Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.27904 del 13/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23388/2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Rododendri n. 11, presso lo studio dell’avvocato Guidoni Federico, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Roberto Malatesta n. 5, presso lo studio dell’avvocato Nuccetelli Agostino, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Nuccetelli Loredana, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 358/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2021 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO;

lette le conclusioni scritte, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art.

23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CERONI Francesca, che chiede alla Corte di Cassazione l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 11178/2016, il Tribunale di Roma pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto in Roma da M.M. e S.R. in data *****, confermava l’assegnazione della casa coniugale alla moglie, in quanto convivente con la figlia M.B., maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, rigettava la domanda di assegno divorzile a favore della S., e poneva a carico del padre un assegno di mantenimento a favore della figlia B., nella misura di Euro 450,00, nulla disponendo per il figlio, del pari maggiorenne, D., che aveva acquisito la sua autonomia economica.

2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 358/2019, depositata il 18 gennaio 2019, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dal M. – preso atto che la materia del contendere si era ridotta alla sola spettanza ed alla misura dell’assegno di mantenimento a favore della figlia B., avendo la S. rinunciato alla corresponsione dell’assegno divorzile in suo favore ed essendo stata la casa coniugale alienata – riduceva detto assegno alla somma di Euro 350,00.

2.1. La Corte territoriale riteneva che – sebbene per la saltuarietà e precarietà del lavoro svolto dalla figlia B., quest’ultima non potesse considerarsi economicamente autosufficiente – l’importo stabilito dal Tribunale in Euro 450,00 fosse, tuttavia, eccessivo, considerato il fatto che la beneficiaria svolgeva comunque un’attività lavorativa, sia pure non continuativa ed “a nero”, e tenuto conto dei nuovi oneri familiari del padre che aveva avuto un’altra figlia dalla sua compagna, e del concorrente obbligo contributo materno.

2.2. La Corte dichiarava, altresì, la cessazione della materia del contendere in relazione alle altre domande proposte dalle parti.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso M.M. nei confronti di S.R., affidato a tre motivi, illustrati con memoria. La resistente ha replicato con controricorso.

4. Con ordinanza interlocutoria, n. 24345/2020, depositata il 3 novembre 2020, la Corte ha disposto la trattazione del giudizio in pubblica udienza. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, M.M. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

1.1. Lamenta l’istante che la Corte d’appello abbia fondato la decisione esclusivamente sulle risultanze dell’audizione della figlia, M.B., effettuata a porte chiuse, senza la presenza delle parti processuali e dei loro difensori, in palese violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.2.1. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali e dei “principi regolatori del giusto processo” (art. 111 Cost., comma 1) non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass., 19/03/2014, n. 6330; Cass., 18/12/2014, n. 26831; Cass., 21/11/2016, n. 23638; Cass., 26/09/2017, n. 22341; Cass., 15/10/2019, n. 26087).

1.2.2. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad una generica allegazione della violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, senza in alcun modo specificare in che cosa, in concreto, siffatte violazioni si sarebbero tradotte.

2. Con il secondo motivo di ricorso, M.M. denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia considerato – incorrendo nella violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. – la documentazione prodotta a sostegno di un motivo di appello, riprodotto nel ricorso, con il quale il medesimo aveva censurato la decisione di primo grado per non avere considerato le allegazioni difensive del M., fondate su prove documentali, elencate nel ricorso, circa la raggiunta autosufficienza economica della figlia B.. Su tale motivo di gravame, peraltro, la Corte avrebbe perfino omesso ogni pronuncia.

2.2. la censura è inammissibile.

2.2.1. Per quanto concerne, infatti, la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., va osservato che In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867; Cass., 23/10/2018" n. 2676; Cass., 28/02/2018, n. 4699).

2.2.2. Nella specie, il ricorrente non ha in alcun modo dedotto che il giudice di secondo grado abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ma ha lamentato inammissibilmente – l’omesso esame di documenti da lui prodotti. Peraltro, il ricorso, sul punto, difetta altresì di autosufficienza, non avendo il ricorrente riprodotto nel ricorso i suddetti documenti, limitandosi ad elencarli. Ebbene, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso (Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469).

