LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10195/2020 proposto da:
O.S., nato a *****, rappresentato e difeso dall’avv. Romina Possis, del Foro di Vercelli, elettivamente domiciliato per le comunicazioni presso il suo indirizzo di posta elettronica romina.possis.ordineavvocativercelli.eu;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (*****), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1553/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/07/2021 dal Consigliere relatore Dott. RUSSO RITA.
RILEVATO
Che:
Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, riferendo di essere fuggito dal suo paese perché coinvolto in dissidi familiari legati a questione ereditarie culminati con la morte per avvelenamento dei suoi genitori.
La richiesta è stata respinta dalla competente Commissione territoriale. Il richiedente asilo ha proposto ricorso al Tribunale di Torino, che ha rigettato la domanda.
La Corte d’appello di Torino, adita dal richiedente, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo non sussistenti i presupposti della invocata protezione in assenza di rischio individuale o di rischio di danno grave da violenza indiscriminata. Sulla richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari osserva che non può parlarsi di una condizione vulnerabilità solo per le attività lavorative svolte nel periodo di accoglienza in assenza di legami affettivi e familiari sul territorio italiano.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo, affidandosi a due motivi. L’Avvocatura dello Stato, non costituita nei termini ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 9 luglio 2021.
Ciò premesso, la Corte osserva che il motivo del ricorso relativo alla importanza, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, del radicamento sul territorio italiano, poiché il soggetto si trova in Italia da alcuni anni, man mano inserendosi nel mondo del lavoro, attinge la questione rimessa alle sezioni unite di questa Corte con ordinanza n. 28316 del 2020 (RGN 10188 del 2020); che pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo non essendo ancora pubblicata alla data della presente Camera di consiglio, la suddetta decisione (U.P. 25 maggio 2021).
PQM
Rinvia a nuovo ruolo il processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021