Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27964 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15595/2015 R.G. proposto da:

M.B., elettivamente domiciliata in Roma, via Aureliana n. 25, presso lo studio degli avv.ti Antonia ed Arianna Scione, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Russo giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale *****, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10823/44/14, depositata 111/12/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 10823/44/14 dell’11/12/2014 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha accolto l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 50/07/13, che aveva a sua volta accolto il ricorso di Ottiero di B.M. & C. s.a.s. (di seguito Ottiero s.a.s.) avverso un diniego tacito di rimborso IVA relativamente agli anni d’imposta 2005 e 2006;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, la richiesta di rimborso concerneva l’IVA versata a seguito del processo verbale di costatazione redatto dall’Agenzia delle dogane di Bolzano in relazione ad operazioni fittizie poste in essere dalla società contribuente e ciò al fine di ottemperare a quanto richiesto dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale Trento D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ex art. 13;

1.2. nella prospettazione della società contribuente, il versamento era indebito in quanto, da un lato, l’IVA era stata già corrisposta al fornitore che, peraltro, non aveva ottemperato al suo versamento; dall’altro la medesima IVA era stata richiesta con due avvisi di accertamento, oggetto di impugnazione con giudizi conclusisi negativamente per il contribuente;

2. avverso la sentenza della CTR M.B. proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso in appello dell’Agenzia delle entrate è stato proposto nei confronti di entrambi i soci di Ottiero s.a.s., M.B. e O.A., mentre il presente ricorso per cassazione è stato proposto unicamente da M.B. e non risulta notificato litisconsorte processuale necessario;

2. va, dunque, disposta l’integrazione nei confronti di quest’ultimo.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso O.A. e assegnando per l’incombente il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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