Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27894 del 13/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8969/2016 proposto da:

S.G., quale unico successore della estinta *****

s.n.c., elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Confalonieri, n. 1, presso lo studio dell’avvocato Antonio Troiani, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Vittorio Deluca, per procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bosio, n. 2, presso lo studio dell’avvocato Massimo Luconi, rappresentata e difesa dall’avvocato Umberto Giannini, per procura speciale estesa in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1697/201 della Corte di appello di Firenze, depositata il 1 ottobre 2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 7 giugno 2013 il Tribunale di Lucca rigettò le domande proposte dalla ***** s.n.c. (di seguito indicata come “*****”) nei confronti della Banca del Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (di seguito indicata come “Banca Monte”): di accertamento della insussistenza di propri debiti verso la banca derivanti dagli intercorsi rapporti di conto correte bancario; di condanna della banca alla restituzione di danaro da lei illegittimamente riscosso per effetto della applicazione di interessi anatocistici trimestrali, di tasso debitore ultralegale non pattuito per iscritto e comunque superiore a quello c.d. “di soglia” fissato in applicazione della L. n. 108 del 1996, di commissioni e spese non concordate, nonché al risarcimento del danno derivato dalla mancata disponibilità del danaro illegittimamente pagato alla banca ovvero da costei illegittimamente preteso.

2. Adita da S.G., successore di ***** a seguito della cancellazione di tale società dal registro delle imprese avvenuta il 30 marzo 2006 (nel corso del giudizio di primo grado) in conseguenza del verificarsi della causa legale di scioglimento di diritto della società di cui all’art. 2272 c.c., n. 4), la Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa il 1 ottobre 2015, dichiarò inammissibile l’appello contro tale sentenza per non essere l’appellante attivamente legittimato alla proposizione dell’impugnazione, in quanto: la decisione di S. di acquistare da N.L. la quota di partecipazione alla società di cui costei era titolare e di non addivenire alla ricostituzione della pluralità dei soci nel termine prescritto dalla citata disposizione del codice civile è imputabile a libera scelta del socio superstite, con suo conseguente obbligo di procedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese; nessun elemento di prova S. ha dato per vincere la presunzione, iuris tantum, di rinuncia al diritto di credito dalla società vantato verso la banca (secondo la ricostruzione offerta da Cass. S.U. n. 6071 del 2013 delle conseguenze della cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese sui rapporti ancora in corso a tale momento) che “non poteva sicuramente essere ritenuto né certo né liquido al momento della cancellazione della società”.

3. Per la cassazione di tale sentenza S., quale successore di *****, propose ricorso contenente un motivo di impugnazione; contrastato da controricorso notificato dalla Banca Monte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo (sviluppato, con tecnica redazionale non delle più felici, nelle seguenti pagine del ricorso: da 8 a 11; da 17 a 29) il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 110 c.p.c., artt. 2272,2312 e 2495 c.c., in quanto: dall’estinzione in corso di causa della società ***** (derivata dalla richiesta di cancellazione di tale società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci) è necessariamente derivata la successione di esso ricorrente nei rapporti, sostanziali e processuali, mettenti capo alla società estinta, con conseguente legittimazione attiva ex art. 110 c.p.c.; inoltre, lo scioglimento della società di persone per la causa indicata dall’art. 2272 c.c., n. 4), non determina alcuna modificazione soggettiva nei rapporti facenti capo all’ente, la cui titolarità si concentra nell’unico socio rimasto; inoltre, dalla cancellazione della società in conseguenza del suo scioglimento per tale causa non può inferirsi alcuna manifestazione implicita di rinuncia ai crediti azionati, essendo la richiesta di cancellazione conseguenza necessitata della mancata ricostituzione della pluralità dei soci a esso non (quanto meno esclusivamente) imputabile; il credito, poi, al momento della cancellazione, “non era ancora stato definito né era ancora venuto alla luce”, essendo tale evento verificatosi “soltanto con il deposito della prima CTU”; dalla cancellazione non può presumersi volontà di esso ricorrente di rinunciare al credito, anche perché milita in senso contrario a tale presunzione il fatto che esso ricorrente non fece valere tale evento interruttivo nel corso del giudizio di primo grado.

2. La questione rilevante controversa nel caso di specie è quella della sorte di crediti (da restituzione di indebito oggettivo e da risarcimento di danno; secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e dal contenuto della trascrizione, nel ricorso, delle conclusioni dal ricorrente rassegnate con l’atto introduttivo del processo avanti il Tribunale di Lucca) vantati da società di persone verso una banca oggetto di controversia in sede giudiziaria al momento della cancellazione volontaria dal registro delle imprese della società medesima.

