LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 28633/19 proposto da:
H.J., elettivamente domiciliato a Roma, via Chisimaio n. 29, difeso dall’avvocato Marilena Cardone, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Cagliari 3.8.2019 n. 2374;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. H.J., cittadino bengalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese perché la esiguità dei propri guadagni non gli consentiva di mantenere la famiglia e di pagare le cure mediche per la propria madre ammalata; né di restituire l’oneroso prestito contratto a tal fine.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento H.J. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Cagliari, che la rigettò con decreto 3 agosto 2019.
Il Tribunale ritenne che:
-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perché i fatti narrati dallo stesso richiedente non evidenziavano alcuna vicenda di discriminazione o persecuzioni;
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;
-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto la povertà del paese di origine non costituisce ex se un motivo per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da H.J. con ricorso fondato su tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non si è difeso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4.
Nella illustrazione del motivo deduce che il Tribunale avrebbe commesso i seguenti errori:
-) non ha considerato la situazione del Bangladesh e la paura del ricorrente di farvi rientro “per paura di non poter sopravvivere”;
-) non ha considerato che il suo rientro in patria “avrebbe causato conseguenze negative, legate al fatto che i creditori continuano a perseguitarlo per ottenere il pagamento del prestito usurario”.
Da tali affermazioni il ricorrente trae la conclusione che erroneamente il tribunale ha escluso, nel caso di specie, la sussistenza di una ipotesi di “persecuzione”.
1.2. Il motivo è infondato.
Con esso, in sostanza, il ricorrente denuncia l’omesso esame d’un fatto decisivo, e cioè la circostanza che egli, rimpatriando, sarebbe esposto alle vessazioni dei propri creditori: e tuttavia tale circostanza non è stata affatto ignorata dal Tribunale” il quale ha ritenuto che l’impossibilità, per il ricorrente, di restituire il prestito concessogli in patria costituisca un fatto privato, insuscettibile di legittimare la concessione della protezione in tutte le sue forme.
Omissione dell’esame di fatti, dunque, non vi fu. Lo stabilire, poi, se le vessazioni d’un creditore possano o non possano costituire nel caso specifico una “persecuzione” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4, costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede.
2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del dovere di cooperazione istruttoria, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, da parte del Tribunale.
Sostiene che la motivazione adottata dalla sentenza impugnata sarebbe “illogica e contraddittoria, laddove non ha tenuto conto della situazione aggiornata del Bangladesh, che invece dai rapporti di Amnesty International ha subito un notevole peggioramento negli ultimi anni”.
2.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.
Il Tribunale infatti ha rigettato la domanda di protezione sul presupposto che i fatti posti dal ricorrente a fondamento di essa erano fatti di natura privata, e quindi non giustificavano né il rifugio nella protezione sussidiaria.
Tale ratio decidendi non viene scalfita dal ricorso.
In ogni caso il motivo è comunque infondato, dal momento che il Tribunale ha dato ampiamente conto delle fonti di informazione dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa la insussistenza in Bangladesh di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.
3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.
Il ricorrente non nega che il Tribunale abbia compiuto il giudizio comparativo tra la situazione da lui raggiunta in Italia e quella del paese di partenza, ma ritiene che all’esito di tale, giudizio il Tribunale avrebbe dovuto ammettere, invece che negare, la sussistenza d’una situazione di vulnerabilità del richiedente.
3.1. Il motivo, illustrato in modo assai carente, è inammissibile perché censura un apprezzamento di fatto. Il ricorrente, in particolare, in nessun punto del proprio ricorso investe l’affermazione in punto di diritto compiuta dal Tribunale, e cioè che la povertà del paese di partenza di per sé non giustifica la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Affermazione, quest’ultima, in ogni caso conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la situazione di vulnerabilità, giustificativa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non è integrata dall’allegazione di una generale condizione di povertà, salvo che non sia accertato in concreto che essa raggiunga la soglia della carestia (Sez. 3 -, Ordinanza n. 20334 del 25/09/2020, Rv. 658988-01).
4. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.
PQM
la Corte di Cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021