LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4971-2020 proposto da:
P.F., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli Avvocati PIETRO MOREA, LUIGI DE FILIPPIS;
– ricorrente –
contro
R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARANTO 21, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CORVASCE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE DEL VECCHIO, VITO VOLPE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1734/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 27/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO che:
P.F. ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte d’appello di Bari n. 1734/2019, che ha dichiarato inammissibile il gravame da egli proposto, per carenza di motivi, circa i capi della sentenza di primo grado che avevano rigettato la domanda di risarcimento dei danni da egli fatta valere nei confronti di R.C.; la medesima sentenza, in parziale accoglimento del medesimo gravame, ha dichiarato nulla, per violazione del contraddittorio, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda proposta da Ra.Gi. nei confronti del ricorrente (di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita concluso con il medesimo), rinviando la causa al primo giudice.
Resiste con controricorso R.C..
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
I. Il ricorso è basato su tre motivi:
a) il primo contesta “violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., comma 2, n. 1” in quanto l’appello proposto dal ricorrente era rivolto nei confronti dell’intera sentenza di primo grado;
b) il secondo denuncia “violazione o falsa applicazione dell’art. 161 c.p.c., comma 2” in quanto il giudice d’appello non avrebbe considerato che la sentenza di primo grado doveva essere qualificata inesistente e quindi improduttiva di effetti nei confronti di tutte le parti, compresa R.C.;
c) il terzo fa valere “violazione o falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c., comma 1” in quanto il giudice d’appello avrebbe dovuto rinviare tutta la causa al primo giudice.
I tre motivi, tra loro strettamente connessi, sono inammissibili.
Si contesta la sentenza impugnata laddove, qualificata come causa scindibile quella tra il ricorrente e la controricorrente, ha dichiarato inammissibile l’appello del ricorrente perché privo di motivi specifici, senza però offrire argomenti, al di là di mere asserzioni, circa l’inscindibilità delle cause e la specificità dei motivi di gravame rivolti contro i capi della sentenza di primo grado che avevano rigettato la domanda di risarcimento dei danni dal ricorrente fatta valere nei confronti di R.C..
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, il 19 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021