Con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 le sezioni unite della corte, sul rilievo della valenza innovativa del precetto recato dall’art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 6 del 2003) rispetto alla disciplina di cui al precedente art. 2456 c.c., affermarono che: la cancellazione di una società di capitali o cooperativa dal registro delle imprese dopo l’esaurimento del procedimento di liquidazione determina l’estinzione della società anche se non tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui la società era titolare al momento della cancellazione siano stati definiti; tale effetto estintivo si verifica in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore della citata riforma) o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente.

Per ragioni di ordine sistematico (desunte anche dal disposto della L. Fall., novellato art. 10), la stessa regola è ritenuta applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro delle imprese, per le quali è rimasto in vigore l’invariato disposto dell’art. 2312 c.c. (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324).

La cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese in applicazione delle disposizioni di legge da ultimo citate ha valore di pubblicità meramente dichiarativa dell’estinzione; superabile dunque con prova contraria, consistente nello svolgimento dell’attività sociale anche dopo cancellazione della società dal registro delle imprese.

E’ questa soltanto la situazione alla quale la successiva sentenza n. 4826 del 2010, resa sempre a sezione unite, ricollega anche la possibilità che, tanto per le società di persone quanto per le società di capitali, si addivenga anche d’ufficio alla “cancellazione della pregressa cancellazione” (cioè alla rimozione della cancellazione dal registro in precedenza intervenuta), in applicazione del precetto contenuto nell’art. 2191 c.c., con la conseguente presunzione che la società non abbia mai cessato medio tempore di operare e di esistere.

Tale interpretazione costituisce il presupposto di quella successivamente offerta dalle sentenze, sempre rese a sezioni unite, nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, che hanno espressamente affermato i seguenti principi di diritto, riferiti alla cancellazione delle società di persone e di capitali dal registro delle imprese determinante estinzione (costitutiva per le società di capitali; dichiarativa per le società di persone nel senso precisato dalle menzionate sentenze del 2010) di tali soggetti:

“Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.

“La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta”.

Prima di tali sentenze del 2013, sulla questione era intervenuta Cass. n. 16758 del 2010, relativa a mera “pretesa giudiziaria volta… a far accertare la simulazione di un negozio risolutivo di cui la società cancellata era parte”, ove si era concluso che se la società sarebbe stata legittimata all’esercizio di tale azione essa non l’aveva però mai intrapresa e, “con la decisione di porsi in liquidazione e cancellarsi dal registro (decisione che i controricorrenti sottolineano essere stata presa a suo tempo da tutti i soci all’unanimità), ha evidentemente scelto di non farlo”. Con la conclusione che tale pregresso comportamento dimostra come la società abbia scelto di rinunciare proprio a esperire l’azione.

Tale originario spunto interpretativo, circoscritto a una situazione di mancato esercizio di un’azione del tutto incerta nell’an da parte della società prima della sua estinzione, è stato ripreso in un obiter dalle menzionate sentenze delle sezioni unite del 2013 che asserirono come fosse “ben possibile” che la scelta della società di cancellarsi dal registro delle imprese, nonostante una “pendenza non ancora definita”, ma ad essa nota, sia da intendere come “tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa”, essendo dato di “postularsi agevolmente” ciò, quando si tratti di “mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d’individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell’attivo del bilancio finale di liquidazione” (così, in motivazione, Cass. S.U. n. 6070 del 2013, che pure ebbe modo di precisare che “quando, invece, si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz’altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti), un’interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata, e dunque non ci si può esimere dall’interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive”).

Tali argomentazioni, pur in seguito riprese e valorizzate da varie pronunce di legittimità (in questo senso, cfr: Cass. n. 19302 del 2018; Cass. n. 23269 del 2016; Cass. n. 25974 del 2015; Cass. n. 1183 del 2014), ma sostanzialmente disattese da altre (che hanno considerato gli ex soci di società estinta legittimati a contraddire su diritti di credito controversi fatti valere in giudizio dalla società prima della sua estinzione; in questo senso, cfr.: Cass. n. 15637 del 2019; Cass. n. 17492 del 2018), hanno formato oggetto di specifica disamina da parte di Cass. n. 9464 del 2020.

Con tale ultima sentenza si è con chiarezza precisato che la portata decisoria del principio fissato dalle sentenze delle sezioni nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013 è solo nel senso che: una volta estinta la società, “i diritti dalla medesima vantati, non liquidati nel bilancio finale di liquidazione (perché al momento non considerati, se ne ignorasse, o no, l’esistenza), transitano nella titolarità dei soci”; avendo “ricondotto la fattispecie ad un fenomeno successorio in capo ai soci, con conseguente applicazione dell’art. 110 c.p.c., atteso che il primo soggetto si estingue e proseguono il processo i suoi successori a titolo universale: avendo, invero, ragionato tali sentenze nel senso che tale disposizione contempla, altresì, qualsiasi “altra causa” per la quale una parte venga meno, onde risulta idonea a ricomprendere anche l’ipotesi dell’estinzione dell’ente collettivo”.

