Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27838 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 38331-2019 proposto da:

A.A., F.R., M.M., D.A.L., R.G.A., FR.EM., G.D., S.P., AL.AL., SA.LU., PI.MA., B.L., V.L., MO.CA., P.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ACUTO N. 61, presso lo studio dell’avvocato MONACO CARMELO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ZIDA 2009 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BEETHOVEN 52, presso lo studio dell’avvocato FELICE CAVALLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

ORCHIDEA BLU SRLS, L.G.U., S.C.M., PE.ES., FO.GI., BO.PI.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata l’11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. DE MATTEIS STANISLAO, il quale letto l’art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, accolga il ricorso e, per l’effetto, disponga la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli.

PREMESSO che:

I ricorrenti indicati in epigrafe ricorrono per regolamento ex art. 42 c.p.c. avverso l’ordinanza del Tribunale di Tivoli 11 novembre 2019 che ha sospeso il giudizio innanzi a sé proposto. Il Tribunale, rilevato come gli attori agissero in virtù della sentenza 9105/2018 del Tribunale di Roma che, annullando gli atti di acquisto a carico dei medesimi e in favore della convenuta Zida 2009, aveva determinato il risorgere del diritto di proprietà in capo agli attori e rilevato come avverso tale sentenza pendesse appello, ha ritenuto applicabile la disposizione di cui all’art. 337 c.p.c., comma 2.

La società Zida 2009 s.r.l ha depositato memoria ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 47 c.p.c. e una ulteriore memoria ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c.

Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese.

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è basato su un motivo che denuncia violazione dell’art. 337 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto anzitutto mancherebbe il nesso di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio oggetto di sospensione e il giudizio pendente in grado di appello; inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di compiere la valutazione di controvertibilità sulla sentenza impugnata.

Il ricorso è fondato. Il giudice ha omesso di argomentare esplicitamente la controvertibilità della sentenza del Tribunale di Roma di cui era invocata l’autorità nel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Secondo l’orientamento di questa Corte, infatti, “ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337 c.p.c., comma 2, è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta; ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici ” (coasì Cass. n. 14738/2019).

Nel caso in esame, invece, il Tribunale di Tivoli si è limitato ad osservare che l’art. 337 c.p.c., comma 2, trova applicazione quando nel giudizio “venga invocata l’autorità di una sentenza, resa in un altro giudizio, che sia stata impugnata e che in qualche modo pregiudichi l’esito del processo in cui viene invocata”.

II. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere cassata e deve essere disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, il 19 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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