LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18259/2012 proposto da:
GEVI TOURIST Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Costantino Corvisieri 54 presso lo studio dell’avvocato Caroli Chiara, rappresentata e difesa dall’avvocato Maggi Roberto e Rinaldi Giuseppe;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 31/2012 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ. DIST. di TARANTO, depositata il 22/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal consigliere Dott. RUSSO RITA.
RILEVATO
Che:
1. -. La società contribuente ha impugnato l’avviso notificato il 28 dicembre 2004 relativo al recupero del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate relativo agli anni 2001 e 2002.
Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado.
L’Agenzia delle entrate ha proposto appello che è stato accolto dalla Commissione regionale della Puglia con sentenza depositata in data 22.2.2012.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a due motivi.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia.
Successivamente la società ha depositato domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, con quietanza versamento della prima rata.
Nulla ha rilevato l’Agenzia delle entrate.
Rilevato che ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12. “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali” e che l’Agenzia nulla ha opposto il giudizio deve dichiararsi estinto per cessata materia del contendere.
Le spese del processo estinto sono compensate tra le parti.
PQM
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021