Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.27885 del 13/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16170/2020 proposto da:

I.G., nato in *****, elettivamente domiciliato in Vicenza piazzetta A. Palladio 11, presso lo studio dell’avv. Chiara Bellini, del Foro di Vicenza;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (*****), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1981/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 13/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/07/2021 da Dott. RUSSO RITA.

RILEVATO

Che:

Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, riferendo di essere fuggito dal suo paese perché vittima di minacce da parte del fratellastro del capo del villaggio, per questioni di potere.

La richiesta è stata respinta dalla competente Commissione territoriale. Il richiedente asilo ha proposto ricorso al Tribunale di Torino, che ha rigettato la domanda.

La Corte d’appello di Torino, adita dal richiedente, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo non sussistenti i presupposti della invocata protezione in assenza di rischio individuale o di rischio di danno grave da violenza indiscriminata. Sulla richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari osserva che l’avere contratto matrimonio con una connazionale, dal quale è nato un figlio, non consente di presumere un livello di integrazione rilevante.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo, affidandosi a due motivi. L’Avvocatura dello Stato, non costituita nei termini, ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 9 luglio 2021.

Ciò premesso, la Corte osserva che il motivo del ricorso relativo alla importanza, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, del radicamento sul territorio italiano e della relazione familiare stabile, vissuta nell’ambito di una unione matrimoniale con nascita di un figlio, attinge la questione rimessa alle sezioni unite di questa Corte con ordinanza n. 28316 del 2020 (RGN 10188 del 2020); che pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo non essendo ancora pubblicata alla data della presente Camera di consiglio, la suddetta decisione (U.P. 25 maggio 2021).

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

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