LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8468/2017 R.G. proposto da SAI SRL SOCIETA’ ALBERGHI ISCHIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Carmine Bernardo, ed el.dom.to in Roma, presso lo studio dell’avv. Paolo Palma, in Viale Angelico 70;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI FORIO, in persona del Vice Sindaco, el.dom.to in Roma, Via Teulada 38A, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Acunto, che lo rappresenta e difende in giudizio;
– controricorrente –
Ricorso avverso sentenza CTR Campania n. 8164/44/16 del 26/9/2016;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6.10.2021 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla.
FATTO E DIRITTO
p. 1. La SIA – Società Alberghi Ischia srl propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 8164/44/2016 del 26/9/16 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di pagamento per Tariffa Igiene Ambientale 2008 notificatole dal Comune di Forio.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che:
– l’avviso era sufficientemente motivato perché recante l’individuazione della categoria dell’immobile tassato, della tariffa applicata, della superficie rilevante, dell’imposta dovuta oltre che della delibera tariffaria in concreto applicata;
– sotto quest’ultimo aspetto, l’avviso impugnato costituiva legittima rinnovazione emendata di un precedente avviso annullato per vizio di motivazione, con sentenza passata in giudicato, proprio per erronea indicazione della delibera tariffaria;
– la mancata allegazione della delibera tariffaria richiamata nel provvedimento non implicava violazione dell’obbligo motivazionale, trattandosi di atto generale ed assoggettato a pubblicità ex lege;
– in assenza di una specifica “riserva di competenza” per l’organo comunale consiliare, legittima era la determinazione delle aliquote tariffarie da parte della Giunta Comunale;
– correttamente l’avviso in questione era stato notificato direttamente dal Comune, non trovando ciò ostacolo nel D.Lgs. n. 22 del 2007, art. 49, in presenza di affidamento a terzi del relativo servizio.
Resiste con controricorso il Comune di Forio.
p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso la società lamenta violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c., dal momento che l’avviso qui opposto altro non costituiva se non la mera duplicazione di precedente avviso annullato, per difetto di motivazione, con sentenza passata in giudicato (CTR della Campania n. 568/1/2012).
p. 2.2 Il motivo è infondato.
Si è in proposito stabilito che: “in caso di annullamento dell’avviso di accertamento da parte del giudice del merito, l’amministrazione finanziaria, se non siano maturate decadenze o prescrizioni e non vi sia violazione del giudicato, può emettere per il medesimo periodo di imposta un nuovo atto impositivo, purché nel rispetto del divieto di plurime imposizioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, e dunque previo annullamento, nell’esercizio del potere di autotutela, di quello precedente” (Cass. 27091/19; v. anche Cass. n. 24620/06 e n. 7964/99).
Nel caso di specie l’amministrazione comunale ha emesso un nuovo avviso di pagamento successivamente all’annullamento giudiziale definitivo di un avviso di pagamento risultato viziato per ragioni di ordine formale, ravvisabili nel difetto di motivazione in quanto facente richiamo ad una delibera tariffaria non pertinente all’annualità dedotta.
E’ quindi evidente che il nuovo atto impositivo – adottato, come è pacifico, nel rispetto del termine decadenziale di legge – non contravveniva né al ne bis in idem, né al giudicato di annullamento (anzi, se mai, ad esso si conformava) e neppure determinava, proprio per l’avvenuta pregressa eliminazione dell’avviso viziato, effettiva o anche solo potenziale duplicazione di prelievo.
p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi, dal momento che l’avviso in questione si basava su una delibera tariffaria non trascritta, né allegata, né precedentemente notificata, così da risolversi in una motivazione di stile adattabile a qualsiasi atto; né il Comune aveva fornito la prova della regolare pubblicazione della delibera tariffaria in albo pretorio.
p. 3.2 Il motivo non può trovare accoglimento, ricorrendo in proposito quanto già ritenuto da questa Corte di legittimità con ordinanza n. 16740/17, tra le stesse parti, per Tarsu 2011.
