LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31479/2019 proposto da:
M.M., (alias M.M.), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LARA PETRACCI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 09/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RILEVATO
CHE:
1. – Con ricorso affidato a tre motivi, M.M. (alias M.M.), cittadino della *****, ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Ancona, comunicato il 10 settembre 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della competente Commissione territoriale, la quale a sua volta ne aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale osservava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il paese di origine in quanto non andava d’accordo con i parenti e non aveva “una famiglia con cui stare”) evidenziava una vicenda del tutto privata non rientrante in alcuna delle ipotesi di persecuzione di cui alla normativa di settore; b) non sussistevano i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), non ravvisandosi nel paese di provenienza del richiedente, in base alle COI utilizzate (EASO marzo 2017, ICRC maggio 2017, MRGI novembre 2017, AC maggio 2018), una condizione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in assenza di una situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio, né sussistevano elementi idonei a comprovare una effettiva integrazione in Italia.
3. – Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO
CHE:
1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte in cui il Tribunale “rigettava la protezione umanitaria per l’insussistenza di una grave violazione dei diritti umani e per l’assenza di una situazione di elevata vulnerabilità determinata per effetto dello sradicamento del richiedente dal contesto socio-economico nazionale”.
2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 4, 7,14,16,17,8, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 10 e 35 bis, per non aver il Tribunale, in relazione al rigetto della protezione sussidiaria e umanitaria, omesso di effettuare effettiva indagine sulla situazione socio-politica-economica del paese di origine, né utilizzato “fonti qualificate e recenti”.
3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 4, 7,14,16,17, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8,10 e 35 bis, per aver il Tribunale, in relazione al rigetto della domanda di asilo, di protezione sussidiaria e umanitaria, erroneamente ricondotto a vicenda meramente privata quella narrata da esso richiedente, trattandosi di vicenda relativa a maltrattamenti subiti in famiglia suscettibili di sfociare in persecuzioni o rischio di patire gravi danni o comunque integranti violenze inumane e degradanti.
4. – Va scrutinato anzitutto il terzo motivo: esso è inammissibile.
Le censure si sostengono solo su generici stralci delle dichiarazioni rese dal richiedente sul proprio vissuto, del tutto inidonei a rappresentare, in modo intelligibile e coerente, la vicenda personale, che intendono accreditare in base a versione non collimante con quella accertata dal giudice del merito (cfr. sintesi nel “rilevato che”), senza dedurre, nei termini indicati da Cass., S.U., n. 8053/2014, un vizio di omesso esame di fatti storici decisivi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
5. – Il secondo motivo, che nella sostanza delle censure si riferisce soltanto alla protezione sussidiaria, è inammissibile.
5.1. – Lo è quanto alle doglianze che investono il mancato riconoscimento della protezione di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), giacché assorbite dallo scrutinio di inammissibilità del motivo che precede.
5.2. – Lo è (inammissibile) anche in riferimento alle censure investenti il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).
A tal riguardo, occorre rammentare che, nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio (Cass. n. 7105/2021). Allegazione che, ai predetti fini, è del tutto carente, essendosi il ricorrente limitato a dedurre di aver depositato, davanti al Tribunale, “documentazione che… attestava la sussistenza di una profonda crisi istituzionale che impediva la formazione del governo oltre ad un elevato rischio terroristico… e del progressivo deterioramento della situazione di sicurezza nell’area del Sahel” (p. 14 del ricorso), senza tuttavia fornire, già in ricorso, ulteriori dettagli idonei sul contenuto delle fonti, tale da dare contezza di una situaizione oggettiva di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato, né, comunque, indicandone la datazione.
6. – Il primo motivo è fondato.
In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., 29459/2019). A tal riguardo, il giudice di merito, nel procedere alla tale comparazione, non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, ma dovrà coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda personale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità.
Là dove, poi, la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall’irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all’incidenza di dette condizioni con Ila conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l’identità.
A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass., 13897/2019; Cass., 20335/2020).
Nel caso di specie, il Tribunale ha del tutto trascurato di approfondire e circostanziare gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale attuale del richiedente sul territorio italiano e, segnatamente, la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare – attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte (che non possono fondarsi sulla verifica effettuata unicamente ai fini della delibazione delle condizioni di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c)) – che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona. La motivazione adottata dal giudice di appello si palesa, dunque, meramente apparente e tale, quindi, da non integrare il c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n. 8053/2014).
4. – Va, dunque, accolto il primo motivo e dichiarati inammissibili i restanti motivi, con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il primo motivo e dichiara inammissibili i restanti motivi di ricorso;
cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021