Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27825 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1832-2020 proposto da:

L.P.G., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato DE LEO FIORENTINO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PULLI CLEMENTINA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIACCI PATRIZIA, MASSA MANUELA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 374/2019 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BUFFA FRANCESCO.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 19.6.19, il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato l’opposizione all’accertamento tecnico preventivo (che aveva accertato la totale inabilità del sig. L.P. e la sussistenza delle condizioni per fruire dell’indennità di accompagnamento solo dal 1.3.17, data della visita peritale e non anche dal periodo precedente). Avverso tale sentenza ricorre l’assistito per tre motivi, cui resiste l’INPS con controricorso.

Con il primo motivo si deduce violazione dei legge e nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere la sentenza impugnata trascurato che l’assistito era deceduto e che con deposito in cancelleria si era costituito uno degli eredi.

Il Collegio reputa il primo motivo inammissibile: nell’impugnare sentenza pronunciata nei confronti di Lo.Po.Gi., il ricorrente L.P.G. deduce di essere erede legittimo del primo e di essere intervenuto nel giudizio sebbene il suo atto sia stato ignorato dal giudice; il ricorrente tuttavia non fornisce in sede di legittimità alcuna prova della propria qualità di erede, Restano assorbiti gli ulteriori motivi (con i quali si rimprovera alla sentenza impugnata rispettivamente di non aver tenuto conto di patologie insorte prima della visita peritale e di non aver applicato l’art. 152 att. c.p.c. in ordine alle spese di lite), che postulano la qualità di erede.

Questa Corte ha già chiarito (tra le altre, Sez. 1, Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019, Rv. 655307 – 01) che il soggetto che proponga ricorso per cassazione in qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado del giudizio, deve non soltanto allegare la propria “legitimatio ad causam” per essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, ma deve altresì fornirne la prova, la cui mancanza, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d’impugnazione, è rilevabile anche d’ufficio, ed ha per conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Nella specie il ricorrente non ha provato la dedotta qualità né sono stati allegati o depositati in sede di legittimità documenticp dai quali desumere il decesso della pakrte originaria e la qualità di erede dell’odierno ricorrente.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il primo motivo, assorbiti gli altri;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera consiglio, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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