Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.27801 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35860-2019 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in Caserta, viale Lincoln 77, presso l’avv. ROBERTO RICCIARDI, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2120/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RILEVATO

che:

1. D.A., proveniente dal *****, ha proposto un ricorso notificato il 3 ottobre 2019, articolato in tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2120/2019 emessa dalla Corte d’appello di Milano e pubblicata in data 14 maggio 2019.

2. Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

3.11 ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

4. Il ricorrente, secondo la ricostruzione della sua vicenda personale riportata nel ricorso, fuggiva in Italia dal ***** per timore di essere arrestato, torturato e ucciso dal figlio del suo datore di lavoro con cui aveva avuto una accesa lite e da alcuni proprietari terrieri ai quali il ricorrente aveva involontariamente incendiato alcuni campi.

5. La Commissione territoriale negava il riconoscimento della protezione internazionale;

il diniego veniva confermato dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Milano.

6. Quest’ultima ha confermato il diniego della protezione sussidiaria non riscontrando una situazione di “effettivo – o quantomeno verosimile – rischio di grave danno” per il richiedente, ed ha escluso che in ***** sussista una situazione di conflitto armato e violenza generalizzata. Quanto alla protezione umanitaria, la Corte d’appello ha rilevato che non sono state allegate prove che dimostrino una situazione di vulnerabilità del richiedente: gli indici di integrazione indicati non sono stati ritenuti di particolare rilevanza (contratti a tempo, attestati di frequenza a corsi professionali, attività di volontariato). Peraltro, in sentenza si è affermato che non basta – ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria – che il richiedente abbia compiuto un percorso di integrazione, essendo questo un requisito che deve essere accompagnato da altre condizioni di vulnerabilità.

Il ricorrente articola tre censure.

7. Con il primo motivo di ricorso si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, l’omesso esame di circostanze decisive e la violazione del dovere di cooperazione istruttoria, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, nonché la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, lett. a).

Segnatamente si denuncia che la Corte d’appello ha errato nel ritenere che la minaccia del datore di lavoro integri un fatto di natura privata, senza valutare officiosamente se il sistema giuridico e politico del ***** sia in grado di occuparsi di tali situazioni di pericolo per gli individui.

Quanto alla protezione sussidiaria poi, segnala che la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare circostanze decisive che avrebbero comportato il riconoscimento del diritto alla protezione: dalle dichiarazioni del ricorrente si deduce il rischio di subire un trattamento inumano e degradante che egli corre in caso di rimpatrio.

8. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, art. 3 direttiva 2011/95/Ue, nonché, in subordine del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, perché la sentenza non avrebbe tenuto in conto che fossero stati allegati ulteriori motivi oltre a quelli relativi all’avvenuta integrazione sociale del ricorrente, fra i quali la frequentazione di un corso di lingua italiana. A ciò si aggiunge, tramite il richiamo ad alcune sentenze di merito e al rapporto 2017 di Amnesty International, che il ***** è un paese che si trova in una situazione di violenza indiscriminata.

9. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

La corte d’appello avrebbe violato queste norme, ricorrendo ad una “presunzione de praesumpto” nel ritenere che il richiedente non fosse oggetto di persecuzioni religiose solo perché musulmano, e dunque appartenente alla confessione religiosa predominante in *****. Ciò avrebbe dovuto essere oggetto di specifica valutazione ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione umanitaria.

10. Il ricorso è complessivamente inammissibile.

10.1. Esso non contiene una autonoma esposizione della vicenda in fatto del ricorrente, che è solo frammentariamente e poco comprensibilmente richiamata all’interno della illustrazione dei motivi.

10.2. L’indicazione dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato è più volte riportata in modo errato e non pertinente alla vicenda del ricorrente – talvolta è indicato come il Tribunale di Napoli, talaltra come la Corte d’Appello di Potenza, tanto che, unitamente agli altri elementi di imprecisione presenti nell’atto, ciò fa dubitare di essere dinanzi alla coerente esposizione della difesa di questo ricorrente in questa fase di giudizio.

11. A ciò si aggiunga che, all’interno del primo motivo, è dedotto il vizio di motivazione ma si fa riferimento ad una nozione di vizio della motivazione e di possibilità di controllo da parte della corte di legittimità su di essa ormai non più vigente.

12. Infine la difesa del ricorrente non indica con chiarezza, all’interno della esposizione dei singoli motivi, a quale delle protezioni internazionali richieste facciano riferimento le argomentazioni svolte, ma vengono richiamanti in rapida successione aspetti connessi ora alla tutela dell’una ora dell’altra forma di protezione, senza considerare che le stesse sono fondate su presupposti diversi.

13. Per contro, la sentenza è molto dettagliata, soprattutto nel riferire la vicenda in fatto del ricorrente, e la valutazione di essa da parte della Commissione territoriale e poi del tribunale. Il rigetto si fonda su una sostanziale valutazione di inattendibilità quanto alle reali ragioni che hanno spinto il ricorrente alla fuga, fondate nella ricostruzione della corte d’appello – che non pare efficacemente criticata – più sulla volontà di sottrarsi alla sanzione per aver aggredito a mano armata il figlio del proprio datore di lavoro, e per aver incendiato i campi del vicino, e quindi su fatti in sé di rilevanza penale ma al contempo di rilevanza meramente privata, ovvero non tali da originare alcun tipo di persecuzione, fondata sull’appartenenza ad un gruppo etnico o religioso, che sul rischio di essere sottoposto ad un non meglio precisato trattamento inumano o degradante.

14. La corte inoltre esclude, citando informazioni aggiornate e soprattutto non idoneamente censurate che il *****, uno dei paesi africani ove le condizioni di vita sono migliori, esponga al rischio di una violenza generalizzata.

15. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis, se dovuto.

PQM

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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