LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7513-2020 proposto da:
MEC SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO, 22, presso lo studio dell’avvocato FLAVIO TERMENTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CASTELLUZZO;
– ricorrente –
contro
D.P.C., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIORGIO DE LAURENTIS;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 2717/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 25/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO che:
La società Mec Service s.r.l. ricorre per cassazione avverso la pronuncia del Tribunale di Foggia n. 2717/2019. Il Tribunale ha accolto l’appello fatto valere da D.P.C. contro la sentenza del Giudice di pace di Lucera (che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società ricorrente) e, dichiarata la nullità delle clausole di cui agli artt. 6 e 13 delle condizioni generali di garanzia, ha dichiarato l’inadempimento della ricorrente, condannandola a pagare Euro 1.026,47 e alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
D.P.C. resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
I. Il ricorso è basato su due motivi.
1) Il primo motivo contesta “erronea applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, difetto di legittimazione passiva della società Mec Service s.r.l. D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 133, e art. 6 delle condizioni generali di contratto”: il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimazione passiva della ricorrente, quando invece “unico soggetto ad avere legittimazione passiva nel presente giudizio era il venditore e giammai la società di garanzia”.
Il motivo è inammissibile. La ricorrente non considera la motivazione del provvedimento impugnato, basata sulla declaratoria di nullità della clausola contenuta nelle condizioni generali del contratto (clausola che avrebbe escluso la responsabilità del professionista) e sulla interpretazione delle restanti valide clausole (in particolare gli artt. 3 e 11) che hanno portato il giudice di merito a concludere per la funzione di mero intermediario dell’autosalone Autoclass, venditore dell’autovettura (cfr. pp. 4 e 5 del provvedimento impugnato).
2) Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2”, in quanto il Tribunale avendo rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da D.P.C. avrebbe dovuto compensare le spese di lite tra le parti.
Il motivo è inammissibile. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la compensazione delle spese è disposta discrezionalmente dal giudice il quale non è tenuto “a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà” (da ultimo, Cass. 11329/2019).
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 900, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, il 19 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021