Quanto così statuito si poneva del resto all’interno di indirizzi interpretativi di legittimità del tutto consolidati e vieppiù ribaditi anche successivamente all’ordinanza teste’ menzionata.
Va dunque qui riaffermata – esattamente nei medesimi termini – l’inammissibilità del motivo in esame (cfr. Cass. sez. unite 21 marzo 2017, n. 7155), avendo la sentenza della CTR pronunciato in conformità all’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “l’onere di allegazione posto a carico dell’amministrazione finanziaria dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, secondo periodo, dell'”altro atto” richiamato nella motivazione dell’avviso di accertamento, ha riferimento agli atti che rappresentano, appunto, la motivazione della pretesa tributaria che deve essere applicata nell’avviso, e non agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono oggetto di conoscenza “legale” da parte del contribuente”. Tale principio, nel contesto di quanto previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1 comma 162, è pacificamente riferibile anche agli avvisi di accertamento emanati dalle amministrazioni comunali (cfr., ad esempio, in tema di ICI, Cass. sez. 5, 24 novembre 2004, n. 22197; Cass. sez. 5, 17 ottobre 2008, n. 25371; Cass. sez. 5, ord. 25 luglio 2012, n. 13106; Cass. sez. 6-5, ord. 3 novembre 2016, n. 22254 e, specificamente, in tema di TARSU, Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1568). D’altronde, che l’allegazione delle delibere a contenuto normativo non valga in alcun modo ad integrare il requisito motivazionale dell’atto impositivo in tema di TARSU si collega all’ulteriore principio secondo cui “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili” (cfr. Cass. sez. 5, 23 ottobre 2006, n. 22804; Cass. sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7044). Nel caso di specie parte ricorrente non ha offerto, nell’illustrazione del motivo, elementi idonei a sollecitare un mutamento del su citato indirizzo.
Inoltre deve rilevarsi come, costituendo la pubblicazione delle delibere comunali un obbligo di legge (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 124), la circostanza della loro pubblicazione deve presumersi, e non costituire oggetto di specifica prova da parte dell’ente.
p. 4.1 Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta violazione di legge per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che l’avviso di accertamento impugnato si basava su delibera tariffaria per l’anno 2008 adottata, in carenza di potere, con atto dalla Giunta Municipale 28 febbraio 2008, n. 43; là dove la competenza impositiva in materia di TIA spettava al Consiglio Comunale del D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 49.
p. 4.2 Il motivo, volto ad evidenziare un asserito vizio di incompetenza ovvero eccesso di potere nella delibera determinativa del quantum economico-tariffario dell’imposizione, è infondato.
Si è in proposito più volte affermato che in tema di TARSU, ai sensi dell’art. 42 T.U.E.L., comma 2, lett. f), spetta al Consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, oltre alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi, “mentre è di competenza della Giunta, organo di competenza residuale nell’ordinamento nazionale, la determinazione delle relative aliquote, in continuità con quanto già previsto dal previgente della L. n. 142 del 1990, art. 32, comma 2, lett. g),” (Cass. n. 15619/20; così Cass. n. 22532/17).
Proprio con riguardo al rapporto di continuità normativa con la così richiamata L. n. 142 del 1990, art. 32, comma 2, lett. g), già si ebbe a stabilire che, in tema di Tarsu, “la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi (nella specie, tariffe di diversificazione tra esercizi alberghieri e locali adibiti a uso abitazione) è di competenza della giunta e non del consiglio comunale poiché il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione, e, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell’ente, ma sono funzionali all’individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un’ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria” (Cass. n. 8336/15).
p. 5.1 Con il quarto motivo di ricorso la società deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, sotto il profilo della illegittima diretta notificazione dell’avviso opposto da parte del Comune, nonostante che con deliberazione della giunta municipale del dicembre 2007 il servizio fosse stato affidato, per la durata di cinque anni, ad una società operante in regime di ‘in house providing, la Torre Saracena Pubblici Servizi spa.
p. 5.2 Anche questo motivo è infondato.
