LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5786-2018 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
S.S., elettivamente domiciliato in MARINO, VIA DELLA REPUBBLICA, 37 INT. 5, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VALERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONE ROCCHETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 347/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 18/08/2017 R.G.N. 636/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine rigetto;
udito l’Avvocato GAETANO GIANNI’, per delega verbale Avvocato ARTURO MARESCA;
udito l’Avvocato SIMONE ROCCHETTI.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza n. 347/2017, pubblicata il 18.8.2017, ha rigettato il gravame interposto da Telecom Italia S.p.A., nei confronti di S.S., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede n. 223/2016, resa in data 23.6.2016, con la quale – in accoglimento della domanda dello S., impiegato con mansioni di tecnico esterno (on field), impegnato in attività di manutenzione straordinaria degli apparati in tutta la provincia di Ancona – era stata dichiarata la nullità dell’Accordo collettivo aziendale del 27.2.2013, nella parte in cui pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di 15 o 30 minuti, sottraendoli al computo dell’orario di lavoro, con condanna della società datrice a corrispondere al ricorrente le differenze retributive commisurate a 30 minuti in più di attività lavorativa per ogni giornata effettivamente lavorata, oltre accessori, come per legge.
La Corte territoriale, per quanto ancora in questa sede rileva, ha osservato che, condivisibilmente, “il Tribunale, esaminate le clausole dell’Accordo collettivo raffrontate alla normativa vigente, rilevato che i tempi di spostamento con l’autovettura aziendale sono in parte neutralizzati dalla c.d. “franchigia”, ha ritenuto che tale regolamentazione contrattuale si fosse posta in contrasto con la normativa non derogabile dalle parti collettive a svantaggio del lavoratore in materia di orario di lavoro, ed in particolare, con la nozione di orario di lavoro, così come dettata dalla Legge Italiana (D.Lgs. n. 66 del 2003) e così come interpretata non soltanto dalla giurisprudenza di legittimità ma anche dalla giurisprudenza comunitaria”; che, inoltre, “il veicolo di servizio era dotato di sistema di geolocalizzazione a distanza sicché i suoi spostamenti (compresa la velocità tenuta dal veicolo) erano verificabili a distanza ed in tempo reale dal datore di lavoro; se a ciò si aggiunge che fin dalla partenza dalla sede aziendale il dipendente era tenuto a raggiungere il luogo di primo intervento (senza interruzioni o deviazioni dal percorso), deve essere condiviso il rilievo del primo Giudice circa la situazione del dipendente che fin dalla partenza dalla sede aziendale già restava a disposizione del datore di lavoro; tanto più che dovendo il contratto (anche di lavoro) in forza dell’art. 1375 c.c. essere eseguito in buona fede è evidente che, dovendo il lavoratore raggiungere con diligenza il luogo di primo intervento, si deve escludere che – contrariamente a quanto dedotto nel ricorso in appello – il dipendente avesse la facoltà di interrompere il tragitto per una sosta colazione oppure, ad esempio, che avesse la facoltà di scegliere il percorso più panoramico (anche se meno veloce o meno funzionale)”; ed infine che “Sino al 10 luglio 2013 la situazione descritta configurava pacificamente esecuzione della prestazione in orario di lavoro con decorrenza dal momento in cui il tecnico raggiungeva la sede aziendale (va da sé che i tempi di percorrenza da casa al luogo di lavoro e ritorno non ricadono nella prestazione lavorativa) anche perché fa parte delle mansioni tipiche del tecnico manutentore essenzialmente esterno anche la guida del veicolo di servizio (veicolo non scelto dal dipendente ma imposto dal datore di lavoro anche per l’attrezzatura di installazione essenziale per l’esecuzione degli interventi presso gli utenti del servizio) non soltanto nel tragitto iniziale ed in quello finale ma anche nei tragitti intermedi, tra un utente e quello successivo”.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Telecom Italia S.p.A. articolando un motivo ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 codice di rito.
S.S. ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 1, comma 2, in relazione all’art. 2, n. 1 della Direttiva n. 93/104; e dell’art. 1375 c.c., ed in particolare si lamenta che i giudici di merito sarebbero rimasti ancorati ad una serie di dati di fatto dai quali avrebbero fatto derivare “la conseguenza per cui gli accordi sindacali, determinando un aumento dell’orario di lavoro che le parti hanno convenuto di non retribuire, sarebbero in contrasto sia con la Direttiva 2000/34 in materia di orario di lavoro che con il D.Lgs. n. 66 del 2003”. Per la qual cosa, a parere della società datrice, la Corte territoriale sarebbe stata erroneamente indotta a ritenere che “il tempo in cui il lavoratore si reca dalla propria abitazione al luogo di prima esecuzione della prestazione di lavoro e, viceversa, il tempo necessario per recarsi dal luogo dell’ultima attività al proprio domicilio siano tempo di lavoro, in cui cioè il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 1, comma 2 e dell’art. 2, n. 1 della direttiva93/104”, senza considerare che le Direttive Europee definiscono orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”.
1.1. Il motivo non è meritevole di accoglimento. Ed invero premesso che, in parte, il mezzo di impugnazione censura, inammissibilmente, anche la ricostruzione in fatto operata dalla Corte di merito, peraltro con un iter argomentativo del tutto condivisibile e scevro da vizi logici -, la decisione impugnata si pone in linea con gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte, nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene – ed ai quali, ai sensi dell’art. 118 Disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn. 17511/2010; 5496/2006) -, secondo cui il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato come lavorativo, nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione. La qual cosa si verifica nel caso di specie, in cui lo spostamento e’, all’evidenza, funzionale rispetto alla prestazione, poiché “il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, è poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa”.
Pertanto, del tutto condivisibilmente, dopo aver esaminato la nozione di orario di lavoro come definito dal D.Lgs. n. 66 del 2003 (di attuazione della direttiva n. 93/104/CE, ribadita dalla direttiva n. 2003/88/CE) – secondo cui rientra nell’orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività e delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni ed alle prassi nazionali” – i giudici di merito, facendo altresì opportuno riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (v. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata), hanno qualificato il tempo occorrente per raggiungere “dal luogo di lavoro quello di primo intervento e, di converso, dall’ultimo intervento al rientro in sede” come strettamente funzionale all’esecuzione della prestazione e, dunque, come corretto adempimento di un obbligo nascente dal rapporto di lavoro, in quanto attività preparatoria all’adempimento della prestazione lavorativa.
E, correttamente, nella sentenza oggetto del presente giudizio, si afferma che “non può essere consentito alla contrattazione collettiva di neutralizzare, sia pure ai soli fini retributivi e contributivi, un periodo di lavoro in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro” e, dunque, sottoposto alla sua eterodirezione; periodo in cui, peraltro, il lavoratore non può sottrarsi all’obbligo di eseguire la prestazione che gli compete secondo buona fede e diligenza, in quanto rientrante, appunto anch’esso nell’esecuzione della prestazione lavorativa.
Ne consegue che l’Accordo collettivo aziendale del 27.3.2013, in quanto contenente disposizioni di minore favore, e quindi una deroga in peius rispetto alla normativa nazionale ed Europea, è stato, nel caso di specie, condivisibilmente disapplicato.
Per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato.
2. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
3. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.250,00 per compensi professionali, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021