Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27899 del 13/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1093/2016 proposto da:

Z.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Quintino Sella n. 41, presso lo studio dell’avvocato Bovelacci Camilla, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Angelo Scavone, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Autostrade per l’Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria n. 95, presso lo studio dell’avvocato Andrea Galvani, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Franco Pellizzer, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Z.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Quintino Sella n. 41, presso lo studio dell’avvocato Camilla Bovelacci, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Angelo Scavone, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso l’ordinanza n. 2217/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 29/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

FATTI DI CAUSA

1. Con contrapposti ricorsi per cassazione Z.S. e Autostrade per l’Italia s.p.a. impugnano l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna – adita dal primo ai fini della determinazione delle indennità dovutagli per l’espropriazione di alcune aree di sua proprietà interessate dai lavori di realizzazione della variante di valico dell’autostrada ***** – ritenuta ammissibile la domanda dello Z., ha liquidato le indennità richieste in conformità alle risultanze peritali e, più in particolare, disattendendo la stima del perito di parte circa il valore del fabbricato rurale sovrastante l’area espropriata, dando atto, quanto alla cava ivi insistente, che l’attività estrattiva non era stata autorizzata né poteva esserlo non essendo stata l’area inserita nel PAE ed attribuendo un valore unitario tanto alla porzione dell’area destinata a coltivazione che a quella destinata a bosco.

Per la cassazione di detta sentenza lo Z. e Autostrade, il primo in via principale, la seconda in via incidentale, si affidano ciascuno a due motivi di ricorso. Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bisl c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. E’ prioritario in ragione della sua assorbenza logica la disamina del primo motivo del ricorso incidentale, merce’ il quale Autostrade lamenta la violazione del D.P.R. 8 giugno 2001, art. 54 e D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 29, ed insieme l’omesso esame di un fatto decisivo, poiché a suo giudizio erroneamente la Corte d’Appello avrebbe ritenuto ammissibile la domanda dello Z., sebbene proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio e senza considerare che, essendo nelle more intervenuta la determinazione dell’indennità ad opera della CPE, questa, non essendo stata tempestivamente opposta dallo Z., era divenuta definitiva.

2.2. Il motivo nella sua duplice allegazione è inammissibile.

Quanto al profilo di diritto questa Corte, ha già avuto occasione di chiarire, illustrandone funditus le ragioni (Cass., Sez. I, 6/03/2017, n. 5517), che disponendo l’espropriando, in materia di determinazione dell’indennità, di una duplicità di azioni, a seconda che sia intervenuta o meno la determinazione di essa a cura della Commissione Provinciale di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 41, l’azione esercitabile nel primo caso è soggetta al rispetto del breve termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, mentre non lo è l’azione esercitabile nel secondo caso, diversamente assecondandosi un’interpretazione del sistema sorda, se non perfino contraria, alle ragioni che hanno indotto la Corte Cost. con sentenza n. 67 del 1990 a dichiarare l’illegittimità della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, nella parte in cui, pur dopo l’avvenuta espropriazione, non consentiva agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell’indennità, finché non fosse sopraggiunta la relazione di stima a cura dalla commissione espropri.

L’impugnata pronuncia si allinea perciò allo stabile insegnamento di questa Corte secondo cui “in tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l’opposizione alla stima di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, postulando che l’indennità definitiva sia stata determinata, in seno al decreto di esproprio o con l’eventuale stima peritale a questo successiva, non può operare per la diversa ipotesi di azione giudiziale per la determinazione dell’indennità ove non sia intervenuta, invece, alcuna stima definitiva” (Cass., Sez. I, 8/02/2018, n. 3074); e poiché il motivo non enuncia ragioni che ne impongano la rimeditazione esso si espone alla premessa declaratoria ex art. 360-bis c.p.c., n. 1.

2.3. Inammissibile, poiché indirettamente intesa a sollecitare una rinnovazione dell’apprezzamento operato dal decidente di merito, risulta anche la seconda allegazione, atteso che la Corte d’Appello esaminando il fatto – e quindi non incorrendo nella sua preterizione ha ritenuto che “la conclusione dell’iter amministrativo diretto alla determinazione dell’indennità definitiva non abbia alcuna incidenza sul giudizio di determinazione giudiziale dell’indennità previamente instaurato dall’espropriato”.

3.1. Venendo con ciò al ricorso principale con il primo motivo di esso Z. deduce la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 38, in cui, a suo dire, la Corte d’Appello sarebbe caduta nel condividere, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio accordata, le valutazioni del CTU in merito al valore del fabbricato rurale insistente sull’area ablata, non essendo stato chiarito né verificato il metodo di stima adottato dal perito e non avendo questi tenuto conto della misurazione a corpo suggerita dal consulente di parte e del pregio storico-documentale del bene in oggetto.

3.2. Il motivo – in ciò assorbendosi anche le ragioni di preclusione oppostevi dalla controricorrente – è inammissibile in quanto è espressione di un mero dissenso motivazionale rispetto all’iter argomentativo sviluppato dalla sentenza impugnata, che come tale si sottrae perciò ad ogni apprezzabilità in punto di diritto e, vieppiù, chiama questa Corte – non a caso sollecitandone l’attenzione su taluni aspetti fattuali della vicenda asseritamente trascurati dal decidente – ad esercitare un sindacato sostitutivo dell’apprezzamento in fatto operato da questo che non rientra tra i suoi compiti, non essendo notoriamente la Corte di Cassazione un giudice di terza istanza avanti al quale far valere l’asserita ingiustizia della decisione impugnata.

