Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.27915 del 13/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30824/2019 proposto da:

F.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL CRISTALLINA 3, presso lo studio dell’avvocato AMILCARE SESTI, rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA FILIPPUCCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 10/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, F.T., cittadino del Bangladesh, ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Ancona, comunicato l’11 settembre 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della competente Commissione territoriale, la quale a sua volta ne aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale osservava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il paese di origine per esigenze di miglioramento economico) evidenziava una vicenda del tutto privata non rientrante in alcuna delle ipotesi di persecuzione di cui alla normativa di settore; b) non sussistevano i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non ravvisandosi nel paese di provenienza del richiedente, in base alle COI utilizzate (tra cui EASO agosto 2018), una condizione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato, ma solo circoscritta alle vicende politiche; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in assenza di una situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio, non essendo segnalate nel paese di provenienza compromissioni dei diritti umani “nei termini sopra indicati”, né sussistevano elementi idonei a comprovare una effettiva integrazione in Italia.

3. – Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 35 bis, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, nonché nullità della sentenza ed omessa valutazione delle informazioni sulla situazione sociopolitica-economica del paese di provenienza di esso richiedente ai fini della concessione della protezione sussidiaria.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Quanto al profilo concernente la forma di protezione di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), le censure si sostengono solo su generici stralci delle dichiarazioni rese dal richiedente sul proprio vissuto, del tutto inidonei a rappresentare, in modo intelligibile e coerente, la vicenda personale, che intendono accreditare in base a versione non affatto collimante con quella accertata dal giudice del merito (cfr. sintesi nel “rilevato che”), senza dedurre, nei termini indicati da Cass., S.U., n. 8053/2014, un vizio di omesso esame di fatti storici decisivi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Quanto al profilo riguardante la forma di protezione di cui del medesimo art. 14, lett. c), occorre rammentare che, nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio (Cass. n. 7105/2021); allegazione, questa, che è del tutto carente.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 35 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonché nullità della sentenza ed omessa valutazione delle informazioni sulla situazione socio-politica-economica del paese di provenienza di esso richiedente ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. – Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 14 e 35 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonché nullità della sentenza, per violazione dei criteri per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3.1. – Il secondo e il terzo motivo, da scrutinarsi congiuntamente, sono fondati.

In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., 29459/2019). A tal riguardo, il giudice di merito, nel procedere alla tale comparazione, non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, ma dovrà coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda personale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità.

Là dove, poi, la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall’irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all’incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l’identità.

A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass., 13897/2019; Cass., 20335/2020).

Nel caso di specie, il Tribunale ha del tutto trascurato di approfondire e circostanziare gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale attuale del richiedente sul territorio italiano e, segnatamente, la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare – attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte (che non possono fondarsi sulla verifica effettuata unicamente ai fini della delibazione delle condizioni di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)) – che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona. La motivazione adottata dal giudice di appello si palesa, dunque, meramente apparente e tale, quindi, da non integrare il c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n. 8053/2014).

4. – Va, dunque, dichiarato inammissibile il primo motivo ed accolti i restanti motivi, con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo e il terzo motivo e dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;

cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

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