LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 386/2015 proposto da:
Fallimento della ***** s.r.l., in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Prisciano, n. 28, presso lo studio dell’avvocato Marco Zelli, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Mele, per procura speciale estesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
Fallimento della ***** s.p.a., in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia, n. 39/F, presso lo studio dell’avvocato Emanuele Cartoni, rappresentato e difeso dall’avvocato Arnaldo Falconi, per procura speciale estesa in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Latina depositato il 25 novembre 2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 4 novembre 2020 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto emesso il 25 novembre 2014 a definizione del procedimento di opposizione al passivo del fallimento della ***** s.r.l. promosso dalla curatela del fallimento della ***** s.p.a., il Tribunale di Latina, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da tale curatela nel procedimento di formazione del passivo (parzialmente accolta dal giudice delegato alla procedura mediante ammissione di credito pari a Euro 3.787.829,10), ammise l’opponente al passivo del fallimento di ***** per credito pari a complessivi Euro 9.444.361,16, collocato in chirografo, in quanto: costituisce affermazione comune alle parti quella secondo cui i contratti, fra loro strettamente collegati, del 28 febbraio 2009 (cessione in blocco di prodotti ittici), del 1 agosto 2009 (contratto di affitto di azienda) e del 10 agosto 2009 (consenso alla successione nella titolarità delle concessioni demaniali, di terra e di mare) stipulati fra tali società, al tempo in bonis, avevano causa illecita, in quanto unitariamente preordinati alla distrazione del patrimonio della ***** in favore della *****; la decisione del giudice delegato era fondata su tale presupposto; la curatela del fallimento di ***** ha quindi diritto al risarcimento del danno derivato dall’esecuzione di tali contratti; le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d’ufficio nominato in corso di causa ai fini della determinazione quantitativa del danno “sono del tutto convincenti e condivisibili…in ragione della correttezza e scientificità, da un lato, degli accertamenti eseguiti e, dall’altro, della metodologia di indagine adottata”; ciò consente di affermare che il credito risarcitorio della curatela del fallimento di ***** verso il fallimento di ***** “ammonta complessivamente ad Euro 9.441.361,16 (di cui Euro 8.999.794 per la cessione del prodotto ittico; Euro 375.899,99 in relazione al contratto di affitto; ed Euro 68.667,17 in relazione al subentro nelle concessioni demaniali)”.
2. Per la cassazione di tale decreto la curatela del fallimento della ***** s.r.l. propolie ricorso contenente quattro motivi di impugnazione cui resiste, con controricorso, la curatela del fallimento della ***** s.p.a..
3. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la curatela ricorrente deduce che il decreto impugnato, nella parte relativa alla determinazione della misura del danno relativo all’esecuzione del contratto di affitto di azienda stipulato il 1 agosto 2009 (la cui nullità è stata incidentalmente accertata nel procedimento di ammissione al passivo), sarebbe caratterizzato da violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto: la curatela opponente non ha mai lamentato l’inadempimento di Gaeta Medifish all’obbligazione di pagamento delle rate di canone previste per contratto, richiedendo, e ottenendo, l’ammissione di credito pari al valore del canone di affitto dal consulente tecnico d’ufficio stimato come congruo (Euro 187.500 annui), anziché per la sola differenza (Euro 67.500 annui) fra tale valore e le rate di canone versate ad ***** in esecuzione del contratto (Euro 240.000); il Tribunale di Latina qualifica espressamente come “tardiva” l’eccezione di non corretta individuazione del c.d. danno conseguenza, ma tale affermazione è non conforme a diritto in quanto è chi agisce per il risarcimento del danno che ha l’onere di provare in cosa questo si sostanzia, mentre l’affermazione relativa alla non corretta indicazione del danno conseguenza è mera difesa, non anche eccezione.
2. Contrariamente a quanto dalla ricorrente dedotto, la questione relativa all’inadempimento della affittuaria ***** all’obbligazione di pagamento del canone pattuito con il contratto di affitto da tale società stipulato con ***** il 1 agosto 2009 non avrebbe dovuto essere posta dalla curatela del fallimento della società proprietaria dell’azienda oggetto di tale contratto in funzione della allegazione del danno risarcibile dall’esecuzione di tale contratto, dal momento che di questo è incidentalmente accertata la nullità (già nella prima fase del procedimento di verifica del passivo del fallimento di *****), sì che rispetto a tale accertamento (sollecitato dalla curatela di *****, con l’adesione della curatela del fallimento di ***** e costituente presupposto della decisione contenuta nel decreto impugnato) tale questione, costituisce vero e proprio fuor d’opera in termini di logica giuridica.
La ricorrente evidenzia che, quanto a tale contratto di affitto di azienda, al consulente tecnico d’ufficio venne chiesto, dal giudice delegato all’istruttoria del giudizio di opposizione, di valutare la misura del canone di affitto dell’azienda di proprietà di ***** secondo i valori espressi dal mercato al tempo della stipulazione del contratto.
La censura coglie nel segno nella sola parte in cui afferma che il danno, da lucro cessante, conseguente alla stipulazione di tale contratto (nullo) per un canone inferiore a quello stimato come congruo secondo il valore del mercato non può essere sic et simpliciter pari a tale valore (che presuppone inadempimento dell’affittuaria all’obbligazione di pagamento del canone nella misura oggetto del patto), dovendosi necessariamente tenere conto, allo scopo, di quanto versato dall’affittuaria in esecuzione del medesimo contratto (al riguardo, è appena il caso di ricordare che se è vero che dall’accertamento della nullità di un contratto di locazione sorge in linea di principio il diritto per ciascuna parte di ripetere dall’altra la prestazione eseguita in esecuzione del contratto nullo, è altrettanto vero che la parte che ha usufruito del godimento della cosa locata non può pretendere dall’altra la restituzione di quanto versato a titolo di canone, costituente il corrispettivo di tale godimento, in quanto ciò comporterebbe un inammissibile arricchimento senza causa ai danni del locatore: in questo senso, cfr. Cass. n. 3971 del 2019 e Cass. n. 4849 del 1991).
