Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.27908 del 13/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28088/19 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato a Roma, v.le Angelico n. 38, difeso dall’avvocato Marco Lanzilao, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Cagliari 19.8.2019 n. 2467;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. A.R. ha impugnato per cassazione il decreto del tribunale di Cagliari 19 agosto 2019 L. 2467, col quale è stata rigettata la sua domanda di concessione della protezione internazionale.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dare conto dei motivi della vicenda processuale e dei motivi di ricorso in quanto il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, per totale carenza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Il ricorrente infatti non riferisce:

-) quali domande abbia formulato in primo grado;

-) con quali motivi vennero sorrette;

-) quale fatto pose a fondamento delle sue domande;

-) il ricorrente non riferisce nemmeno da quale paese provenga, limitandosi ad affermare di essere nato in *****.

Il ricorso, in definitiva, è totalmente difforme dai parametri di contenuto-forma prescritti dal citato art. 366 c.p.c., a pena di inammissibilità.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

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