Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.27919 del 13/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31634/2019 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avv. ANDREA SCIARRILLO, e rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO SGARBI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, F.A., cittadino del *****, ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Ancona, comunicato il 1 ottobre 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della competente Commissione territoriale, la quale a sua volta ne aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale osservava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il paese di origine per timore di essere denunciato dai cugini, che lo avevano già minacciato di voler distruggere l’abitazione di famiglia per poter aver accesso alla strada principale) riguardava solo una vicenda di carattere privato e coinvolgente la giustizia comune, dunque estraneo alle ipotesi configuranti la protezione internazionale richiesta (status di rifugiato e protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b)), di cui peraltro le COI utilizzate (EASO agosto 2018, AI febbraio 2018, FH aprile 2018) non consentivano di ritenere sussistenti; b) non sussistevano i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), non ravvisandosi nel paese di provenienza del richiedente, in base alle COI utilizzate, una condizione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in assenza di una situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio, né sussistevano elementi idonei a comprovare una effettiva integrazione in Italia.

3. – Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione.

4. – Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, per aver il Tribunale, con motivazione comunque apodittica, erroneamente ritenuto i fatti narrati da esso richiedente riferibili a vicenda privata, mancando di esaminare le “allegazioni prodotte dalla difesa” e il verbale di audizione personale dinanzi alla Commissione territoriale.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Con esso, facendo leva sulla violazione del principio di procedimentalizzazione legale della valutazione del giudice, il ricorrente non coglie appieno la ratio decidendi del decreto impugnato, che non ha affatto escluso la credibilità del richiedente, là dove le ulteriori censure richiamano allegazioni in fatto e documenti di cui non si forniscono i relativi specifici contenuti, né la loro puntuale localizzazione processuale, in ogni caso vertendo le critiche sull’apprezzamento della quaestio facti riservata al giudice di merito e non censurabile se non nei limiti di cui al vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 5, 7 e art. 14, lett. b) e c), per aver il Tribunale omesso di motivare in punto di concessione della protezione sussidiaria o, comunque, motivato in modo contraddittorio rispetto al contenuto delle COI utilizzate, diversamente orientato in punto di efficienza del sistema giudiziario del *****.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, per aver il Tribunale, con motivazione comunque contraddittoria, esaminato la situazione oggettiva del ***** solo in riferimento al “sistema giudiziario”.

3.1. – Il secondo e terzo motivo, da scrutinarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati per quanto di ragione.

3.1.1. – Sono infatti inammissibili le doglianze in punto di mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b), giacché il Tribunale ha adeguatamente motivato sul punto, richiamando COI aggiornate in riferimento alla situazione oggettiva presupposta dalla fattispecie legale di riferimento, là dove le restanti critiche vertono su una asserita contraddittorietà della motivazione che è doglianza non più veicolabile in forza del vigente art. 360 c.p.c., n. 5.

3.1.2. – Sono invece fondate le censure sul mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) del medesimo art. 14.

A tal riguardo, giova rammentare che, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 262/2021).

Nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio. Diversamente, nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi (Cass. n. 7105/2021).

Nella specie, il Tribunale, nel delibare la sussistenza della forma di protezione sussidiaria di cui alla lett. c) del citato art. 14, si è limitato ad affermarne l’insussistenza, rinviando a fonti che genericamente davano atto di una situazione di violenza di natura politica o di criticità del sistema giudiziario, ma senza motivare in ordine alla esistenza, o meno, di condizioni di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e art. 10 Cost., nonché dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, omessa e/o viziata motivazione con conseguente nullità della sentenza, per aver il Tribunale mancato di effettuare, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la doverosa valutazione comparativa tra grado di integrazione in Italia e situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio.

4.1. – L’esame del motivo è assorbito dall’accoglimento, per quanto di ragione, del secondo e terzo mezzo, dovendosi rammentare, comunque, che in tema di protezione umanitaria rilevano i principi enunciati da Cass., S.U., n. 29459/2019 e ribaditi, più di recente, da Cass. n. 3320/2021 (pp. 10/11).

4. – Vanno, dunque, accolti per quanto di ragione il secondo e terzo motivo, dichiarati assorbito il quarto e inammissibile il primo, con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo e il terzo motivo per quanto di ragione e dichiara inammissibile il primo motivo e assorbito il secondo motivo di ricorso;

cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

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