Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.27917 del 13/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30960/2019 proposto da:

I.C., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONE COSCIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 12/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a due motivi, I.C., cittadino della ***** (*****), ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Campobasso, comunicato il 12 settembre 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della Commissione territoriale di Salerno – sez. Campobasso, la quale a sua volta ne aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di Campobasso osservava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato la ***** per timore di essere ucciso dai fratellastri per questioni ereditarie) evidenziava una vicenda del tutto privata non rientrante in alcuna delle ipotesi di persecuzione di cui alla normativa di settore; b) non sussistevano i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), non ravvisandosi nella zona di provenienza del richiedente, in base alle COI utilizzate (UNHCR), una condizione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto il richiedente non era affetto da stati patologici di rilievo, né aveva allegato o provato elementi di specifica vulnerabilità.

3. – Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 1, lett. g), per aver escluso il Tribunale, tra l’altro, che nel paese di provenienza “siano in corso guerre civili o situazioni di conflitto interno ad essa paragonabili”, senza considerare gli elementi oggettivi forniti da esso richiedente a sostegno della richiesta forma di protezione internazionale.

1.1. – Il motivo è fondato.

In tema di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 262/2021).

A tal riguardo, va ulteriormente precisato che, nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio. Diversamente, nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi (Cass. n. 7105/2021).

Nella specie, il Tribunale, nel delibare la sussistenza della forma di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), si è limitato a rinviare, senza alcun’altra specificazione (né di contenuto, né di datazione), alla fonte “UNHCR”, con ciò violando i principi sopra enunciati.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2, art. 122, comma 1, art. 125, comma 2, e art. 136, comma 2, per aver il Tribunale erroneamente revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza del ricorso.

2.1. – Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo mezzo che comporta la cassazione del decreto impugnato e, dunque, una nuova delibazione del ricorso.

3. – Va, dunque, accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo motivo, con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvio della causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso;

cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

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