LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 31470/19 proposto da:
-) B.M., elettivamente domiciliato a Milano, via Felice Casati n. 1, presso l’avvocato Licia Giovanna Gianfaldone, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Milano 24 settembre 2019 n. 7539;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. B.M., cittadino *****, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese per sottrarsi al servizio di leva, cui era contrario a causa delle proprie convinzioni religiose. Aggiungeva che aveva lasciato l'***** alla volta della Polonia nel 2015, e che pur essendo stato in un primo momento esonerato dal servizio militare a causa di un difetto fisico, “dopo lo scoppio della guerra” una modifica normativa aveva reso possibile il suo arruolamento.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento B.M. propose, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Milano, che la rigettò con decreto 27.9.2019 n. 7539.
Il Tribunale ritenne che:
-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perché, prevedendo la legislazione ***** il diritto all’obiezione di coscienza, non esistevano i rischi paventati dal ricorrente;
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perché nella regione di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, e comunque il conflitto ***** si era stabilizzato;
-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 non potesse essere concessa in quanto il richiedente non poteva ritenersi una “persona vulnerabile”.
3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da B.M. con ricorso fondato su due motivi.
Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (anche se formalmente richiamando nell’art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 14 e 35 bis.
Allega che il procedimento di primo grado e il decreto che l’ha concluso sono nulli perché il Tribunale, nonostante l’assenza della videoregistrazione del colloquio reso dal richiedente dinanzi alla commissione territoriale, non ha proceduto ad una nuova audizione del richiedente asilo.
1.1. Il motivo è inammissibile alla luce del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Sez. 1 -, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020, Rv. 658982 – 01).
Nel caso di specie, in violazione dei suddetti oneri, il ricorso non contiene alcuna delle indicazioni appena elencate.
Aggiungasi che l’audizione era per di più inutile alla luce della ratio decidendi adottata dal Tribunale: questo infatti ha ritenuto che il pericolo di persecuzione fosse insussistente alla luce della legislazione ***** sull’obiezione di coscienza.
2. Col secondo motivo il ricorrente censura il rigetto della domanda di protezione umanitaria.
Lamenta che il Tribunale avrebbe violato il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 32 per non avere tenuto conto della “vulnerabilità sociale” cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio.
Espone che il Tribunale non avrebbe tenuto conto né dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente in Italia, né del fatto che la situazione economica dell'*****, a causa della guerra, sarebbe “al collasso”.
2.1. Nella parte in cui lamenta l’omessa considerazione dell’attività lavorativa svolta in Italia il motivo è infondato.
La suddetta attività infatti è stata debitamente presa in esame dal Tribunale, il quale ne ha tratto la conclusione – in sé corretta – che lo svolgimento in Italia di un lavoro, da solo, non è condizione sufficiente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
2.2. Anche nella parte restante il motivo è infondato.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe preso in esame il “fatto decisivo” rappresentato dall’esistenza d’uno stato di guerra fra l'***** e la *****.
Il “fatto decisivo” il cui omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, può comportare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, è solo quello suscettibile, se esaminato, di incidere sull’esito della lite.
Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale – con statuizione non impugnata, come si è visto – ha accertato in fatto che la regione di provenienza dell’odierno ricorrente non è una zona di guerra.
Esclusa dunque che il conflitto possa avere rilievo per i fini di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), esso avrebbe potuto rilevare ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari solo per le sue conseguenze indirette: ma nel caso di specie è lo stesso ricorrente ad allegare che la guerra tra ***** e ***** ha provocato una crisi economica, ma non una condizione di carestia; e che l'***** è destinataria “da anni di un programma di sostegno da parte dell’Unione Europea”.
Ne discende che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, l’eventuale rimpatrio non lo esporrebbe affatto ad una violazione del nucleo essenziale dei suoi diritti fondamentali.
3. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
PQM
(-) rigetta il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021