Da tale precisazione è stato desunto che:

anche i residui attivi e le sopravvenienze attive possono trasferirsi ai soci della società estinta;

può certamente ammettersi che la società possa rinunciare ai crediti suddetti, ma questa rinuncia non può presumersi in base al solo rilievo che il credito non è indicato nel bilancio di liquidazione;

la remissione del debito (art. 1236 c.c.), infatti, è pur sempre un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà, anche tacita, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito, comunicati al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare;

i requisiti della univocità e della concludenza del comportamento abdicativo “che devono essere riscontrati nel comportamento della società nel momento in cui essa si cancella dal registro delle imprese, al fine di individuarvi anche la rinuncia in ordine ai diritti di credito ancora non esatti o non liquidati – devono essere valutati con particolare rigore e cautela”, sì che “ove difettino indici univoci sulla volontà remissoria deve essere esclusa la volontà di remissione del debito”;

e’ dunque errato presumere sempre iuris et de iure, a fronte di cancellazione richiesta dal liquidatore della società ed effettuata in corso di causa, una rinuncia della stessa al diritto azionato; anche perché le menzionate sentenze del 2013 evidenziarono come “possibile” tale evenienza;

infine, “la mancata dichiarazione del difensore, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., ai fini della interruzione del processo e la prosecuzione del medesimo, pur dopo l’avvenuta cancellazione della società (come, l’eventuale prosecuzione del processo da parte dei soci, successori a titolo universale, senza previa interruzione del giudizio: evenienza del tutto lecita), costituisce un elemento in senso contrario rispetto ad un’ipotizzata volontà abdicativa: essendo ragionevolmente presumibile, piuttosto, in generale che il difensore, mandatario della società, avesse in tal senso concordato con la stessa la linea difensiva da tenere, anche nell’interesse dei soci, il cui sostrato personale riemerge proprio nel momento della cancellazione del soggetto collettivo”.

Tale ricostruzione della sorte dei crediti litigiosi riscontrabili al momento dell’estinzione della società nel corso del processo per il relativo accertamento (le c.d. “sopravvivenze attive”) deve essere in questa sede confermata perché, in coerenza con i principi di diritto affermati dalla sopra richiamata giurisprudenza delle sezioni unite delle corte, non indica nella cancellazione della società dal registro delle imprese il fatto generante una presunzione, neppure iuris tantum, di rinuncia della società a tali crediti (si ripete non ancora giudizialmente accertati nell’an e nel quantum); evidenziando invece che la successione dei soci nella titolarità di tali crediti (regola derivante dall’estinzione della società) non si verifica solo se (eccezione alla regola) la rinuncia agli stessi, riscontrabile al momento della cancellazione della società, sia espressa anche attraverso comportamenti concludenti univocamente incompatibili con la volontà di avvalersi di tali diritti comunicati al debitore, sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, entro congruo termine, di non volerne profittare.

La conseguenza è che tale volontà abdicativa della società non è predicabile ove manchino indici univoci della sua esistenza.

Premesso che in questa sede non è in discussione l’avvenuta estinzione della società ***** quale effetto della sua cancellazione dal registro delle imprese su richiesta del socio S.G. che dichiarò l’avvenuto scioglimento della società per la causa indicata art. 2272 c.c., n. 4), (la società, dunque, si sciolse e allo scioglimento non seguì formale liquidazione del relativo patrimonio secondo il procedimento delineato dagli artt. 2309-23011 c.c.), costituente fatto comune alle parti, la sentenza impugnata è in contrasto con i principi in questa sede ribaditi, in quanto ha, in buona sostanza, costruito una presunzione di rinuncia ai crediti litigiosi (da restituzione di indebito oggettivo e da risarcimento del danno per fatti verificatisi fino all’11 maggio 2005, secondo quanto si legge nelle conclusioni della citazione trascritte a pag. 3 del ricorso) su di un fatto (la mancata ricostituzione della pluralità di soci di ***** entro sei mesi dal giorno in cui l’odierno ricorrente divenne socio unico) solo rilevante in funzione dello scioglimento della società e, dunque, in alcun modo assimilabile volontà di questa di rinunciare ai crediti oggetto di contestazione in sede giudiziaria la cui titolarità dal lato attivo è stata acquisita, per successione, dal socio ricorrente.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze che, in diversa composizione e nel rispetto del principio sopra ribadito, si dovrà pronunciare: sull’appello dell’odierno ricorrente; sulla regolamentazione delle spese relative al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472