Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.27879 del 13/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16492/2020 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Torino n. 7, presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura, rappresentato e difeso dall’avvocato Veglio Maurizio;

– ricorrente –

contro

Ministero Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

Procuratore Generale presso Corte Cassazione;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1940/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 04/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2021 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTO E DIRITTO

1.- Z.M., originario della terra pakistana (Azad Kashmir), ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale di Novara di diniego del riconoscimento delle protezioni internazionali, come pure della protezione umanitaria.

2.- Con provvedimento depositato in data 27 febbraio 2019, il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso.

3.- Il richiedente ha impugnato il provvedimento – sia per la decisione relativa alla protezione sussidiaria, che per quella inerente alla protezione umanitaria – avanti alla Corte di Appello di Torino.

Questa, con sentenza depositata in data 4 dicembre 2019, ha respinto l’appello.

4.- Prima di tutto, la pronuncia della Corte piemontese ha ritenuto credibile il racconto svolto dal richiedente, come sostanzialmente concentrato sulle continue tensioni e scontri tra le milizie pakistane e quelle indiane che affliggono la zona (quella dell’Azad Kashmir) da cui egli proviene.

Nel prosieguo, la sentenza ha escluso la presenza nella specie dei requisiti della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), rilevando che nel Pakistan non sussiste oggi una situazione di conflitto armato, “come risulta dal più recente rapporto Easo Pakistan Security pubblicato a ottobre 2019, che pur riportando, nel 2018, nell’Azad Kashmir un attacco terroristico e nel 2019 cinque episodi di violenza terroristica diretta contro bersagli militari, non documenta alcun conflitto armato interno di intensità tale da costituire minaccia effettiva per la vita del civili per la sola presenza sul territorio”.

“Anche la richiesta di protezione umanitaria, formulata per le medesime ragioni poste a base della domanda di protezione sussidiaria, va rigettata” – si è poi concluso – “stante l’assenza di alcuna allegazione circa eventuali situazioni di vulnerabilità”.

5.- Avverso questo provvedimento Z.M. ha presentato ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi.

6.- Il Ministero non si è costituito nel presente grado del giudizio, essendosi limitato, con foglio datato 8 luglio 2020, a chiedere di potere eventualmente partecipare all'”udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1", ove fissata.

7.- I motivi di ricorso sono stati intestati nei termini qui di seguito riportati.

Primo motivo: “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1 bis; D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6; art. 16 direttiva 2013/32/UE; art. 101 c.p.c., comma 2 – violazione del diritto al contraddittorio in merito alla richiesta di protezione sussidiaria omessa sottoposizione al contraddittorio delle informazioni sul Paese di origine individuate dall’autorità giudiziaria e ritenute contrastanti con quelle prodotte dalla difesa del ricorrente”.

Secondo motivo: “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19 – nullità della sentenza – motivazione apparente in relazione alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria”.

Terzo motivo: “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19 – violazione dei criteri legali per il riconoscimento della protezione umanitaria – omesso bilanciamento tra le prospettive di vita del ricorrente in Italia e in Pakistan”.

8.- Con il primo motivo, il ricorrente osserva, in particolare, che la sentenza dell’Appello di Torino ha richiamato, a supporto della soluzione assunta, una “unica COI”, che fa riferimento a un rapporto EASO pubblicato nel corso dell’ottobre 2019: laddove, peraltro, la comparsa conclusionale è stata depositata in data 7 ottobre 2019.

Questo modo di procedere – così si lamenta – viola in modo frontale il diritto al contraddittorio del richiedente. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-348/16), il “destinatario di una decisione ad esso lesiva deve essere posto in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata”.

D’altro canto – si insiste -, il ricorrente aveva richiamato ed esposto, in sede di impugnazione, tutta una serie di COI (del 2018) che indicavano la sussistenza di una situazione di conflitto armato nella zona dell’Azad Kashmir. Il giudice del merito, peraltro, ha del tutto ignorato le COI così riferite, limitandosi ad affermare – in termini affatto generici, per la verità – che il rapporto EASO dell’ottobre 2019, se dà notizia di numerosi attacchi terroristici, “non documenta alcun conflitto armato”.

9.- Dati i riportati rilievi e constatata la peculiare rilevanza della questione, il Collegio ritiene, a norma dell’art. 375 c.p.c., u.c., senz’altro opportuna la trattazione in pubblica udienza del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

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