Il decreto impugnato quantifica il danno derivato alla controricorrente dalla stipulazione del contratto nullo in misura pari al valore del canone stimato dal consulente d’ufficio come congruo rispetto ai valori del mercato del tempo per il periodo di durata del rapporto; senza porsi il problema dell’ammontare delle rate di canone dalla società affittuaria dell’azienda versate alla relativa proprietaria in esecuzione di tale contratto che non può, invece, che essere detratto dal valore medesimo.
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il Tribunale, nel disporre consulenza tecnica d’ufficio, avrebbe violato i precetti di cui agli artt. 61 e 62 c.p.c., in quanto: la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova e non può, dunque, sostituirsi alla prova che, nella specie, non era stata dall’opponente data, non avendo la parte onerata mai eccepito l’inadempimento della società affittuaria all’obbligazione di pagamento delle rate di canone di affitto.
4. La censura, per come formulata, è infondata, in quanto: come detto, estranea alla questione del danno derivato dalla stipulazione di contratto nullo è quella dell’inadempimento del contratto medesimo, avente invece quale suo presupposto la sua validità; la consulenza tecnica d’ufficio può costituire fonte oggettiva di prova quando la stessa si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica di fatti, anche di accertamento di situazioni di fatto non rilevabili in giudizio se non con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (in questo senso, cfr.: Cass. n. 7880 del 1994; Cass., n. 2629 del 1990; Cass. n. 2849 del 1987); da tempo la giurisprudenza di legittimità ammette la legittimità della consulenza tecnica d’ufficio c.d. “percipiente” che si sostanzia nell’accertamento di fatti, dalla parte dedotti, richiedente specifiche cognizioni tecniche (in questo senso, cfr., fra le più recenti: Cass. n. 3717 del 2019; Cass. n. 1190 del 2015).
5. Con il terzo motivo la curatela ricorrente censura il decreto impugnato per avere omesso l’esame dei fatti decisivi, nell’atto specificamente indicati, in riferimento al valore del prodotto ittico oggetto di contratto di cessione in blocco del 28 febbraio 2009; evidenziando, in particolare, come il proprio consulente tecnico di parte avesse mosso specifiche critiche (nel ricorso indicate) ai criteri di stima propri della relazione del consulente tecnico d’ufficio (tanto da indurre il giudice delegato all’istruttoria a richiedere all’ausiliario puntuale risposta a tali critiche), mentre la motivazione sul punto caratterizzante il decreto impugnato si sostanzia in una formula di mero stile e, dunque, è meramente apparente.
6. Il motivo è fondato nella parte in cui contiene censura di apparenza della motivazione del decreto impugnato quanto alla determinazione della misura del danno derivato ad ***** dalla stipulazione del contratto di cessione in blocco di prodotti ittici sopra indicato.
L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), deve essere interpretato come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione dell’atto giurisdizionale a contenuto decisorio su diritti soggettivi oggetto di impugnazione; con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato), in quanto sostanziatesi nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (in questo senso, Cass. S.U. n. 8053 del 2014).
Inoltre, è stato precisato che la motivazione della sentenza è solo apparente, e “la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così, Cass. S.U. n. 22232 del 2016; nello stesso senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 3819 del 2020; Cass. n. 13977 del 2019).
Infine, in specifico riferimento alla motivazione di decisione giudiziale fondata sul contenuto di relazione di consulenza tecnica d’ufficio, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare il principio secondo cui la genericità del rinvio alle argomentazioni del consulente tecnico d’ufficio e il ricorso a mere clausole di stile per esprimere la condivisione delle conclusioni dell’ausiliario senza indicare le ragioni della infondatezza delle critiche dalle parti mosse a tali conclusioni, costituisce violazione dell’obbligo di motivazione incombente sul giudice di merito in presenza di puntuali e specifiche censure ai contenuti della relazione del consulente d’ufficio (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 25526 del 2018; Cass. n. 15147 del 2018; Cass. n. 23637 del 2016; Cass. n. 4797 del 2007; Cass. n. 1975 del 2000).
La motivazione caratterizzante il decreto impugnato, nella parte in cui determina in Euro 8.999.794 la misura del credito risarcitorio derivato ad Allevamento ***** dalla cessione in blocco del prodotto ittico a ***** (come riprodotta nella parte relativa all’illustrazione dei fatti di causa) è in irriducibile contrasto con i principi teste’ richiamati ed e’, dunque, meramente apparente, perché caratterizzata da formule di mero stile, senza alcuna risposta, neppure espressa in forma sintetica, alle specifiche critiche rivolte dalla ricorrente al contenuto della relazione del consulente tecnico d’ufficio sul punto.
7. L’accoglimento, per le ragioni specificamente illustrate nei precedenti punti 2. e 6., del primo e del terzo motivo di ricorso fa venir meno l’obbligo di pronuncia sulla quarta censura dalla ricorrente mossa al decreto impugnato (violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato), avente quale suo necessario presupposto risposta di segno negativo ai primi tre motivi.
8. Il decreto impugnato deve in conclusione essere cassato per le ragioni illustrate nei precedenti punti 2. e 6., con rinvio al Tribunale di Latina che, in diversa composizione, si dovrà pronunciare; sulla liquidazione della misura del danno derivata alla curatela del fallimento della ***** dall’esecuzione dei tre contratti di cui è causa; sulla regolamentazione delle spese relative al giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso per quanto in motivazione evidenziato, cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Latina, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese relative al giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021
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