possono da sole essere considerate veritiere pur se non suffragate da prova, ove comparate con COI aggiornate, e la Corte di Giustizia (sentenza 25/1/2018 C-473/16, alla luce dell’art. 13, par. 3, lettera a, della Direttiva 2005/85 e dell’art. 15 par. 3, lettera a, della Direttiva 2013/32), ha evidenziato che, in relazione all’omosessualità, il colloquio deve essere svolto da un “intervistatore competente”; che si deve tenere conto della situazione personale e generale in cui s’inseriscono le dichiarazioni, ed in particolare dell’orientamento sessuale; che la valutazione di credibilità non può fondarsi su nozioni stereotipate associate all’omosessualità ed in particolare sulla mancata risposta a domande relative a tali nozioni, quali quelle concernenti la conoscenza di associazioni per la difesa dei diritti degli omosessuali (Cass. n. 9815 del 2020); la stessa pronuncia ha chiarito che, in tema di protezione internazionale, l’allegazione da parte dello straniero di una condizione personale di omosessualità impone che il giudice si ponga in una prospettiva dinamica e non statica, vale a dire che verifichi la sua concreta esposizione a rischio, sia in relazione alla rilevazione di un vero e proprio atto persecutorio, ove nel paese di origine l’omosessualità sia punita come reato e sia prevista una pena detentiva sproporzionata o discriminatoria, sia in relazione alla configurabilità della protezione sussidiaria, che può verificarsi anche in mancanza di una legislazione esplicitamente omofoba ove il soggetto sia esposto a gravissime minacce da agenti privati e lo Stato non sia in grado di proteggerlo, dovendosi evidenziare che tra i trattamenti inumani e degradanti lesivi dei diritti fondamentali della persona omosessuale non vi è solo il carcere ma vi sono anche gli abusi medici, gli stupri ed i matrimoni forzati, tenuto conto che non è lecito pretendere che la persona tenga un comportamento riservato e nasconda la propria omosessualità (CGUE 7/11/2013 C-199/2012 e C-201/2012) (v. pure Cass. n. 11172 del 2020 e, in precedenza, Cass. n. 15981 del 2012);

– si è aggiunto (Cass. n. 18128 del 2017; Cass. n. 2458 del 2020) che la valutazione di credibilità del narrato del richiedente asilo – in generale e certo non meno nel caso vi siano riferimenti a tematiche legate a fattori sessuali – deve tenere conto “delle peculiarità del caso, della estrazione sociale e delle esperienze di vita, del sesso e dell’età del richiedente, insomma del contesto sociale di provenienza e della caratteristiche individuali della persona esaminata”; come anche dei pudori e delle remore ataviche che le tematiche sessuali – e, più ancora, quelle di tratto omosessuale – recano con sé;

inoltre, proprio con un riferimento ad un cittadino del ***** accusato di essere omosessuale, si è affermato: “In tema di protezione internazionale, posto che l’autorità amministrativa e il giudice di merito svolgono un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, ove il richiedente adduca il rischio di persecuzione, al fine di ottenere lo “status” di rifugiato, o il danno grave, ai fini della protezione sussidiaria, il giudice non deve valutare nel merito la sussistenza o meno del fatto, ossia la fondatezza dell’accusa, ma deve invece accertare, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8, comma 2, e art. 14, lett. c), se tale accusa sia reale, cioè effettivamente rivolta al richiedente nel suo Paese, e dunque suscettibile di rendere attuale il rischio di persecuzione o di danno grave in relazione alle conseguenze possibili secondo l’ordinamento straniero” (Cass. n. 32670 del 2019);

nel caso di specie, lo scrutinio della Corte territoriale sulla credibilità del ricorrente risulta non rispettoso dei criteri normativi sopra richiamati e neanche sorretto da una valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente, mediante l’assunzione di informazioni che siano pertinenti al caso – e quindi relative al trattamento degli omosessuali – ed aggiornate al momento dell’adozione della decisione (Cass. n. 9230 del 2020), risultando citati nella sentenza impugnata rapporti internazionali solo ai fini di verificare l’esistenza di una violenza indiscriminata in *****;

3. conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo altresì sulle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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