Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27832 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE AnnaMaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3099-2020 proposto da:

R.M.R., R.R., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ASIAGO, 9, presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI ORNELLA, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZATI MASSIMO, SCRIPELLITI NINO;

– ricorrente –

contro

S.L., C.R., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato BERNINI FILIP;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2358/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 7/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.

PREMESSO Che:

1. R.M.R. e R.R. stipulavano un contratto preliminare con cui promettevano di vendere un immobile a S.L. e C.R., autorizzando questi ultimi ad eseguire sull’immobile promesso in vendita un intervento di frazionamento e ristrutturazione.

I promissari acquirenti, eseguito il suddetto intervento, reperivano un acquirente finale per una porzione del suddetto l’immobile, sig. F.M.; a quest’ultimo, quindi, le Raiola vendevano tale porzione immobiliare.

Il F., avendo riscontrato la presenza di copiose infiltrazioni dal tetto, conveniva in giudizio le venditrici, che, a loro volta, chiamavano in causa S. e C..

Il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda del F., condannando le convenute a corrispondergli Euro 21.378,61, e, in parziale accoglimento della domanda proposta dalle stesse convenute nei confronti dei terzi chiamati in causa, condannava S. e C. a tenere indenne le Raiola nella misura del 60% dell’importo che avrebbero corrisposto all’attore. L’ordinanza era impugnata in via principale da S. e C. e in via incidentale dalle R..

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2358/2019, ha respinto l’appello incidentale; ha invece parzialmente accolto l’appello principale, condannando S. e C. a mallevare le signore R. nel limite del 5%.

2. Avverso la sentenza della Corte d’appello R.M.R. e R.R. ricorrono per cassazione.

3. Resistono con controricorso S.L. e C.R..

CONSIDERATO

Che:

L’unico motivo di ricorso contesta “omissione di ogni attività interpretativa delle clausole di assunzione di responsabilità e di obbligo di rilevazione da parte dei contraenti S. e C. contenute nel contratto preliminare di compravendita del 30 ottobre 2012, violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.”.

Il motivo non può essere accolto. L’interpretazione del contratto è infatti “tipico accertamento devoluto al giudice del merito” (Cass. 30686/2019). Il giudice d’appello ha affermato – con interpretazione plausibile che non contrasta con le regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. e che è pertanto incensurabile da questa Corte – che dal chiaro tenore del preliminare di vendita si ricava che la responsabilità assunta dai promissari acquirenti, e il conseguente impegno degli stessi di tenere indenni i venditori da eventuali richieste anche da parte di terzi acquirenti, non poteva che essere riferito soltanto ai lavori che sarebbero stati dagli stessi eseguiti.

La Corte d’appello, d’altra parte, ha altresì accertato, con giudizio di fatto non censurato, che “l’importo determinato dal CTU e riconosciuto a favore del ricorrente non attiene al ristoro di danni dallo stesso subito a causa delle infiltrazioni (il che avrebbe giustificato e reso legittima la disposta ripartizione e la relativa decisione) ma la spesa necessaria per la riparazione dell’intero tetto dell’immobile acquistato dal ricorrente”.

II. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in Euro 2.400, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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