Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27829 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3420-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PREDEN SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CALIULO LUIGI, CARCAVALLO LIDIA, PATTERI ANTONELLA;

– ricorrente –

contro

R.R., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati BAIARDINI ANNA LOMBARDI, IERISI GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1026/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BUFFA FRANCESCO.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 18.7.19, la corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del tribunale di Paola, ha riconosciuto in favore del lavoratore indicato in epigrafe i benefici contributivi legati all’esposizione lavorativa all’amianto.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per due motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge per avere trascurato la maturazione della prescrizione dei ratei.

Il motivo è manifestamente fondato: infatti, sebbene la generale rivalutazione, quale beneficio autonomo, sia sottoposta al termine prescrizionale decennale (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2351 del 09/02/2015, Rv. 634542 – 01), la prescrizione dei ratei è autonoma e decorre dalla maturazione del singolo rateo (e’ quinquennale a decorrere dalla L. n. 111 del 2011, art. 38, mentre in precedenza era decennale ex art. 2946 c.c.).

Nella specie, dalla sentenza impugnata risulta che la domanda amministrativa volta ad ottenne la rivalutazione contributiva è del 26.6.09, sicché -in assenza di altri ulteriori atti interruttivi- risulta prescritto il diritto alle differenze dovute sui ratei maturati prima del giugno 1999.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per avere riconoscito gli interessi dalla quiescenza e non dal 121 giorno dalla domanda.

Il motivo è manifestamente fondato, avendo questa Corte già precisato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8653 del 03/05/2016, Rv. 639585 – 01) che, in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, essendo necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa, il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, sugli incrementi pensionistici tardivamente corrisposti, decorre dal centoventesimo giorno dalla presentazione della stessa, all’esito dello “spatium deliberandi” assegnato all’ente ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 7, fermo il disposto della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, in tema di divieto di cumulo.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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