LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 18061/2017 proposto da:
T.T., elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Fracassini n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Francesca D’Orsi, rappresentato e difeso dall’Avvocato Carmine Pullano, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.T.I., elettivamente domiciliata in Roma, Via G.
Pisanelli n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Gigli, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 308/2017 della Corte d’appello di Trieste depositata il 18/5/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/7/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 903/2016, disponeva che T.T. versasse a S.T.I., in conseguenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio fra loro contratto, un assegno divorzile pari all’importo già stabilito in sede di separazione consensuale (dove era stata prevista la corresponsione di un assegno di mantenimento di Euro 1.800, da ridursi per una somma corrispondente al rateo pensionistico che la S. avrebbe percepito ad anzianità raggiunta).
2. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza pubblicata in data 18 maggio 2017, rilevava che le complessive condizioni patrimoniali di entrambi i coniugi non erano significativamente mutate fra l’epoca della separazione consensuale e il momento in cui era stato introdotto il giudizio di divorzio, sicché, considerati l’elevato tenore di vita tenuto dalla coppia in costanza di matrimonio e la notevole durata della convivenza coniugale, doveva reputarsi congrua la misura dell’ammontare dell’assegno determinata dai primi giudici.
3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa statuizione T.T. affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Ha resistito con controricorso S.T.I..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
4. Il motivo di ricorso denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, in quanto la Corte di merito, nel pronunciarsi sulla debenza dell’assegno, non solo non ha tenuto conto della situazione familiare esistente quando la convivenza matrimoniale era cessata, raffrontandola con quella del coniuge richiedente al momento della pronuncia di divorzio, ma ha pure fatto riferimento al regime della separazione senza valutare le contingenti condizioni dei coniugi.
Inoltre, non risultava più attuale il riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in quanto si doveva avere riguardo alla condizione di non autosufficienza economica del coniuge più debole, da apprezzarsi tenendo conto del possesso di redditi di qualsiasi specie.
5. Il motivo è fondato.
5.1 Va detto anzitutto che i principi a cui la Corte di merito ha dato attuazione, laddove ha valorizzato le complessive condizioni patrimoniali delle parti e l’elevato tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, non corrispondono al più recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte (si veda, per tutte, Cass., Sez. U., 18287/2018), che ha posto ordine in un ambito dove, a seguito di un prolungato orientamento secondo cui l’assegno divorzile doveva consentire all’avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio (Cass., Sez. U., 11490/1990), si era ritenuto poi di negare tale assegno nel caso in cui il richiedente fosse economicamente autosufficiente (Cass. 11504/2017).
Le Sezioni Unite, abbandonati tanto ogni automatismo fondato sul pregresso tenore di vita o sull’autosufficienza, quanto la concezione bifasica del procedimento di determinazione dell’assegno divorzile, fondata sulla distinzione fra criteri attributivi e criteri determinativi, hanno ritenuto che l’assegno divorzile, di natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa) e non meramente assistenziale, vada riconosciuto in applicazione del principio di solidarietà postconiugale, ispirato ai parametri costituzionali di cui agli artt. 2 e 29 Cost., tenendo conto dei criteri equiordinati previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e preferendo a un criterio assoluto e astratto che valorizzi l’adeguatezza o l’inadeguatezza dei mezzi una visione che propenda per la causa concreta e la contestualizzi nella specifica vicenda familiare, tramite la valorizzazione dell’intera storia coniugale nel suo completo evolversi e la realizzazione una prognosi futura che consideri le condizioni (di età, salute, etc.) dell’avente diritto.
In questa prospettiva il giudice, nello stabilire se e in quale misura debba essere riconosciuto l’assegno divorzile richiesto, è tenuto, una volta comparate le condizioni economico-patrimoniali delle parti e ove riscontri l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, ad accertare rigorosamente le cause di una simile situazione alla luce dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, verificando in particolare se la sperequazione sia la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello stesso e alla durata del matrimonio.
La quantificazione dell’assegno andrà poi compiuta non tenendo a parametro il pregresso tenore di vita o l’autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato a un simile contributo.
5.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere, quindi, una valutazione concreta ed effettiva dell’adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, onde accertare se l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale.
5.3 La Corte distrettuale ha mancato di attribuire all’assegno riconosciuto la funzione equilibratrice-perequativa che esso doveva necessariamente avere, omettendo di verificare in maniera appropriata, innanzitutto, l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive.
Occorreva poi verificare – con riferimento all’intera vicenda coniugale, protrattasi nel caso di specie per oltre trent’anni – se una simile condizione fosse saldamente ancorata alle caratteristiche e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari.
La mancanza di quest’ultima verifica ha finito per condurre la Corte territoriale ad attribuire valore determinante alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, quando, al contrario, la situazione della richiedente costituiva una mera premessa fenomenica ed oggettiva che doveva essere seguita dalla verifica della riconducibilità delle cause che avevano prodotto la condizione di inadeguatezza agli indicatori delle caratteristiche dell’unione matrimoniale così come descritti nella prima parte della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, i quali assumono rilievo in misura direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
In altri termini il giudice di merito, nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che richieda l’assegno divorzile, o l’impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive, deve tener conto, utilizzando i criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest’ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale dell’altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell’assegno, e l’entità del reddito e/o del patrimonio dell’altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 21234/2019).
5.4 Risulta di tutta evidenza che simili criteri di determinazione dell’assegno di divorzio sono di tutt’altra natura rispetto ai parametri da considerare ai fini di stabilire l’assegno di mantenimento di cui all’art. 156 c.c..
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone, infatti, la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio (Cass. 12196/2017).
Ne discende l’erroneità del procedimento logico-giuridico seguito dai giudici di merito, i quali si sono preoccupati di verificare significativi mutamenti delle condizioni patrimoniali dei coniugi rispetto al momento in cui intervenne il libero accordo per la determinazione dell’assegno di mantenimento piuttosto che ispirarsi alle logiche, del tutto diverse, che stanno alla base dell’attribuzione dell’assegno di divorzio.
5.5. L’accoglimento del ricorso in virtù dell’applicazione del più recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte fa sì che la Corte di merito debba mettere capo, in sede di rinvio, ad una nuova e completa cognizione.
In vero, la cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perché si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie correlate al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio (Cass. 11178/2019). Pertanto, nel caso in cui il tema del contendere sia costituito dal riconoscimento dell’assegno divorzile e la decisione impugnata si incentri essenzialmente sulla notevole sperequazione della situazione economico-reddituale dei coniugi, che ne costituisce solo il pre-requisito fattuale, trascurando, invece, la verifica, imposta dal più recente orientamento interpretativo, del contributo effettivo fornito dal richiedente alla costituzione del patrimonio familiare e di quello dell’ex coniuge, la cassazione della pronuncia con rinvio impone, al fine di consentire l’effettivo dispiegamento del diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova sui temi non trattati conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di rinvio (Cass. 11796/2021).
6. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021