Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.27912 del 13/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37792/2019 proposto da:

M.M.W.A.K., elettivamente domiciliato in via Trombini 3, Gallarate, presso lo studio dell’avv. DANIELA VIGLIOTTI, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2667/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/01/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RILEVATO

che:

1. M.M.W.A.K., proveniente dall’Egitto, ha proposto un ricorso notificato il 20 novembre 2019, per la cassazione della sentenza n. 2667/2019 emessa dalla Corte d’appello di Milano e pubblicata in data 17 giugno 2019.

2. Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

4. Il ricorrente, secondo la ricostruzione della sua vicenda personale contenuta nel ricorso, è giunto in Italia nel 2006 dove si trova anche la moglie, munita di permesso di soggiorno, e lavora come muratore.

5. la sentenza d’appello indica esclusivamente che il ricorrente è giunto in Italia per non meglio specificati motivi familiari ed economici. La Corte d’appello afferma di condividere il diniego del Tribunale rispetto alle domande di protezione internazionale. Ai fini della protezione umanitaria afferma che manchi una situazione di vulnerabilità, in quanto, in base alle informazioni assunte sulla situazione attuale, l’Egitto sarebbe un paese sicuro. La corte d’appello ritiene inoltre che non sarebbero state neppure allegate specifiche condizioni soggettive in grado di giustificare la concessione della protezione umanitaria.

RITENUTO

che:

Il ricorrente articola due censure.

6. Con il primo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 T.U. Immigrazione, per aver la Corte d’Appello di Milano negato al ricorrente la protezione umanitaria, nonostante egli abbia, nel corso del proprio soggiorno in Italia, contratto matrimonio con cittadina marocchina regolarmente soggiornante in Italia e nonostante svolga attività lavorativa, ininterrottamente da 2 anni e 6 mesi anni, percependo un reddito annuo di circa 28.000,00 e soprattutto, nonostante sia in Italia da oltre 15 anni, avendo abbandonato il paese di origine non appena maggiorenne.

7. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 5, per l’omesso l’esame di un fatto storico la cui esistenza risultava dagli atti processuali e che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e ha carattere decisivo, ossia il matrimonio con la sig.ra N.A.K., regolarmente soggiornante in Italia.

8. Il primo motivo è fondato.

La Corte d’appello, pur enunciandone correttamente i criteri, ha poi omesso di effettuare una valutazione comparativa in concreto, alla stregua dei canoni indicati da S.U. n. 29459 del 2019, secondo il cui insegnamento “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”.

Da un lato, ha considerato esclusivamente la situazione socio-politica dell’Egitto, senza minimamente indagare sulla tutela dei diritti umani in quel paese, al fine di verificare se si attesti al di sopra del livello minimo del rispetto della dignità umana, ed ha valorizzato esclusivamente il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, al cui mantenimento il ricorrente contribuisce regolarmente, senza considerare l’esistenza, in Italia, di una famiglia nucleare. Per quanto concerne la situazione del ricorrente nel paese di destinazione, si è limitata a dire che l’integrazione da sola non basta, in ciò svalutando nella sua rilevanza la conquista di un lavoro stabile da parte del ricorrente e, soprattutto, non tenendo nel minimo conto, neppure al fine di indicarle come recessive rispetto ad altre, altre circostanze pur documentatamente allegate: il lunghissimo tempo di permanenza in Italia, dal 2006 in poi, e l’aver contratto matrimonio in Italia, con una moglie dotata di permesso di soggiorno, laddove l’esistenza di una famiglia in Italia potrebbe essere circostanza idonea ad integrare un forte fattore di vulnerabilità in caso di sradicamento dal territorio italiano. Manca quindi un effettivo e completo giudizio di comparazione che accerti, alla stregua dei parametri indicati dal diritto vivente, il diritto del ricorrente alla protezione richiesta previa verifica completa e motivata di entrambi i profili.

Il primo motivo va quindi accolto, e il secondo rimane assorbito. La sentenza è cassata e la causa rinviata al Tribunale di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

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