LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4660/2018 proposto da:
Area Scom S.r.l., che ha incorporato la Giochi e Scommesse La Torre s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza San Bernardo n. 101, presso lo studio dell’avvocato Terracciano Gennaro, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Raponi Romina, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e Finanze, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 7330/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/05/2021 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Roma ha dichiarato la nullità di un lodo rituale che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore della s.r.l. Giochi e Scommesse La Torre, successivamente AREA Scom ed attualmente SNAI Rete Italia, ed a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze (d’ora in avanti M.E.F.), del Ministero Politiche Agricole e dell’Agenzia Dogane e Monopoli, oltre alla non debenza da parte del concessionario del cd. minimo garantito previsto nella concessione relativa all’esercizio del gioco lecito.
La nullità è stata desunta dall’oggetto della controversia relativa al mancato intervento delle autorità pubbliche per contrastare il gioco illegale così da alterare gravemente l’equilibrio della concorrenza relativamente alle scommesse ippiche.
Ha affermato la Corte territoriale che tali controversie rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non essendo inerenti a canoni indennità od altri corrispettivi e che il giudizio arbitrale è consentito solo per le controversie che abbiano ad oggetto danni patrimoniali diretti o altre pretese patrimoniale derivanti da titoli di cui non sia contestata la legittimità ma soltanto la esecuzione. Nella specie oggetto del giudizio arbitrale è invece stato il lamentato mancato esercizio da parte dei Ministeri del potere istituzionale di impedire la concorrenza sleale costituita dal fenomeno delle scommesse estere e clandestine.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. Area Scom, accompagnato da memoria difensiva ed istanza di sollecita fissazione del ricorso per essere intervenuto arresto delle S.U. da parte del successore SNAI Italia. Hanno resistito con unico controricorso, accompagnato da memoria il M.E.F.; il Ministero delle Politiche Agricole e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.
Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 817 c.p.c., in relazione alla tardiva prospettazione della non compromettibilità in arbitri della controversia, non trattata in sede di giudizio arbitrale nel corso del quale era stata esclusivamente sollevata questione di nullità della clausola compromissoria. si pone in evidenza che non era stata dedotta in sede arbitrale la questione della non compromettibilità della controversia.
La censura è infondata dal momento che la nullità della convenzione arbitrale è fondata sul rilevato difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto al quale non si è formato alcun giudicato implicito dal momento che la Corte d’Appello ha deciso in unico grado ed è il primo organo giurisdizionale a dovere affrontare la preliminare questione della propria potestas iudicandi.
Con il secondo motivo viene dedotta la violazione della L. n. 1034 del 1971, art. 5; L. n. 205 del 2000, art. 6, comma 2 e della L. n. 205 del 2000, artt. 7, 12 e art. 133, comma 1, lett. c), per non essere stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Secondo la parte ricorrente non è contestato l’esercizio dei poteri autoritativi delle pubbliche autorità competente ma l’inadempimento contrattuale da parte di esse rispetto alle condizioni negoziali della concessione. E’ l’equilibrio convenzionale ad essere stato sovvertito non essendo stato attuato l’impegno anticoncorrenziale in esso contenuto.
La questione di giurisdizione, in quanto già decisa in fattispecie identica dalle S.U., può essere affrontata dalla sezione semplice.
Con la sentenza n. 23418 del 2020 le Sezioni Unite hanno affermato: “In tema di concessioni per l’esercizio di scommesse ippiche, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A. concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione (per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione a seguito dell’ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonché dalla mancata attivazione di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la stessa sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e venendo in considerazione profili che attengono, non già all’esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all’accertamento dell’inadempimento, da parte della P.A. concedente, alle obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, sicché la predetta controversia può essere compromessa in arbitrato rituale”.
Quanto al lamentato difetto di proposizione del ricorso o della censura relativa all’infondato difetto di giurisdizione si rileva la piena ritualità della formulazione del motivo e la inequivocità del contenuto.
In relazione alle domande inerenti il risarcimento da ritardo nell’attivazione di determinate tipologie di raccolta delle scommesse di cui si tratta nella memoria delle parti controricorrenti deve rilevarsi in primo luogo la novità del profilo di prospettazione della questione di giurisdizione e dall’altro la agevole ricomprensione nella causa petendi relativa al complessivo inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dalle P.A..
In conclusione deve essere accolto il secondo motivo di ricorso e riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario con conseguente esclusione della nullità del lodo arbitrale sotto questo profilo.
Alla cassazione del provvedimento impugnato consegue il rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione perché statuisca anche sulle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021