Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27868 del 12/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13115/2020 proposto da:

B.J., rappresentato e difeso dall’avvocato Spartaco Ponteduro, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1698/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal cons. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1698/2019 pubblicata il 5-9-2019 la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto l’appello proposto da B.J., cittadino del *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere stato vittima di maltrattamenti da parte della matrigna, di essere stato preda, anche per la sua giovane età, di un soggetto adulto e omosessuale, che aveva promesso di aiutarlo e, dopo che la vicenda, divenuta di pubblico dominio, gli aveva creato notevoli disagi, rendendolo oggetto di scherno da parte di altri ragazzi, era stato costretto dalla sua famiglia ad un matrimonio forzato e perciò aveva lasciato definitivamente il suo Paese. La Corte d’appello ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del *****, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, nel denunciare i vizi di violazione di legge e di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta: i) con il primo motivo che la Corte di merito, con una motivazione che non consente il controllo sul percorso logico-argomentativo, abbia espresso la valutazione di non credibilità della vicenda personale narrata, omettendo l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria ufficioso, e in violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3 e della Convenzione di Ginevra, per non aver preso in considerazione il superiore interesse del minore e il suo grado di maturità; ii) con il secondo motivo che la Corte d’appello, in ordine al diniego della protezione umanitaria, abbia omesso la valutazione della sua minore in età all’arrivo in Italia e della sua particolare vulnerabilità per la persecuzione discriminatoria sessuale subita nel suo Paese, nonché che la Corte d’appello non abbia valutato la sua situazione in Italia, ove assume di essersi integrato e di svolgere regolare attività di lavoro, in comparazione con la vicenda personale e la situazione del Paese di origine, come da giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare come da pronuncia n. 4455/2018, che richiama.

2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

2.1. Il ricorrente censura il giudizio di non credibilità della sua vicenda personale, sollecitando, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato adeguatamente motivato (Cass. S.U. 8053/2014 e Cass. 3340/2019). La Corte di merito, nel rispetto dei criteri legali, ha ritenuto inattendibili i fatti narrati dal richiedente, rilevando incongruenze e contraddittorietà del suo racconto (pag. n. 10 sentenza impugnata).

Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b) D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. 6503/2014; Cass. 16275/2018; Cass. 16925/2018 e Cass. 14283/2019).

2.2. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre precisare, in via preliminare, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Tanto premesso, il ricorrente svolge deduzioni generiche in punto diniego della protezione umanitaria, richiamando la normativa di riferimento e dolendosi del mancato esercizio dei poteri ufficiosi, senza confrontarsi con il decisum e, in realtà, sollecitando un improprio riesame del merito.

La Corte d’appello ha effettuato la valutazione comparativa nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019), ha rilevato la mancata allegazione di fattori di vulnerabilità da parte del ricorrente, in ordine a condizioni personali o soggettive e oggettive, ossia inerenti la situazione del suo Paese, e, pur dando atto dello svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte del richiedente, ne ha escluso la rilevanza, all’esito della suddetta valutazione comparativa.

Infine, la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018), e non ha specifico e decisivo rilievo, di per sé solo considerato, l’elemento della minore età del richiedente all’epoca della fuga dal suo Paese e dell’ingresso in Italia (cfr. Cass.n. 21145/2019).

3. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472