LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10627/2020 proposto da:
B.Y., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico n. 38 presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il 25/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto pubblicato il 25-3-2020 il Tribunale di Firenze ha respinto il ricorso di B.Y., cittadino del *****, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perché era stato scoperto dal padre mentre aveva un rapporto sessuale con il suo compagno ed era riuscito a sfuggire alla polizia che il padre aveva chiamato per farlo arrestare. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del *****, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 censurando la valutazione di non credibilità della vicenda personale narrata perché effettuata valorizzando aspetti secondari e discrepanze tra la versione resa avanti alla Commissione Territoriale e quella resa al Tribunale, che non aveva effettuato un accertamento esaustivo e corretto; ii) con il secondo motivo la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 e dl D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, in relazione alla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria, per avere il Tribunale richiamato solo genericamente il rapporto Easo ***** 2017, senza esaminare la situazione socioeconomica del Paese di origine, la situazione attuale del ricorrente e la comparazione tra le due situazioni Paese, con una motivazione assente o comunque carente; iii) con il terzo motivo vizi di violazione di legge (art. 5, comma 6 e art. 19 TUI, art. 10 Cost. e art. 8 CEDU) e motivazionali, per l’assenza di effettiva valutazione, da parte dei Giudici di merito, del bilanciamento tra la sua situazione in Italia e quella in cui si troverebbe in caso di rimpatrio nel Paese di origine, di discriminazione radicale verso gli omosessuali e di deprivazione di libertà e diritti fondamentali, correlata alla condizione personale che ne ha determinato la partenza, e ciò in violazione dei principi di cui alla pronuncia di questa Corte n. 4455/2018.
2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
2.1. Il ricorrente censura il giudizio di non credibilità della sua vicenda personale sub specie del vizio di violazione di legge, sollecitando, invece, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato adeguatamente motivato (Cass. S.U. 8053/2014 e Cass.3340/2019). Il Tribunale, nel rispetto dei criteri legali, ha ritenuto inattendibili i fatti narrati dal richiedente, rilevando incongruenze e contraddittorietà del suo racconto su fatti non secondari (pag. n. 3 e 5 decreto impugnato).
Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b) D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. 6503/2014; Cass. 16275/2018; Cass. 16925/2018 e Cass. 14283/2019).
2.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 32064/2018 e Cass. 30105/2018).
Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti qualificate di conoscenza (pag. n. 7 del decreto impugnato), ha analizzato la situazione politica del Paese ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente. Le doglianze si sostanziano, per contro, in generiche deduzioni, neppure precisando il ricorrente di aver allegato nel giudizio di merito fonti diverse o più aggiornate sulla situazione del suo Paese ai fini che qui interessano (Cass. 899/2021).
2.3. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre precisare, in via preliminare, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).
Tanto premesso, il ricorrente svolge deduzioni del tutto generiche, richiamando la normativa di riferimento e dolendosi del mancato esercizio dei poteri ufficiosi, nonché, senza confrontarsi con il decisum, riproponendo la questione della propria omosessualità e della situazione degli omosessuali in *****. Il ricorrente non adduce altri elementi individualizzanti di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019). Il fattore di integrazione lavorativa e sociale in Italia è stato ritenuto non dimostrato dal Tribunale, e sul punto non vi è specifica censura. Infine la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).
3. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021