LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30514-2019 proposto da:
A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FACHILE, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE VALERI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 10/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
RILEVATO
che:
1. A.F., proveniente dalla *****, ha proposto un ricorso notificato il 9 ottobre 2019 ed illustrato da memoria, per la cassazione del decreto n. 10654/2019 emesso dal Tribunale di Ancona e pubblicato in data 10 settembre 2019.
2. Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.
3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
4. Il ricorrente, secondo la ricostruzione compiuta nel ricorso, è giunto in Italia, passando per la Libia, nel 2017, ed è fuggito dal suo paese per essere stato minacciato ed aver subito violenze e percosse pubblicamente dai membri di una confraternita denominata “*****”, che voleva reclutarlo e a fronte del suo rifiuto aveva poi incendiato il suo negozio, il tutto nonostante il richiedente si fosse rivolto alla polizia per essere protetto.
5. La sua richiesta di protezione internazionale veniva rigettata dalla C.T. e poi, in sede giurisdizionale, dal Tribunale di Ancona, che riteneva non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, ed escludeva, previa una accurata disamina della situazione socio politica esistente nel paese, che i territori posti a sud della ***** fossero interessati da violenza generalizzata, mentre riconosceva la sussistenza di una diffusa povertà. Escludeva la sussistenza delle condizioni per riconoscere lo status di rifugiato” non ritenendo provati atti persecutori diretti e personali nei confronti del ricorrente; escludeva altresì il diritto alla protezione sussidiaria, non rinvenendo elementi di grave ed individuale minaccia nei confronti del ricorrente visto che egli riferisce episodi non credibili.
5.1. Infine, il decreto negava che possa riconoscersi in favore dell’attuale ricorrente il diritto alla protezione umanitaria, ma riconosceva che il ricorrente dovesse sottoporsi ad un intervento chirurgico in Italia e che di conseguenza fosse rilasciabile in suo favore un permesso per cure mediche, limitato al tempo delle stesse. Quindi, accoglie in parte il ricorso, accertando i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.
RITENUTO
che:
Il ricorrente ha formulato quattro censure.
6. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, con specifico riferimento al paragrafo 8 del decreto impugnato, nella parte in cui non riconosce sussistere per il ricorrente le ragioni per riconoscergli un permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario.
Segnatamente si sottolinea che il Tribunale non ha verificato se il ricorrente potrebbe ricevere adeguate cure in caso di rimpatrio (nel ricorso si fa riferimento alle scarse condizioni sanitarie della *****, riportando citazioni da “*****”). Quanto alla vulnerabilità del giovane, il ricorso fa riferimento al fatto che questi non abbia più né i genitori e né la sua attività commerciale (appunto incendiata dalla confraternita) che ha subito una forma grave di violenza psicologica, tanto da versare in uno stato depressivo certificato.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 3, 4 e 5 per l’omessa istruttoria e l’inadeguata valutazione degli elementi in fatto e in diritto riportati all’attenzione del giudice.
Il ricorrente sostiene di aver riferito la propria vicenda in maniera specifica e circostanziata e di esser stato erroneamente ritenuto non attendibile, ed afferma che, in caso di dubbi, il Tribunale avrebbe dovuto approfondire l’analisi della vicenda, al fine di fugare, concedendogli da ultimo il beneficio del dubbio, essendo il ricorrente analfabeta e quindi non in grado di spiegarsi adeguatamente.
Con il terzo motivo viene censurata la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 e ss. e il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 2, comma 1, lett. h., con specifico riferimento al punto 7 del decreto impugnato.
Segnatamente si lamenta il non aver considerato che, pur essendo analfabeta, il ricorrente ha narrato di una vicenda credibile, del tutto in linea con la situazione di pericolo diffusa in *****, anche nell'*****, dove effettivamente la polizia non è in grado di proteggere efficacemente i cittadini dalle aggressioni dei ***** (mafia *****).
Con il quarto motivo si censura la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,7 e 8 e ss., con specifico riguardo al paragrafo 6 del decreto ove non è stato riconosciuto al ricorrente lo status di rifugiato, stante che gli atti di persecuzione che rilevano per questo tipo di protezione dovrebbero essere non solo quelli fisici ma anche psicologici, denunciati entrambi nella sua narrazione.
Il ricorso va complessivamente rigettato, in quanto infondato.
Il racconto del ricorrente è stato infatti ritenuto, con valutazione in fatto adeguatamente motivata, intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, essendo stato il racconto ritenuto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne. Quanto alla richiesta protezione sussidiaria, il tribunale riporta una dettagliata ricostruzione, sulla base di Coi attendibili ed aggiornate, che valuta non tale, nella zona sud del paese di provenienza del richiedente, da integrare una situazione di pericolo diffuso alla incolumità dei civili, né il ricorrente indica, con i motivi 2, 3 e 4 specifiche violazioni di legge in cui sia incorso il provvedimento impugnato, lamentando sostanzialmente di non essere stato ritenuto attendibile.
In considerazione dei profili presi in considerazione con il primo motivo, le cesure formulate sono prevalentemente in fatto. Va osservato però che nel caso di specie, lo straniero è entrato in Italia prima dell’entrata in vigore del decreto n. 113 del 2018. Ne consegue che, come ricostruito da S.U. n. 29459 del 2019, il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. La normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione.
Il decreto impugnato va quindi corretto nella sua motivazione laddove, a pag. 11, afferma che il D.L. n. 113 del 2018, art. 1 abbia sostanzialmente espunto dal nostro ordinamento il permesso di soggiorno c.d. umanitario senza operare la necessaria distinzione tra le fattispecie alle quali sia tuttora applicabile la disciplina previgente l’entrata in vigore del decreto n. 113 del 2018 e le altre.
Tuttavia, l’affermazione, benché contraddittoria anche rispetto ai passi precedenti della motivazione laddove si ricostruisce l’applicabilità della disciplina previgente, non incide sulla correttezza della decisione in quanto verifica comunque, ed esclude, la configurabilità in capo al richiedente di una condizione di seria vulnerabilità, che possa esporlo, quando dovesse ritornare in patria, alla compressione dei propri diritti fondamentali al di sotto della soglia della dignità umana, e al contempo riconosce che egli abbia diritto alla cure sanitarie e ad effettuare in Italia sia l’intervento chirurgico programmato che le successive cure riabilitative, e per questo gli riconosce il diritto ad ottenere il permesso a trattenersi in Italia per cure mediche.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e del comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021