LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6070/2018 proposto da:
D.R.N.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Paulicelli Francesco, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.L.E., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 4, presso lo studio dell’avvocato Restignoli Armando, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Ceschini Roberta, giusta procura speciale per Notaio J. G. dello Stato della *****;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2659/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata il 14/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO
CHE:
Nel giudizio di separazione personale tra D.R.A.N. e M.L.E., la Corte di appello di Torino, con la sentenza depositata il 14/12/2017, ha parzialmente riformato la decisione emessa dal Tribunale di Torino, riconoscendo l’addebito di responsabilità della separazione personale a carico del marito ed apportando modifiche alla distribuzione degli oneri per il mantenimento e per i trasferimenti (in e dall’Italia) della minore, collocata in via principale presso la madre autorizzata a risiedere negli *****, confermando le altre statuizioni di primo grado.
D.R. ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, articolati sotto plurimi profili e corredati da memoria; M. ha replicato con controricorso e memoria.
Il PG ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. Il primo motivo, che concerne la pronuncia di addebito della separazione a carico del D.R., è sviluppato in tre punti:
– con il primo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 151 c.c., con riferimento al principio di libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove. In proposito il ricorrente sostiene che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice del gravame, il Tribunale aveva tenuto conto della produzione documentale consistita nella registrazione su supporto CD, non ritenendone rilevante e decisivo il contenuto, e ne deduce che la Corte di appello ha errato nella premessa posta a fondamento dell’esame del contenuto del CD e nell’attribuire a tale documento valore primario ed assorbente, fondando su ciò solo la sua decisione ed attribuendogli valore di prova “quasi legale” (fol. 16 del ricorso) senza metterne a confronto il contenuto con le altre prove, documentali e non, in violazione del principio di libero convincimento del giudice;
– con il secondo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 151 c.c., con riferimento al c.d. principio dispositivo ed al principio della non contestazione dei fatti dedotti dalla controparte. Il ricorrente sostiene di avere tempestivamente contestato l’allegazione documentale del CD operata dalla moglie (all. 8), sia in primo che in secondo grado, e di avere sempre diffusamente negato le violenze in danno della moglie, di guisa che la Corte di appello erroneamente avrebbe dato applicazione al principio di non contestazione per ritenere provata la ragione dell’addebito;
– con il terzo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 151 e 2697 c.c. in merito alla pronuncia di addebito nei confronti di chi sia stato ritenuto responsabile della violazione dei doveri coniugali, all’onere della prova gravante sul marito ed al relativo assolvimento. In particolare, il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia rimproverato al D.R. di non avere dimostrato la preesistenza della crisi matrimoniale o l’esistenza di eventi che potessero dimostrare l’impossibilità della prosecuzione della convivenza. Rammenta, di contro, di avere egli chiesto la declaratoria di addebito della separazione in capo alla moglie per abbandono del tetto coniugale e di avere sempre negato le violenze nei confronti di quest’ultima.
1.2. Il motivo è complessivamente inammissibile perché non coglie la ratio decidendi ed i plurimi profili di censura non risultano pertinentemente svolti.
1.3. Risulta preliminare osservare che la Corte di appello ha ravvisato la non contestazione esclusivamente in merito alla avvenuta produzione documentale consistita nel supporto CD, riportante la registrazione di alcune conversazioni tra il D.R. e la moglie (produzione rispetto alla quale -alla stregua dello stesso motivo di ricorso – non emerge una specifica opposizione del ricorrente) e non in merito al contenuto delle registrazioni, per cui la censura non coglie nel segno. Di contro, l’accertamento della ricorrenza dei presupposti per la pronuncia di addebito a carico della moglie non è avvenuto in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ma è stato frutto di specifica disamina ed approfondita valutazione da parte della Corte di appello sia del contenuto delle anzidette conversazioni registrate, sia del complessivo materiale probatorio acquisito, di guisa che si palesa l’erronea prospettazione del ricorrente circa il valore “quasi di prova legale” che sarebbe stata attribuita alle registrazioni. Invero la Corte di appello, dopo avere ripercorso il complessivo materiale probatorio acquisito ed essersi soffermata approfonditamente sul contenuto delle registrazioni, in parte trascritte in sentenza, ha concluso affermando “I contenuti delle due tracce audio, dimostrativi di un elevato grado di aggressività verbale del sig. D.R. nei confronti della moglie, valutati congiuntamente a tutta la residua produzione documentale richiamata nell’appello incidentale, fondano un giudizio di addebito della separazione al marito” (fol. 11 della sent. imp.).
I primi due punti della censura, focalizzati sulla produzione del CD, appaiono pertanto fuori centro; va aggiunto, altresì, che nessuna critica è stata svolta in merito alla ulteriore produzione documentale, ugualmente e congiuntamente valorizzata dalla Corte di appello per giungere alla pronuncia di addebito.
1.4. Anche il terzo punto è inammissibile perché il ricorrente non coglie la ratio decidendi ed erroneamente assimila la domanda di addebito, da lui stesso proposta nei confronti della moglie per abbandono del tetto coniugale (e respinta), ed i connessi oneri probatori con la prova liberatoria alla quale la Corte di appello ha inteso riferirsi, riferita alla domanda di addebito proposta dalla moglie.
La pronuncia in esame risulta, invero conforme al principio secondo il quale “Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.” (Cass. n. 648 del 15/01/2020). La pronuncia di addebito a carico del D.R. è conseguita all’accertamento della violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, consistita nella ripetuta aggressione ai beni e diritti fondamentali della persona in danno della moglie ad opera dello stesso, violazione posta in essere in epoca anteriore all’abbandono del tetto coniugale da parte della M. e determinativa di quest’ultimo evento, tanto da far escludere che sullo stesso potesse fondarsi una pronuncia di addebito a carico della moglie, ratio che – come già detto – non è stata inficiata dalle pregresse doglianze e che concerne l’accertamento di una grave circostanza di fatto, sintomatica della irreversibile degenerazione dei rapporti per colpa del marito, posta anche a fondamento dell’autorizzazione a trasferirsi all’estero riconosciuta alla M..
