LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13275/2016 proposto da:
G.J.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ronciglione, 3, presso lo studio dell’Avvocato Fabio Gullotta, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli Avvocati Elvio Walter Moccia, e Dieter Thomaseth, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –
contro
COMUNE DI CASTELROTTO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Confalonieri, 5, presso lo studio dell’Avvocato Luigi Manzi, che lo rappresenta e difende in unione all’Avvocato Alfred Mulser, per procura speciale alle liti in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano n. 190/2015, depositata il 30/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
CONSIDERATO
– che G.J.A. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, decidendo sull’opposizione proposta L.P. n. 10 del 1991, ex art. 15, al decreto di stima emesso dal sindaco del Comune di Castelrotto, ha determinato l’indennità al primo dovuta dall’amministrazione territoriale, per l’espropriazione di terreni destinati agli interventi di edilizia abitativa agevolata ed alle infrastrutture primarie nella zona di espansione C1 “*****” nell’importo di Euro 2.125.483,00, maggiorato degli interessi legali;
– che il ricorrente, nel proporre censura, eleva a sospetto di illegittimità costituzionale la L.P. 15 aprile 1991, n. 10, art. 7-quinquies, comma 3 – dettata sulle “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie idi competenza provinciale”-, che, nel fissare le “Indennità per le aree edificabili”, stabilisce che nelle zone di espansione per l’edilizia residenziale, in cui parte della cubatura è destinata all’edilizia residenziale privata, per le aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, alle relative opere di urbanizzazione ed ai servizi complementari, l’indennità di esproprio è abbattuta del 50 per cento, in ragione del plusvalore conseguito dalle aree franche, destinate all’edilizia residenziale privata e di proprietà del medesimo espropriato;
– il meccanismo perequativo sotteso all’indicata disposizione della legge provinciale è dedotto come illegittimo perché violativo del canone che vuole che l’indennità di esproprio debba coincidere, in linea di massima, con il valore venale del bene ed è contestato in riferimento agli artt. 3,10,11,24,42,97,113 e 117 Cost. e all’art. 1 Primo protocollo addizionale alla Cedu;
– che sull’indicata questione, per rilevanza ed oggetto, è opportuno fissare pubblica udienza.
PQM
rimette la causa alla pubblica udienza avanti alla Sezione Prima Civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021
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