Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27906 del 13/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18076/2017 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Gramsci n. 7, presso lo studio dell’Avvocato Michela Concetti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giangiacomo Pezzano, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Basile Ernesto n. 9, presso lo studio dell’Avvocato Mario R. Chiaverini, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierserafino Marsico, e Nicola Rossi, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 694/2017 della Corte d’appello di Bologna, pubblicata il 20/3/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/7/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 121/2016, disponeva che R.F. versasse ad C.E., in conseguenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio fra loro contratto e in applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, un assegno divorzile di Euro 2.500 mensili.

2. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza pubblicata in data 20 marzo 2017, rilevata l’evidente insufficienza dei mezzi di cui C.E. di per sé disponeva per la conservazione dell’agiatezza che, pacificamente, aveva caratterizzato la vita coniugale e ritenuto che la netta sproporzione tra le rispettive situazioni economiche legittimasse ampiamente il riconoscimento dell’assegno divorzile, reputava congrua la misura del contributo fissata dal primo giudice, rigettando l’impugnazione proposta da ambedue le parti.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa statuizione R.F., affidandosi a un unico motivo di impugnazione.

Ha resistito con controricorso C.E..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

4. Il motivo di ricorso denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5: la Corte di merito, nel pronunciarsi sulla debenza dell’assegno, ha valorizzato l’indiscutibile divario reddituale esistente fra gli ex coniugi e la netta sproporzione fra le loro situazioni economiche, facendo riferimento all’indirizzo tradizionale seguito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui i mezzi adeguati previsti dalla norma in discorso devono essere raffrontati a un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del rapporto.

Occorreva invece – assume parte ricorrente – fare applicazione del più recente orientamento di questa Corte, a mente del quale per il riconoscimento dell’assegno divorzile si devono tenere in considerazione fattori del tutto diversi – e totalmente ignorati dalla Corte di merito – quali l’autosufficienza economica del richiedente, la disponibilità di un amplissimo appartamento, l’idoneità a svolgere un’attività lavorativa stabile, proficua e remunerativa e l’esonero da ogni contributo di natura straordinaria per il mantenimento dei figli.

5. Il motivo è fondato.

5.1 Va detto anzitutto che i principi a cui la Corte di merito ha dato attuazione, laddove ha valorizzato le complessive condizioni patrimoniali delle parti e l’agiatezza che aveva caratterizzato la vita coniugale, non corrispondono al più recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte (si veda, per tutte, Cass., Sez. U., 18287/2018), che ha posto ordine in un ambito dove, a seguito di un prolungato orientamento secondo cui l’assegno divorzile doveva consentire all’avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio (Cass., Sez. U., 11490/1990), si era ritenuto poi di negare tale assegno nel caso in cui il richiedente fosse economicamente autosufficiente (Cass. 11504/2017).

Le Sezioni Unite, abbandonati tanto ogni automatismo fondato sul pregresso tenore di vita o sull’autosufficienza, quanto la concezione bifasica del procedimento di determinazione dell’assegno divorzile, fondata sulla distinzione fra criteri attributivi e criteri determinativi, hanno ritenuto che l’assegno divorzile, di natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa) e non meramente assistenziale, vada riconosciuto in applicazione del principio di solidarietà postconiugale, ispirato ai parametri costituzionali di cui agli artt. 2 e 29 Cost., tenendo conto dei criteri equiordinati previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e preferendo a un criterio assoluto e astratto che valorizzi l’adeguatezza o l’inadeguatezza dei mezzi una visione che propenda per la causa concreta e la contestualizzi nella specifica vicenda familiare, tramite la valorizzazione dell’intera storia coniugale nel suo completo evolversi e la realizzazione una prognosi futura che consideri le condizioni (di età, salute, etc.) dell’avente diritto.

In questa prospettiva il giudice, nello stabilire se e in quale misura debba essere riconosciuto l’assegno divorzile richiesto, è tenuto, una volta comparate le condizioni economico-patrimoniali delle parti e ove riscontri l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, ad accertare rigorosamente le cause di una simile situazione alla luce dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, verificando in particolare se la sperequazione sia la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello stesso e alla durata del matrimonio.

La quantificazione dell’assegno andrà poi compiuta non tenendo a parametro il pregresso tenore di vita o l’autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato a un simile contributo.

5.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere, quindi, una valutazione concreta ed effettiva dell’adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti.

Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, onde accertare se l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale.

5.3 La Corte distrettuale ha mancato di attribuire all’assegno riconosciuto la funzione equilibratrice-perequativa che esso doveva necessariamente avere, omettendo di verificare in maniera appropriata, innanzitutto, l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive.

Occorreva poi verificare – con riferimento all’intera vicenda coniugale, protrattasi nel caso di specie per nove anni prima dell’omologazione della separazione – se una simile condizione fosse saldamente ancorata alle caratteristiche e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. La mancanza di quest’ultima verifica ha finito per condurre la Corte territoriale ad attribuire valore determinante alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, quando al contrario la situazione del richiedente costituiva una mera premessa fenomenica ed oggettiva che doveva essere seguita dalla verifica della riconducibilità delle cause che avevano prodotto la condizione di inadeguatezza agli indicatori delle caratteristiche dell’unione matrimoniale così come descritti nella prima parte della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, i quali assumono rilievo in misura direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.

In altri termini il giudice di merito, nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che richieda l’assegno divorzile, o l’impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive, deve tener conto, utilizzando i criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest’ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale dell’altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell’assegno, e l’entità del reddito e/o del patrimonio dell’altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 21234/2019).

5.4 L’accoglimento del ricorso in virtù dell’applicazione del più recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte fa sì che la Corte di merito debba mettere capo, in sede di rinvio, ad una nuova e completa cognizione.

In vero, la cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perché si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie correlate al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio (Cass. 11178/2019). Pertanto, nel caso in cui il tema del contendere sia costituito dal riconoscimento dell’assegno divorzile e la decisione impugnata si incentri essenzialmente sulla notevole sperequazione della situazione economico-reddituale dei coniugi, che ne costituisce solo il pre-requisito fattuale, trascurando, invece, la verifica, imposta dal più recente orientamento interpretativo, del contributo effettivo fornito dal richiedente alla costituzione del patrimonio familiare e di quello dell’ex coniuge, la cassazione della pronuncia con rinvio impone, al fine di consentire l’effettivo dispiegamento del diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova sui temi non trattati conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di rinvio (Cass. 11796/2021).

6. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

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