Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.27887 del 13/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul conflitto negativo di giurisdizione, scritto al n. 5100/2021 R.G., sollevato dalla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, con ordinanza depositata in data 22 febbraio 2021, nel procedimento vertente tra Comune di Lamezia Terme, da una parte, e D.C.M., dall’altra, non costituiti in questa sede, ed iscritto al n. 1606/2019 R.G. di quell’Ufficio.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Enrico Manzon;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS Stanislao, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

RILEVATO

che:

Con ordinanza depositata in data 22 febbraio 2021 la Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, declinando la propria giurisdizione sull’impugnazione dell’invito al pagamento per COSAP emesso in data 8 gennaio 2018 dal Comune di Lamezia Terme nei confronti di D.C.M., sollevava conflitto negativo di giurisdizione, avendo in antecedenza ugualmente declinato la propria il Giudice di pace di Lamezia Terme con sentenza n. 198/2019, depositata il 25 marzo 2019.

CONSIDERATO

che:

Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in virtù del principio di diritto – consolidato, dopo la pronuncia di incostituzionalità (C. Cost. 64/2008) della norma (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, secondo periodo, quale novellato con D.L. n. 203 del 2005) che aveva attribuito alle Commissioni tributarie della competenza giurisdizionale in materia di COSAP – secondo il quale “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, poiché l’obbligo del pagamento di un canone per l’utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa” (ex multis, v. Cass., Sez. U., Ordinanza n. 21950 del 28/10/2015, Rv. 636982 – 01). In conclusione, cassata la decisione del Giudice di pace di Lamezia Terme negatoria della giurisdizione ordinaria, che deve essere invece affermata, la causa va rimessa avanti a detto Giudice di pace.

Nulla per le spese tenuto conto del fatto che il conflitto è stato sollevato d’ufficio e che le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza del Giudice di pace di Lamezia Terme, depositata il 25 marzo 2019, avanti al quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

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