4.1. Anche il secondo motivo di ricorso, volto a censurare il capo dell’impugnata decisione che ha negato l’indennizzabilità del pregiudizio correlato al sottosuolo del cespite ablato, richiamando all’uopo il diverso orientamento più di recente affermato dalle SS.UU. di questa Corte circa l’irrilevanza ai fini de quibus della mancata autorizzazione dell’attività estrattiva, non può essere condiviso, in ciò assorbendosi pure le ragioni preclusive che vi oppone la contro ricorrente.

4.2. Non ignora, per vero, il collegio che secondo l’orientamento inaugurato da SS.UU. 6309/2010, la mancata autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva non è d’ostacolo a che nella determinazione dell’indennità di esproprio si abbia riguardo alla capacità produttiva della cava, calcolata secondo le potenzialità materiali ed economiche della stessa, trattandosi invero di situazione che non fa venire meno l’utilità economica del bene, apprezzabile, come tale, sia nella prospettiva del proprietario, sia in quella dei terzi, e che non esclude che la potenzialità reddituale correlata al possibile futuro conseguimento dell’autorizzazione assuma concreto significato quale motivo di appetibilità ed unità di misura del valore venale del bene, del quale il proprietario abbia a compiere legittimi atti di disposizione, non preclusi dal difetto di autorizzazione amministrativa. Sfugge, tuttavia, al deducente, nel rifarsi al richiamato orientamento, il dato di fatto, risultante dalla sentenza – e peraltro concordemente ammesso – che nella specie l’esercizio della cava non era precluso dalla mancanza di autorizzazione, ma dalla ben più vincolante condizione che l’area estrattiva non era stata inclusa nel PAE ovvero nel Piano Comunale delle relative attività.

4.3. Orbene nella disciplina regionale delle attività estrattive prevista dalla L.R. 18 luglio 1991, n. 17, il loro esercizio risulta non solo soggetto ad autorizzazione che ne disciplina modi e tempi, ma richiede la preventiva inclusione dell’area interessata nel PAE, a tal fine stabilendo espressamente la L.R. n. 17 del 1991, art. 11, comma 1, che “l’esercizio dell’attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo del Comune, esclusivamente nelle aree previste dal Piano delle attività estrattive, su parere della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e previa stipulazione della convenzione di cui all’art. 12”. Va poi detto, come pure precisato dal giudice amministrativo, che ha chiarito la gerarchia tra gli strumenti di pianificazione indicati dalla legge regionale (Cons. Stato, Sez. VI, 05/12/1997, n. 1814), che il PAE è adottato in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale predisposti con il Piano Territoriale Regionale (PTR) ed “e’ redatto sulla base delle previsioni contenute nel P.I.A.E., ed in particolare di quelle relative ai poli estrattivi” (L.R. n. 17 del 1991, art. 7, comma 1); ha contenuto variamente articolato dovendo individuare ” a) le aree – ulteriori rispetto ai poli individuati dal P.I.A.E. – da destinare ad attività estrattive, entro i limiti definiti dall’art. 6, le relative quantità estraibili, nonché la localizzazione degli impianti connessi;

b) le aree da sottoporre a disciplina di piano particolareggiato ai sensi dell’art. 8; c) le destinazioni finali delle aree oggetto delle attività estrattive; d) le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate; e) le modalità di gestione; f) le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili” (L.R. n. 17 del 1991, art. 7, comma 2); e deve essere “adottato ed approvato con le procedure previste per i Piani regolatori generali (L.R. n. 17 del 1991, art. 7, comma 3).

Il riferito quadro normativo rende, dunque, inconferente il richiamo al citato orientamento giurisprudenziale poiché se è ragionevole ipotizzare che la situazione riconducibile alla mera mancanza di autorizzazione, in quanto sintesi, questa, di un procedimento amministrativo attivato ad istanza della stessa parte interessata, possa evolversi in senso favorevole e condurre al suo rilascio, l’inclusione dell’area potenzialmente idonea ad uno sfruttamento estrattivo nel PAE postula un più alto livello di concertazione e di raccordo che, in disparte da ogni occasionale dichiarazione sugli sviluppi de futuro della relativa pianificazione, non rende di immediata certezza che un’area che, come quella espropriata allo Z., non vi sia inclusa, si possa prestare all’esercizio di un’attività estrattiva.

Non è perciò censurabile l’esatto avviso di segno opposto alla svolta censura espresso sul punto dal decidente di merito.

5.1. Quanto al secondo motivo del ricorso incidentale con cui la ricorrente incidentale intende far valere un vizio di motivazione omessa o di motivazione apparente che infirmerebbe la determinazione della Corte d’Appello di liquidare l’indennità D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 40, senza distinguere tra la porzione del fondo espropriato adibito a bosco e la porzione di fondo invece coltivata, esso si rivela doppiamente inammissibile in quanto da un lato si tratta di censura ricadente su un giudizio di valore espresso dal decidente di merito che non è sindacabile in questa sede, dall’altro sollecita l’attenzione di questa Corte su un profilo della controversia estraneo alla cognizione di merito e, come tale, nuovamente non sindacabile in questa sede. E quindi il motivo si sottrae al chiesto sindacato cassatorio.

6. Entrambi i ricorsi vanno dunque respinti.

7. Le spese possono perciò essere compensato per l’intero.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico di entrambe le parti del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Respinge il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa integralmente le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambe le parti, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

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