Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27860 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1578/2016 proposto da:

SECOIT Servizi Ecologici Italiani Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Largo Lucio Apuleio 11, presso lo studio dell’avvocato Martino Maria Teresa Piera che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato De Nunzio Luca;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Francesco Denza 50-a presso lo studio dell’avvocato Laurenti Nicola, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferrari Fabio Maria;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5482/2015 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 23/09/2021 dal consigliere Dott. RUSSO RITA;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. De Matteis Stanislao che ha chiesto che la Corte accolga il ricorso; conseguenze di legge.

RILEVATO

che:

1.- La S.ECO.IT. – Servizi Ecologici Italiani s.r.l. – ha impugnato l’estratto di ruolo, da lei richiesto ad Equitalia Sud s.p.a., contenente l’iscrizione, a suo carico, di varie cartelle di pagamento per tributi di vario genere, TARSU, registro, IRPEF, IVA e altro. Il ricorso della contribuente è stato rigettato in primo grado, ritenendo l’estratto di ruolo atto non autonomamente impugnabile. La società ha proposto appello deducendo che l’estratto di ruolo è impugnabile perché porta nella sfera di conoscenza del contribuente una pretesa fiscale e lo stesso D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, cataloga il ruolo tra gli atti impugnabili nel processo tributario; che non le è mai stata notificata alcuna delle cartelle di pagamento riportate negli estratti del ruolo. L’Agenzia delle entrate, l’Equitalia Sud s.p.a. ed il Comune di Napoli hanno resistito all’appello e ne hanno chiesto il rigetto. La CTR della Campania, con sentenza del 16.04.2015, ha confermato la sentenza di primo grado dichiarando inammissibile l’impugnazione e ritenendo che l’estratto di ruolo non sia autonomamente impugnabile specie allorquando non sia stato notificato all’interessato e la amministrazione non abbia manifestato in tal modo la concreta ed attuale pretesa di esercitare il prelievo tributario; la CTR ritiene che l’estratto di ruolo non notificato non abbia alcuna incidenza lesiva della sfera giuridica dell’interessato per cui il destinatario non ha interesse né sostanziale né processuale a proporre impugnazione.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi ad un motivo. Hanno resistito con controricorso Equitalia Sud s.p.a., l’Agenzia delle entrate ed il Comune di Napoli.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso rilevando che, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l’estratto di ruolo e le cartelle di pagamento ivi menzionate in quanto non notificate, come primo atto attraverso cui è venuto a conoscenza della pretesa tributaria.

RITENUTO

che:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione ed errata interpretazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Afferma l’ammissibilità del ricorso introduttivo e del successivo atto di appello proposti avverso gli estratti di ruolo e le pretermesse cartelle esattoriali, e censura la statuizione con cui il giudice a quo ha affermato l’insussistenza di un interesse concreto ed attuale della contribuente ad impugnare l’estratto di ruolo. Deduce che, nel caso di specie, con il ricorso introduttivo essa non si è limitata ad impugnare l’estratto di ruolo, quale atto interno, ma ha di fatto impugnato le iscrizioni a ruolo e le cartelle di pagamento, affermando di essere venuta a conoscenza di queste ultime solo attraverso la loro menzione nell’estratto stesso, posto che la loro notifica era invalida.

Il motivo è fondato.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, benché l’estratto di ruolo non sia atto autonomamente impugnabile, in quanto documento interno all’amministrazione, il contribuente debitore può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella di pagamento, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione, a prescindere dalla notificazione della cartella congiuntamente all’estratto di ruolo, se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza, in precedenza, di questa per un vizio di notifica (Cass. n. 29294 del 2019).

Detto principio si è consolidato sulla scia delle affermazioni rese dalle sezioni unite di questa Corte le quali hanno affermato che in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, con facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 citato. In capo al contribuente sorge, già al momento della ricezione della notizia, l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., invocando una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico. L’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria. Deve, quindi, ritenersi consentita la ammissibilità della impugnazione che investa l’estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati e cioè il ruolo e la cartella, dei quali il contribuente deduca la nullità per difetto di notificazione con le relative conseguenze in punto di tempestivo esercizio del potere impositivo. (Cass. SSUU n. 19704 del 2015, sez. V; Cass. n. 23076 del 17 settembre 2019; Cass. n. 22507 del 9 settembre 2019; Cass. n. 29294 del 12 novembre 2019).

Sussiste dunque l’interesse ad agire e sussiste anche la possibilità di farlo, non ostandovi il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p.. Una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che la previsione, ivi contenuta, della impugnabilità dell’atto precedente, non notificato insieme all’atto successivo notificato, non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità o la mancanza di una valida notifica dell’atto precedente, del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza, e quindi non escluda la possibilità di far valere tale mancanza anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Cass. sez. un. 19704 del 2015; Cass. n. 27799 del 2018).

La S.ECO.IT s.r.l., pertanto, ben poteva impugnare le cartelle di pagamento delle quali, a causa della mancata notifica, era venuta a conoscenza solo attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall’agente della riscossione, trattandosi in quest’ultimo caso di tutela anticipatoria giustificata dall’esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso le cartelle esattoriali non utilmente attivabili in precedenza a causa dell’assenza o dell’invalidità della notifica. (Cass. n. 5443 del 2019). Il giudice d’appello, invece, dichiarando inammissibile il gravame sulla scorta della ritenuta non impugnabilità del ruolo, ha fatto malgoverno dei principi sopra affermati.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del presente anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio da remoto, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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