LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37794-2019 proposto da:
A.T., rappresentato e difeso dall’avv.to VITTORIA LUPI, (lupivittoria.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE ROMA 2 SEZ ANCONA, e MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 808/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 24/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. A.T., proveniente dal *****, ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Ancona che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di aver sparato accidentalmente a due mucche di proprietà del gruppo etnico ***** e di aver saputo dalla polizia che doveva pagare un risarcimento equivalente ad una somma di danaro che non possedeva. Temendo di finire in carcere o di essere ucciso dagli appartenenti all’etnia danneggiata si era allontanato.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto e l’erronea valutazione dei fatti e l’eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione.
1.1. Lamenta che la Corte non aveva tenuto conto del fatto che era stato prodotto fin dal primo grado di giudizio il codice penale *****, con traduzione asseverata, dal quale si evinceva che la pena prevista per le violazioni da lui commesse era ingiusta e sperequata: assume che ciò non era stato valutato in funzione di un corretto adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, anche sulle condizioni carcerarie del *****.
1.2. Il motivo è inammissibile.
1.3. In primo luogo, si osserva che la censura prospetta nella rubrica una critica della motivazione, non è più consentita a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dalla L. n. 134 del 2012.
1.4. Tuttavia, nella parte argomentativa, il motivo denuncia l’omesso esame della documentazione prodotta (il codice penale ***** con traduzione asseverata) doglianza che consentirebbe di superare il rilievo sopra rappresentato: ma ciò avrebbe imposto che in essa fosse riportato il corrispondente motivo d’appello, visto che, neanche dalla sentenza, la questione risulta proposta dinanzi ai giudici d’appello.
1.5. Il motivo pertanto deve dichiararsi inammissibile per mancanza di autosufficienza (visto che la produzione oggetto di rilievo è riferita al primo grado di giudizio), in quanto l’omissione non consente alla Corte di apprezzare l’errore denunciato (cfr. Cass. 20405/2006; Cass. 21621/2007);
2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, altresì, l’erronea valutazione dei fatti e l’eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione; in subordine chiede il riconoscimento della protezione sussidiaria deducendo altresì la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16.
2.1. Assume che, proprio alla luce della condizione personale descritta, vi era il timore che egli rientrando in *****, avrebbe potuto subire un processo con conseguente incarcerazione e sottoposizione a trattamento carcerario disumano, tenuto conto della pena detentiva ivi prevista nel caso del mancato pagamento delle imposizioni pecuniarie, nonché delle condizioni degradanti in cui versavano le carceri.
2.2. Il motivo è inammissibile.
2.3. In ordine alle fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), si osserva infatti che la genericità e labilità degli elementi rappresentati (non si sa se effettivamente, dopo l’informazione assunta presso le forze di polizia, egli venne denunciato, né se venne perseguitato dall’etnia proprietaria delle mucche) non consentono di mettere in discussione la decisione della Corte sul punto, tenuto conto che per la misura invocata la credibilità del racconto rappresenta un elemento imprescindibile.
2.4. In ordine alla fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), la censura non contrappone alle COI indicate (sia pur inidonee all’accertamento postulato, perché si tratta del sito “*****”: cfr. al riguardo Cass. 10834/2020) non ne sono state contrapposte altre più conducenti e decisive per una diversa soluzione della controversia.
3. Con il terzo motivo ed il quarto motivo, il ricorrente deduce:
a. “la violazione di legge con erronea valutazione dei fatti ed eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione; in subordine la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3 e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6” (terzo motivo);
b. “la violazione di legge con erronea valutazione dei fatti ed eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione; in subordine la concessione di un permesso di soggiorno per motivi di umanità ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 (quarto motivo).”
3.1. Entrambi i motivi – da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione logica, riguardando la medesima forma di protezione sono inammissibili.
3.2. Si osserva, infatti, che le censure prospettate sono meramente assertive, non allegando nulla di significativo in punto di vulnerabilità e contestano la motivazione sull’integrazione che, tuttavia, pur sintetica, e’, sul punto, al di sopra della sufficienza costituzionale (cfr. pag. 7 della sentenza).
4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
5. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo cli contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021