Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27872 del 12/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10814/2015 R.G. proposto da:

SAI SRL SOCIETA’ ALBERGHI ISCHIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Pasquale Pacifico, ed el.dom.to in Roma, presso lo studio dell’avv. Paolo Palma in Viale Angelico 70;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FORIO, in persona del Vice Sindaco, el.dom.to in Roma, Via Teulada 38A presso lo studio dell’avv. Vincenzo Acunto che lo rappresenta e difende in giudizio;

– controricorrente –

Ricorso avverso sentenza CTR Campania n. 9115/48/14 del 24/10/2014;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Consigliere Stalla Giacomo Maria.

RILEVATO

che:

p. 1. La SAI – Società Alberghi Ischia srl propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 9115/48/14 del 24/10/2014 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto tardivo il ricorso da essa proposto contro l’avviso di pagamento Tarsu/Tia 2010 emesso il 28 agosto 2010.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che:

– la società ricorrente non aveva fornito la prova della data di notificazione dell’atto impositivo impugnato, con conseguente impossibilità per il giudice adito di verificare la tempestività del ricorso originario;

– quand’anche si volesse prendere a riferimento, quale dies a quo, la data di emissione dell’atto impugnato, il termine di 60 giorni per l’impugnativa D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 21, andava a scadere (tenuto conto della sospensione dei termini in periodo feriale) il 14 novembre 2010, mentre il ricorso era stato depositato e protocollato presso il Comune di Forio soltanto il 15 novembre 2010.

Il Comune di Forio si è costituito al solo fine della eventuale discussione in udienza.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso la società lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, dal momento che l’atto impositivo era stato nella specie tempestivamente impugnato mediante notificazione del ricorso in data 15 novembre 2010, essendo l’ultimo giorno utile 14 novembre (decorrendo il termine, dopo la sospensione feriale, dal 16 settembre 2010) domenica (art. 155 c.p.c., comma 4).

p. 2.2 Il motivo è fondato.

La tempestività del ricorso introduttivo del giudizio doveva essere vagliata anche d’ufficio dal giudice il quale, nel caso di specie, era in grado di positivamente ed univocamente affermarla – quantomeno – in rapporto alla data di emanazione dell’atto impositivo opposto.

Poiché il ricorso in opposizione risultava pacificamente essere stato notificato, come riferito dalla sentenza impugnata, il 15 novembre 2010, la sua tempestività doveva essere affermata ictu oculi dal giudice del merito, posto che:

– il termine decadenziale di 60 giorni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, andava a scadere, considerato che l’atto impositivo era stato emanato (28 agosto 2010) in costanza del periodo di sospensione feriale, il 14 novembre 2010 (60 giorni dal 16 settembre 2010);

– cadendo quest’ultima data in giorno di domenica, il termine veniva differito di diritto al giorno successivo, appunto il 15 novembre 2010: “Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” (art. 155 c.p.c. cit.).

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si chiede che, cassata la sentenza di appello in accoglimento del motivo che precede, questa Corte di legittimità – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c. – pronunci nel merito l’annullamento dell’avviso di accertamento in questione per difetto di motivazione; segnatamente, per mancata allegazione della delibera tariffaria della Giunta Municipale e per mancata esplicitazione delle ragioni e dei coefficienti che avevano determinato l’applicazione delle tariffe per utenze non domestiche applicate nell’avviso opposto.

p. 3.2 E’ evidente come non si verta di motivo di ricorso per cassazione avverso una statuizione di soccombenza, quanto di mera riproposizione di una questione già posta avanti al giudice di appello e da questi non affrontata proprio per effetto dell’erroneo convincimento di tardività del gravame.

Non si verte dunque di un’ipotesi di decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., bensì di un’ipotesi nella quale il grado di appello è mancato del tutto, con conseguente impossibilità di sua surrogazione diretta in sede di legittimità.

Neppure del tutto vero, inoltre, è che la sollecitata decisione sostitutiva non presupponga accertamenti fattuali, comportando essa l’accertamento in fatto sia del tenore dell’avviso opposto sia del corredo documentale ad esso allegato.

Ne segue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio del giudizio avanti alla commissione tributaria regionale della Campania la quale provvederà ad espletare il grado erroneamente omesso.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale della Campania la quale, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472