Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27823 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36551-2019 proposto da:

D.N.V., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato GATTUCCIO FERDINANDO;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona dei Procuratori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVENZA n. 3, presso lo studio dell’avvocato LOTTI MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DAVERIO FABRIZIO, FLORIO SALVATORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 372/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PICCONE VALERIA.

RILEVATO

Che:

con sentenza n. 372 del 2019, la Corte d’appello di Palermo ha respinto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto a D.N.V. di corrispondere ad UNICREDIT S.p.A. la complessiva somma di Euro 21.962,23 da lei percepita in esecuzione della sentenza n. 1264 del 2005 emessa dalla medesima Corte successivamente cassata senza rinvio;

in particolare, la Corte ha ritenuto che la fondatezza dell’eccezione di giudicato sollevata dalla società opposta precludesse in radice l’accoglibilità della opposizione, essendo intervenuta la cassazione senza rinvio della pronunzia della Corte d’appello e, per conseguenza, il passaggio in giudicato della decisione del Tribunale di Palermo e dell’accertamento in essa contenuto circa l’interpretazione dell’accordo del 25 febbraio 1998 tra il Banco di Sicilia e le Organizzazioni Sindacali che aveva previsto, per i dipendenti in possesso di determinati requisiti, un piano di esodo incentivato atteggiato a seconda dell’anzianità di servizio;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.N.V., affidandolo a tre motivi;

resiste, con controricorso, assistito da memoria, la UNICREDIT S.p.A.;

e’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

Che:

cori il primo motivo di ricorso si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;

con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 107 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

con il terzo motivo si chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 382 c.p.c. con riferimento agli artt. 2,3,4 e 111 Cost.;

giova evidenziare, quanto al primo motivo, in ordine alla omessa motivazione su un fatto decisivo, consistente nell’esame delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di secondo grado, che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quantofin seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83l, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, es-Q44-1-t-ecesegtretu-t-chQ” al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; si veda altresì, quanto statuito da SU n. 8053 del 2014); parte ricorrente omette, inoltre, di considerare che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in base alla quale, le sentenze possono essere impugnate “per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”, ma anche a quella di cui all’art. 348-ter c.p.c., u.c., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cessazione avverso la sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d, doppia conforme (v. sul punto, Cass., n. 4223 del 2016; Cass. n. 23021 del 2014);

il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 107 TFUE;., che definisce i casi di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno/e inammissibile in quanto inconferente con la fattispecie oltre che in contrasto) con la impossibilità di applicazione diretta della disposizione del Trattato sul Funzionamento al rapporto privatistico in causa, trattandosi di norma rivolta esclusivamente agli Stati;

tale disposizione, infatti, non appare dotata di efficacia diretta orizzontale, né rispetto ad essa possono ritenersi ipotizzabili i c.c.d.d. effetti triangolari che si configurano come eccezionali e limitati ai casi peculiari riconosciuti dalla Corte di Giustizia (sul punto CGUE, cause C-152/07 e C-154/07,Arcoi);

quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 382 c.p.c., in relazione agli artt. 2,3,24 e 111 Cost., essa deve reputarsi manifestamente infondata;

ai sensi dell’art. 382 c.p.c., infatti, la Corte cassa senza rinvio, fra l’altro, in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito: a fronte di tale chiarissima disposizione, rispetto alla quale non può che richiamarsi il brocardo in claris non fit interpretatio, appare non comprensibile e del tutto inconferente quanto dedotto in termini di paventato contrasto con le disposizioni costituzionali che appaiono, invece, con esso perfettamente compatibili;

alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve, essere dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 3000,00 per compensi ed giuro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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