LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6288-2020 proposto da:
C.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE ACACIE N. 13/15, presso lo studio dell’avvocato DI GENIO GIANCARLO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato GIANNICO GIUSEPPINA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATTERI ANTONELLA, CALIULO LUIGI, PREDEN SERGIO;
– controricorrente –
avverso il decreto di omologa RG n. 935/2019 del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il 16/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BUFFA FRANCESCO.
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 16.10.19, il tribunale di Salerno ha omologato l’accertamento tecnico preventivo che aveva riconosciuto in favore dell’assistito in epigrafe l’assegno di invalidità ordinario dal 1.1.18, e liquidato in Euro 728 le spese di lite in favore dello stesso.
Avverso tale decreto ricorre l’assistito per un motivo, lamentando liquidazione delle spese sotto i minimi di legge; l’INPS è rimasto intimato.
Il motivo è manifestamente fondato, in quanto le spese sono liquidate sono sotto i minimi (Cass. SU 10455/15, 2823/21, 10343/20, 26706/19, 19482/18).
Il decreto impugnato deve dunque essere cassato limitatamente al capo relativo alle spese; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con la condanna dell’INPS al pagamento della somma di Euro 911,00 per il giudizio di merito, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in considerazione della non rilevante entità dello scarto tra le spese dovute e quelle liquidate nel grado pregresso (cfr. Cass. sez. 6-L, n. 5109/16).
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese, e, decidendo nel merito, condanna l’INPS al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di Euro 911,00 per il giudizio di merito, oltre spese generali ed accessori come per legge;
spese del giudizio di legittimità compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021