Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27826 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2210-2020 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato BAVA ANDREA;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 423/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 22/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BUFFA FRANCESCO.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 22.10.10 la corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza del tribunale di Massa che aveva riconosciuto il ricorrente affetto da invalidità del 12% quale vittima del dovere, ed aveva invece escluso l’assegno vitalizio per carenza del requisito sanitario minimo (25%).

Avverso tale sentenza ricorre l’assistito con 4 motivi, illustrato da memoria, cui resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge per aver omesso di applicare le tabelle ex lege 915/78 e di indicare i codici delle patologie riscontrate.

Il motivo è manifestamente infondato: dalla stessa sentenza infatti si deduce che è stata fatta applicazione delle tabelle del 1978 e del D.P.R. n. 181 del 2009, e che è stata esclusa la perdita totale della funzionalità del dito (indicando le percentuali di invalidità e dunque ascrivendo sostanzialmente il danno alla tab. B e non alla 6.a categoria tabella A invocata). Ne’ assume rilievo il richiamo del ctu alle tabelle di invalidità civile, richiamate solo al fine di verificare l’applicabilità del 5% aggiuntivo di invaliduità rimesso alla discrezionalità del consulente, in quanto il detto richiamo era finalizzato ad una più favorevole tutela dell’assistito e non ha avuto alcuna portata sostitutiva delle diverse tabelle applicate in conformità della legge.

Il secondo motivo di ricorso (con il quale si deduce ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per assenza di motivazione) è inammissibile, in quanto la corte territoriale ha motivato la decisione, mentre esula dal motivo di ricorso invocato la questione dell’adeguatezza e sufficienza della motivazione.

Il terzo motivo di ricorso (con il quale si lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 vizio di motivazione della sentenza impugnata) è inammissibile ex art. 348-ter c.p.c., in ragione della doppia conformità delle decisioni di merito.

Il quarto motivo (con il quale si lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge, per aver trascurato di valutare la perdita totale della funzionalità del pollice e la suia rilevanza ai fini lavorativi) è inammissibile, in quanto la parte sostanzialmente intende far valere un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni peritali fatte proprie dal giudice, che hanno espressamente valutato (come molto modeste) le conseguenze funzionali della lesione al dito. Questa Corte ha del resto già affermato più volte, anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. (tra le tante, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 – 01 e Sez. L, Sentenza n. 8654 del 03/04/2008, Rv. 602863 – 01)), che nel giudizio in materia d’invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unifiato, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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