LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2877-2020 proposto da:
B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ETTORE DE RUGGIERO 16, presso lo studio dell’avvocato MARRA DANIELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABBRIZI CRISTIANA;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE di PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2901/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BUFFA FRANCESCO.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 10.7.19, la corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del 23.12.14 del tribunale della stessa sede, che ha negato la spettanza della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto in ragione dell’assenza di prova dell’esposizione.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per due motivi; l’INPS è rimasto intimato.
Con il primo motivo si deduce nullità del procedimento per mancata comunicazione dell’ordinanza di ammissione dei testi.
Il motivo è inammissibile per carenza di specifictà e difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente da un lato non trascrive il contenuto dell’ordinanza che richiama né indica -con la specificità necessaria ad apprezzare il vizio e la sua mancata sanatoria nel prosieguo del procedimento (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 4866 del 01/03/2007, Rv. 595369 – 01; L, Sentenza n. 12006 del 25/05/2009, Rv. 608410-01) – l’evoluzione del procedimento successivamente all’ordinanza invocata.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2967 c.c. e L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e vizio di motivazione, per aver omesso di considerare le adeguatamente le prove acquisite (in particolare una prova testimoniale sulle mansioni, un parere CONTARP, e la ctu di altro giudizio analogo intrapreso da collega di lavoro del ricorrente) e per non aver disposto CTU come richiesto.
Il motivo è manifestamente infondato; quanto al profilo della asserita violazione di legge, deve rilevarsi che le norme richiamate non sono statee affatto violate dalla pronuncia impugnata.
Quanto al profilo del vizio motivazionale, premesso che, in tema di motivazione della sentenza, l’onere del giudice quanto alle ragioni che lo inducano a disattendere, anziché accogliere, le conclusioni di una consulenza tecnica resa in altro giudizio si configura in modo analogo rispetto all’obbligo per lo stesso di dare risposta alle argomentazioni difensive poste dalle parti a sostegno di una domanda (Sez. 5, Sentenza n. 8702 del 10/04/2013, Rv. 625935 – 01), deve rilevarsi che la corte territoriale ha nella specie valutato le risultanze processuali e spiegato le ragioni sia della mancata ammissione di CTU, sia della mancata acquisizione di altra consulenza relativa a soggetto diverso.
In particolare, la corte territoriale ha evidenziato le carenze del ricorso del lavoratore, inidoneo a far conoscere le lavorazioni cui era addetto, le modalità di svolgimento della prestazione, lo stabilimento, la qualifica, ritenendo insufficiente la produzione del parere CONTARP (che differenziava le concentrazioni in relazione alle diverse lavorazioni) e di una CTU relativa ad altro dipendente a dimostrare la specifica esposizione del ricorrente ed il carattere qualificato della stessa.
Nulla per spese, essendo l’INPS rimasto intimato.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021