LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7162-2015 proposto da COMUNE DI FRISA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SANTI APOSTOLI 66, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE DETTORI (Studio Legale DETTORI &
Associati), rappresentato e difeso dall’avvocato DIEGO DE CAROLIS;
– ricorrente –
contro
C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 173, presso lo studio dell’avvocato TEODORA MARCHESE, rappresentata e difesa dagli avvocati RITA TERESA ARUFFO, CAMILLO COLAIOCCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 922/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 06/11/2014 R.G.N. 1293/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 6 novembre 2014 n. 922 la Corte d’Appello di L’Aquila riformava la sentenza del Tribunale di Lanciano nella parte in cui – pur avendo accertato la natura subordinata del contratto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra C.V. ed il COMUNE di FRISA dal 2 novembre 2005, oggetto di rinnovo e successivamente di proroga, fino al 2 novembre 2008 – aveva respinto la domanda di risarcimento del danno; per l’effetto condannava il Comune al risarcimento, nella misura di venti mensilità di retribuzione, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5.
2. La Corte territoriale osservava che il risarcimento del danno previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 in caso di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato con la pubblica amministrazione, costituiva, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, una compensazione della impossibilità di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro; il danno doveva ravvisarsi in detta impossibilità sicché non abbisognava di altra prova che di quella della violazione delle norme imperative sul reclutamento del personale.
3. I parametri per il risarcimento dovevano individuarsi nei meccanismi sanzionatori previsti dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 – nella misura di 5 mensilità – e dal comma 5, quanto alle 15 mensilità sostitutive della reintegra.
5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il COMUNE di FRISA, articolato in un unico motivo, cui C.V. ha resistito con controricorso.
6. Il PM ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo il Comune ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi da 90 a 95 e 106; della circolare del Ministero della Funzione Pubblica del 18.4.2008 n. 5; del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 6, artt. 35 e 36, della L. n. 300 del 1970, art. 18; dell’art. 2043 c.c. nonché “difetto di istruttoria e di motivazione”.
2. Ha assunto che, come correttamente ritenuto dal giudice del primo grado, in caso di abusivo ricorso al contratto a termine non vi è danno in re ipsa, essendo necessario che il lavoratore alleghi e provi di avere subito conseguenze pregiudizievoli, onere cui controparte non aveva assolto; ha censurato la sentenza per avere affermato non essere necessaria la prova del danno.
3. Ha da ultimo dedotto che nella fattispecie di causa mancavano i presupposti per il risarcimento, in quanto: non si trattava di abusivo ricorso ad una successione di contratti a termine ma di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, nel secondo periodo, di contratto D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 7, successivamente rinnovato; non era stata avanzata alcuna censura avverso gli atti deliberativi del Comune che avevano negato la stabilizzazione della lavoratrice; non era stata offerta prova del danno.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. La deduzione della violazione delle disposizioni sulla stabilizzazione del personale precario- (L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi da 90 a 95 e 106) – non è conferente alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non è fondata sul diritto della C. alla stabilizzazione ex lege n. 244 del 2007 ma sulla illegittimità del rapporto di lavoro subordinato a termine instaurato con il Comune in via di fatto.
6. Il danno è stato dunque liquidato non quale conseguenza della violazione di un diritto della lavoratrice alla stabilizzazione ma, all’opposto, per l’abuso del contratto a termine, in relazione al quale non v’e’ diritto della lavoratrice alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Va peraltro evidenziato che la dedotta violazione di circolari ministeriali viene erronemente qualificata come vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3.
8. Nella parte in cui denuncia la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 6 e art. 35 – al fine di sostenere la legittimità dei contratti sottoscritti inter partes – il Comune chiede a questa Corte il riesame di una statuizione resa nel primo grado, sulla quale la sentenza impugnata non si è pronunciata, non avendo la amministrazione proposto appello incidentale, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.
9. Restano da esaminare le censure proposte in relazione alla condanna al risarcimento del danno, unica questione oggetto dell’appello della lavoratrice.
10. La inammissibilità del ricorso, teso a sostenere la necessità della prova diretta del danno, discende – ex art. 360 bis c.p.c. – dal costante orientamento di questa Corte, a partire da Cass. SU 15/03/2016 n. 5072 (per tutte: Cass. sez. lav., 08/02/2021, n. 2980; Cass., SU 02/08/2017, n. 19165), secondo cui nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione l’efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l’ammontare del danno.
11. Nella fattispecie di causa, per quanto allegato dallo stesso Comune ricorrente, il contratto concluso nel novembre 2005 con la C. era stato rinnovato ed era stato poi oggetto di proroga, ipotesi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, configura l’abuso vietato dalla clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (ex aliis: Cass. sez. lav. 28 febbraio 2017 n. 5229; sez. lav. 13/03/2017, n. 6413; sez. VI n. 23945/2018).
12. Il ricorso non offre elementi per porre in discussione tali consolidati principi. Deve, piuttosto, ribadirsi, a correzione della motivazione della sentenza impugnata, che il danno presunto è quello correlato alla perdita di chances di altre occasioni di lavoro stabile e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge, con norma conforme sia ai parametri costituzionali che a quelli comunitari.
13. Non sono state invece sollevate, con l’onere di specificità richiesto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, adeguate censure circa il parametro utilizzato dal giudice dell’appello per liquidare il danno, deducendosi del tutto incidentalmente, al fine di assumere la necessità della prova diretta del danno, che il parametro della L. n. 300 del 1970, art. 18 non si riferirebbe al lavoro pubblico ma al licenziamento ingiusto di lavoratori privati.
14. Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile.
15. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
16. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
PQM
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 3000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021