LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12748/2016 proposto da:
Comune di Nola, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Aviglionesi n. 5, presso lo studio dell’avvocato Abbamonte Andrea, rappresentato e difeso dall’avvocato Carbone Angelo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento della ***** S.p.a., in Liquidazione, in persona dei curatori avv. R.C. e Dott. L.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo studio del Dott. Placidi Alfredo, rappresentato e difeso dall’avvocato Sellitti Genoveffa, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1137/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/06/2021 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che chiede l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO
che:
la ***** s.p.a. convenne in arbitrato il comune di Nola per sentirlo condannare al pagamento dei corrispettivi dei servizi resi a seguito del contratto di affidamento in house providing del servizio di pulizia del territorio, raccolta differenziata, trasporto e avvio a recupero di frazioni di rifiuti;
nella esistenza del comune il collegio arbitrale accolse parzialmente la domanda;
il comune propose impugnazione avverso il lodo con atto notificato il 1 giugno 2012;
la società si costituì dinanzi alla corte d’appello di Napoli ma, in data 8 aprile 2015, ne sopravvenne il fallimento, dacché il comune chiese alla corte d’appello di dichiarare l’interruzione del giudizio ai sensi della L. Fall., art. 43;
all’udienza del 21 ottobre 2015 si costituì la curatela fallimentare, eccependo l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine di tre mesi dalla conoscenza, da parte del comune, dell’evento interruttivo automatico;
la corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 18 marzo 2016, ha dichiarato estinto il giudizio;
ha rilevato che anche in caso di interruzione cd. automatica il termine di riassunzione del processo interrotto decorre dal giorno in cui la parte interessata sia giunta a conoscenza dell’evento, e che nel caso concreto tale conoscenza doveva dirsi raggiunta dal comune in data 8 maggio 2015, quando l’ente aveva proposto reclamo contro la sentenza di fallimento in quanto socio della fallita, previa dichiarazione di aver ricevuto la comunicazione della sentenza dichiarativa (a mezzo Pec) l’8 aprile dello stesso anno;
poiché sulla base della detta risultanza era da considerare dimostrata la conoscenza legale dell’evento interruttivo, e poiché l’istanza volta alla dichiarazione di interruzione, depositata il 2 luglio 2015, non era equiparabile al ricorso in riassunzione, la corte territoriale ne ha tratto che il giudizio di impugnazione del lodo non poteva dirsi riassunto nei tre mesi, così da dover esser dichiarato estinto; per la cassazione della sentenza il comune di Nola ha proposto ricorso deducendo otto motivi;
il Fallimento di ***** s.p.a. ha replicato con controricorso; il PG ha concluso nel senso dell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO
che:
I. – coi primi tre motivi il comune rispettivamente denunzia: (i) la violazione o falsa applicazione degli artt. 84,170,300 e 305 c.p.c., artt. 1710 e 1728 c.c., L. Fall., art. 43, nella parte in cui la corte d’appello di Napoli ha ritenuto che la notifica della sentenza di fallimento al comune medesimo, in proprio, fosse idonea a far decorrere il termine di riassunzione, quando invece l’effetto avrebbe potuto determinarsi solo in caso di notifica presso il procuratore costituito in giudizio; (ii) la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 43,artt. 300 e 305 c.p.c., per avere la corte d’appello ritenuto che la conoscenza legale dell’evento fosse stata integrata dalla presentazione del reclamo L. Fall., ex art. 18, benché a mezzo di un difensore diverso da quello costituito in rappresentanza del comune nel giudizio di impugnazione del lodo; (iii) la violazione o falsa applicazione delle medesime norme per avere la sentenza negato ogni rilievo all’istanza volta alla dichiarazione di interruzione depositata dal comune medesimo a mezzo del suo difensore, oltre che per non aver considerato l’efficacia impeditiva derivata dalla spontanea costituzione della curatela in prosecuzione;
II. – con i restanti cinque mezzi il ricorrente si duole di altrettante omissioni di pronuncia della corte d’appello in ordine ai motivi di impugnazione spesi avverso il lodo arbitrale;
III. – i primi tre motivi di ricorso, unitariamente esaminabili, sono da accogliere, sebbene per ragioni diverse sia da quelle spese dal ricorrente, sia da quelle ritenute dal procuratore generale;
determina la cassazione dell’impugnata sentenza la considerazione che in caso di apertura del fallimento resta ferma l’automaticità dell’effetto interruttivo del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che da ciò deriva ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, onde evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c., presuppone la previa dichiarazione giudiziale dell’interruzione da parte del giudice del processo medesimo (Cass. Sez. U. n. 12154-21);
cosicché il termine di riassunzione decorre da quando tale dichiarazione giudiziale dell’interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
da questo punto di vista è stato anche precisato che la dichiarazione giudiziale, ove non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176 c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato, ovvero va comunicata – ai predetti fini – anche dall’ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d’ufficio allorché gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento medesima;
IV. – la conseguenza essenziale è che nel caso concreto mai la corte d’appello avrebbe potuto dichiarare l’estinzione per mancata riassunzione del giudizio ivi pendente, giacché quel giudizio non era stato previamente dichiarato interrotto, e anzi, essendovi stata la costituzione della curatela in prosecuzione, non sarebbe stato neppure astrattamente suscettibile di interruzione;
l’impugnata sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per lo scrutinio dei motivi di impugnazione del lodo arbitrale;
ogni ulteriore questione, difatti, è in questa sede assorbita;
la corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
PQM
La Corte accoglie i primi tre motivi come da motivazione, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla corte d’appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021