2.2.3. Quanto all’omessa pronuncia, va rilevato che il vizio in parola ricorre solo ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo tale vizio dipendere, invece, dall’omesso esame di un elemento di prova (Cass., 23/03/2017, n. 7472). Nella specie, per contro, il motivo che si assume pretermesso aveva ad oggetto l’omesso esame della “produzione documentale posta in essere nel corso del giudizio di prime cure” dall’appellante.

2.3. Per tali ragioni, pertanto, la censura è inammissibile.

3. Con il terzo motivo di ricorso, M.M. denuncia la violazione dell’art. 337-septies c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1.

3.1. Il motivo – sia pure nella sua stringatezza – intende censurare la decisione impugnata laddove sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 337-septies c.c., avendo ritenuto la figlia del ricorrente meritevole dell’assegno, sebbene ultra trentenne ed in buone condizioni di salute, ed ancorché la stessa non svolgesse alcun percorso formativo universitario o post-universitario, non avesse alcuna qualificazione professionale in ambito lavorativo, ed avesse sempre svolto – in conformità alle attuali ben note condizioni del mercato – un’attività lavorativa retribuita, sia pure non continuativa. La statuizione emessa, al riguardo, dalla Corte territoriale – che si è limitata a ridurre l’assegno di mantenimento, senza escluderlo – sarebbe, peraltro, in contrasto anche con le affermazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne cessa in presenza, o di un’inerzia del medesimo nel reperire un’occupazione, o di una situazione lavorativa conforme alle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, che lo renda capace di provvedere a se stesso.

3.2. La controricorrente ha – per parte sua – contestato tali argomentazioni allegando, altresì, che la figlia B. sarebbe affetta – sin da bambina – da un “disturbo della personalità emotivamente instabile di tipo borderline” (p. 9).

3.3. Il motivo è fondato, con le precisazioni che si passa ad esporre.

3.3.1. Va preliminarmente rilevato che, al di là delle succitate allegazioni della S. contenute nel controricorso, non è in alcun modo emersa – dagli atti – la sussistenza di una situazione di handicap conclamato in capo alla figlia B., che possa giustificare l’applicazione, nella specie, dell’art. 337 septies c.c., comma 2.

3.3.2. Tanto premesso, è pacifico che l’obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato, “iure proprio” (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest’ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall’altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio, sebbene divenuto maggiorenne (Cass., 14/12/2018, n. 32529; Cass., 20/08/2020, n. 17380).

3.3.3. Tuttavia, la più recente giurisprudenza di questa Corte alla quale si intende dare continuità – ha affermato che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 14/08/2020, n. 17183). La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto (Cass., 05/03/2018, n. 5088; Cass., 22/06/2016, n. 12952).

3.3.4. Nel caso concreto, la Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo fondato l’affermazione del permanere dell’obbligo di contribuzione, da parte del padre, sulla sola considerazione del fatto – riferito, peraltro, dalla stessa interessata, che non ha offerto, intervenendo nel giudizio, alcun elemento di prova al riguardo – che la medesima svolge attività lavorativa “in nero” e non continuativa. La Corte ha altresì affermato – ma sempre e solo fondando la pronuncia sulle dichiarazioni della stessa interessata – che la medesima non è rimasta del tutto inerte, essendosi attivata per cercare lavoro nei bar, “che la chiamano al bisogno”. E’ mancato del tutto, per contro, un accertamento concreto, in ordine all’essersi la figlia – ormai quasi trentacinquenne, e che non ha in corso alcun percorso formativo attivata per reperire, senza riuscirci, un’attività lavorativa più stabile.

4. Il motivo va, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà applicare i principi giuridici suesposti e svolgere gli accertamenti in fatto succitati, tenendo conto di tutte le circostanze, comprese le condizioni di salute della predetta figlia maggiorenne. Fermo restando a carico di entrambi i genitori – come rilevato dall’ordinanza di rimessione e dal Procuratore Generale – il permanere del diverso obbligo alimentare (artt. 433 c.c. e segg.).

5. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il primo e secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

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