La considerazione svolta dalla Corte di appello circa il mancato assolvimento da parte del D.R. dell’onere della prova in ordine alla preesistenza di una crisi matrimoniale rispetto alle condotte a lui imputate concerne, pertanto, esclusivamente la prova liberatoria su di lui gravante, potenzialmente idonea a paralizzare la pronuncia di addebito richiesta dalla moglie, nel rispetto dei principi in tema di onere della prova, e non la domanda di addebito da lui avanzata e respinta.
Ne consegue la complessiva inammissibilità della censura.
2.1. Il secondo motivo è articolato su due punti:
– con il primo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c. e art. 2697 c.c. In relazione al capo di sentenza concernente il regime del diritto di visita e frequentazione fra padre e figlia minore, il ricorrente sostiene che questi diritti sono fortemente compromessi dalla collocazione della figlia presso la madre e dal trasferimento di questa negli *****; situazione che escluderebbe, di fatto, ogni bigenitorialità, realizzando, sostanzialmente, un regime di affidamento esclusivo alla madre. Lamenta, infine, che questa non aveva provato che l’ambiente straniero in cui la figlia minore sarebbe stata inserita fosse idoneo a soddisfare le sue esigenze educative, affettive e di maturazione;
– con il secondo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c., comma 4, n. 4 criticando la decisione della Corte di appello di porre, paritariamente, a carico di entrambi i genitori le spese di trasferimento della minore dagli ***** all’Italia, e viceversa.
2.2. Il motivo è complessivamente infondato.
2.3. Giova rammentare che, nel caso di specie, è stato disposto l’affidamento condiviso con collocazione privilegiata della minore presso la madre, autorizzata a condurla con sé negli *****, disciplinando il diritto di visita paterno e la ripartizione delle spese di viaggio.
2.4. Osserva la Corte che, nella materia dell’affidamento di figli minori, il granitico principio secondo il quale “Il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.” (Cass. n. 19323 del 17/09/2020; Cass. n. 3652 del 13/02/2020) è tale per cui la circostanza che uno dei genitori risieda all’estero non impedisce l’affidamento condiviso, ove ne ricorrano i presupposti, e questo non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (Cass. n. 24526 del 02/12/2010; Cass. n. 6535 del 06/03/2019), disciplina che compete al giudice del merito dettare, attenendosi al criterio fondamentale dell’interesse della prole, da valutare, in tal caso, attraverso una più complessa e delicata indagine, stante l’inevitabile compressione dei rapporti che il genitore non collocatario dovrà subire e le difficoltà che al medesimo deriveranno nell’espletamento del suo diritto – dovere di concorrere all’istruzione ed all’educazione del figlio (Cass. n. 6312 del 22/06/1999).
2.5. Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto che il diritto di autodeterminazione della madre (art. 16 Cost., commi 1 e 2; artt. 18, 39, comma 1, e 43, Trattato istitutivo della Comunità Europea) non potesse essere compresso od escluso dalla presenza di una figlia minore, perché era ispirato a ragioni lavorative e di realizzazione non certo futili o voluttuarie, tanto più che – come è stato rimarcato nella sentenza impugnata – la M. non aveva significativi legami affettivi o sociali in Italia e le infelici vicende matrimoniali connotate dai ripetuti comportamenti violenti ed aggressivi del marito, la avevano indotta ad opera una scelta di vita in netta discontinuità con il pregresso, destinata a sollevare anche il marito da ulteriori oneri economici. Ha, quindi, valutato l’interesse della minore a conservare la collocazione privilegiata presso la madre ed a seguirla negli *****, considerando che la tenera età della bambina non ne aveva consentito ancora il radicamento in Italia e che i rapporti con il padre potevano essere coltivati di persona secondo un calendario articolato in ragione della peculiarità della vicenda ed incrementati, via etere, avvalendosi della più moderna tecnologia.
Ha, quindi, assolto al delicato compito di trovare un regime equilibrato di frequentazione fra genitore non collocatario e figlia, compatibile con la distanza geografica che li separa e tale da permettere loro di coltivare comunque un rapporto affettivo, prevedendo frequentazioni più ridotte nel numero ma più estese nel tempo.
2.6. In proposito, va rimarcato che il diniego di autorizzazione al trasferimento all’estero trova una sua giustificazione qualora questo comporti un concreto pregiudizio per lo sviluppo psichico e la maturazione del minore. Circostanza che, nel caso di specie, la Corte territoriale non ha ravvisato, con valutazione di merito qui non sindacabile. L’arresto di legittimità invocato dal ricorrente (Cass. n. 19694 del 18/9/2014) concerneva, per l’appunto, un caso in cui il giudice del merito aveva, invece, accertato che l’allontanamento del figlio minore dall’Italia a seguito del trasferimento della madre in Gran Bretagna, avrebbe apportato il suddetto pregiudizio.
Anche la decisione, frutto di una valutazione discrezionale della Corte territoriale circa la distribuzione degli oneri economici necessari all’equilibrato sviluppo e alla maturazione della minore, è corretta, tenendo conto che tali oneri sono affrontati non nell’interesse dell’uno o dell’altro genitore, ma nell’interesse della minore, del quale si è detto, e che vanno ripartiti tra i genitori in misura analoga a quella prevista per ogni altra spesa straordinaria.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).
PQM
– Rigetta il ricorso;
– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 4.000,00=, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021