Parte ricorrente assume che, avendo il Comune di Forio deliberato con decorrenza dal 1 gennaio 2005 il passaggio dalla TARSU alla TIA, nelle more dell’attuazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, l’emissione direttamente da parte del Comune dell’atto impositivo, impugnato dalla società, violerebbe le disposizioni del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi 9, 13 e 15, che conserverebbero, per effetto del combinato disposto del citato decreto n. 152 del 2006, art. 238, comma 11, e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 10, efficacia ultrattiva; per cui, essendo stato affidato il servizio a soggetto terzo, doveva ritenersi precluso al soggetto titolare della potestà impositiva il potere di emanare direttamente l’avviso di accertamento in contestazione.
Sennonché, il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 9, laddove stabilisce che “la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare” deve intendersi in primo luogo riferita al potere-dovere del gestore di emettere le relative bollette per la fatturazione del servizio, ma non certo preclusiva, in assenza di specifico divieto, del potere di accertamento del mancato versamento dell’imposta dovuta, spettante all’ente impositore (cfr. già, sia pur in fattispecie non esattamente sovrapponibile, Cass. sez. 5, 27 febbraio 2013, n. 4893), non rilevando, in relazione all’oggetto del contendere nel presente giudizio, le ulteriori disposizioni di cui allo stesso D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi 13 e 15, riferiti all’attività di riscossione. Quanto così stabilito – anch’esso in linea con la già citata ordinanza tra le parti – denota la correttezza in diritto di quanto stabilito sul punto nella sentenza qui impugnata, nel senso che la facoltà dell’amministrazione comunale di affidare a soggetti gestori l’applicazione della tariffa (ex art. 49 cit.), non si traduce di per sé nell’obbligo di avvalersi di costoro per l’attività di recupero e riscossione.
p. 6.1 Con il quinto motivo di ricorso si lamenta omessa pronuncia sul motivo di appello concernente il diritto della società di fruire di una sostanziale riduzione stagionale dell’imposta, in quanto titolare di una struttura alberghiera chiusa per una parte consistente dell’anno, con conseguente parziale venir meno dai presupposti della imposizione secondo il principio comunitario fondamentale del “chi inquina paga”.
p. 6.2 Il motivo è inammissibile.
In esso (ric. pag. 22) si fa menzione di un motivo di appello concernente la “sostanziale riduzione dell’imposta eventualmente dovuta ai sensi del D.P.R. n. 507 del 1993, art. 66”, e posto “in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 4”.
Questa affermazione appare tuttavia assolutamente generica, non precisando se, quando e con quali modalità processuali la questione della “stagionalità” dell’attività alberghiera ai fini della riduzione dell’imposta fosse stata dedotta in giudizio fin dal primo grado (risultando altrimenti inammissibile in appello per violazione del divieto di novità che pervade anche il rito tributario, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57).
Si è in proposito affermato (Cass. n. 5344/13 ed altre) che: “affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività.”
Queste precisazioni a fortiori dovevano essere rese nella concretezza del caso, dal momento che la sentenza impugnata non fa menzione alcuna, nella rievocazione dei fatti di causa e dei motivi di opposizione, della questione poi non decisa; e perché nello stesso ricorso per cassazione fa difetto la sua specifica ed inequivoca menzione tra i motivi del ricorso originario, così come ricostruiti nella parte espositiva del processo (pag. 5).
Neppure è dato evincere dal ricorso per cassazione e, segnatamente, dalla formulazione della doglianza in esame che la deduzione della questione avesse riguardato anche l’elemento fattuale del carattere stagionale della licenza di esercizio, essendosi in proposito più volte affermato che “in tema di TARSU, nel caso di esercizi alberghieri dotati di licenza annuale, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, ai fini della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura” (Cass. n. 22756/16; Cass. n. 33426/18 ed altre).
Sicché viene a mancare anche l’autosufficiente specificazione dell’effettiva deduzione in causa degli elementi di decisività della domanda o eccezione che si assumono obliterate dal giudice di appello.
Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge;
– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
– dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021