LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 7432/2017 proposto da:
R.G.C., in proprio e quale procuratore speciale di R.M., e R.P., e M.G., rappresentati e difesi dall’Avv. Fabio Rossi, elettivamente domiciliati in Roma, via Filippo Civinini, n. 12, presso lo studio dell’Avv. Federica Stoppani, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrenti –
contro
R.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Vannicelli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Varrone, n. 9, in virtù di procura speciale rilasciata in calce al controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di BOLOGNA n. 1829/2016, pubblicata in data 13 ottobre 2016, notificata in data 10 gennaio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
Che:
1. Con sentenza del 13 ottobre 2016, la Corte di appello di Bologna, ha rigettato l’appello principale proposto da R.G.C., in proprio e quale procuratore speciale di R.M. e R.P., e da M.G. e l’appello incidentale proposto da R.D., avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 703/10, depositata il 15 maggio 2010, che aveva rigettato la domanda proposta da R.G.C., in proprio e nella qualità, e da M.G., con la quale era stato chiesto di: “dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia giuridica e, in ogni caso, la non opponibilità delle pattuizioni di cui agli artt. 3 e 5 del contratto preliminare di cessione di quote sociali….., intercorso tra R.D. e B.A.I., stipulato il 23 dicembre 2000 e comunicato ai soci della società Residence Verbania s.r.l. per l’eventuale esercizio della prelazione, nella parte relativa al versamento della somma di vecchie Lire 711.016.423, pari ad Euro 367.209,34, accessoria rispetto al prezzo di cessione e nella parte in cui la promissaria si accollava “qualsiasi debito per qualsiasi titolo, in relazione ad ogni pregresso rapporto intrattenuto dal cedente R.D. con i fornitori e professionisti (corrispettivi, onorari e penali) che superassero la cifra sopraindicata di Lire 711.016.423"; conseguentemente dichiarare non dovuta, in tutto o in parte, la predetta somma di Lire 711.016.423 da parte degli esercenti la prelazione societaria e quindi dichiarare e accertare senza giusta causa il relativo versamento effettuato dagli attori a favore di R.D. in occasione della stipula dell’atto di cessione delle quote sociali, avvenuta i119 febbraio 2001; condannare R.D. a rimborsare e restituire ai signori R.G.C., R.M., R.P. e M.G. la predetta somma indebitamente versata di Lire 711.016.423, pari ad Euro 367.209,34”.
2. La Corte di appello di Bologna, a sostegno della sentenza impugnata, ha affermato che:
alla comunicazione rivolta da R.G.C., R.M., R.P. e M.G. a R.D., con la quale lo si informava di volersi avvalere della prelazione societaria, non poteva attribuirsi carattere di accettazione della precedente proposta sussistendone difformità sotto il profilo dell’oggetto, non avendo imputato al prezzo di vendita delle quote sociali di complessive Lire 7.821.181.526, la somma di Lire 711.016.423, dovute “per spese ed oneri di natura professionale e di intermediazione”, come nel preliminare con il terzo risultava specificato;
aveva fatto seguito, a ciò, un nuovo e diverso contratto di cessione, costituito dalla successiva scrittura privata autenticata del 19 febbraio 2001, con la quale i prelazionari e R.D. avevano indicato che “la cessione viene fatta ed accettata per il complessivo prezzo di Lire 7.821.186.526”,e dove si era registrato un incontro delle volontà delle parti che non avevano neppure fatto riferimento alle vicende pregresse;
le clausole di cui si contestava l’invalidità e l’inefficacia erano contenute in precedenti atti negoziali che non avevano portato alla conclusione di un contratto contenente le predette clausole e, in ogni caso, l’unica allegazione munita di un certo grado di determinatezza era quella relativa alla nullità della clausola per mancata specificazione delle modalità attraverso le quali erano state quantificate le spettanze di tecnici e fornitori e, al riguardo, appariva evidente che si trattava di una determinazione forfettaria in misura pari al 10% del corrispettivo delle quote;
nessuna contraddittorietà sussisteva in merito alla motivazione sulle spese di lite, avendo il Tribunale svolto due ragionamenti autonomi sul rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. e sulla condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite e avendo il Tribunale fatto corretta applicazione delle regole della prevalente soccombenza e della causalità della lite;
la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., formulata con l’appello incidentale, era infondata perché, come correttamente affermato dal primo giudice, non sorretta da alcuna allegazione e prova sul pregiudizio patito per effetto del giudizio.
3. R.G.C., in proprio e quale procuratore speciale di R.M. e di R.P., e M.G. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
4. R.D. ha depositato controricorso.
5. I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del contenuto della scrittura di cessione delle quote del 19 febbraio 2001, in relazione alla denuntiatio e alla accettazione anteriori, e delle comunicazioni versate in atti (raccomandate del 18 gennaio 2011 e del 6 dicembre 2005).
2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con particolare riferimento all’art. 1362 c.c., avendo i ricorrenti stipulato il contratto di cessione delle quote sociali, mantenendo ferma la legittima riserva sulla parte di prezzo ritenuta non dovuta, e, quindi, con la riserva di ripetere quella parte di prezzo non dovuta, riserva sciolta con l’avvio del giudizio di ripetizione dell’indebito.
2.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono inammissibili.
2.2. La Corte di appello ha, infatti, preso specificamente in esame, a pag. 6 della sentenza impugnata, la scrittura privata del 19 febbraio 2001, oltre che la comunicazione rivolta da R.G.C., R.M., R.P. e M.G. a R.D. con la quale lo si informava di volersi avvalere della prelazione societaria,ed ha escluso che la stessa potesse avere carattere di accettazione della precedente proposta per la diversità dell’oggetto.
Il richiamo, contenuto, peraltro, fra le premesse della scrittura privata del 19 febbraio 2001, dell’atto del 17 dicembre 2000, notificato il 29 dicembre 2000 (con il quale R.D. comunicava la volontà di cedere le sue 839 quote delle complessive 2360 costituenti l’intero capitale sociale) e della raccomandata a.r. dell’11 gennaio 2001 (con la quale i signori R. e la M. avevano esercitato il diritto di prelazione loro spettante per Statuto sociale) non vale ad inficiare la correttezza del ragionamento dei giudici di merito, sia di primo, che di secondo grado, che hanno ritenuto, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, che l’incontro tra proposta ed accettazione si era avuto, per l’appunto, con la scrittura privata autenticata del 19 febbraio 2001.
2.3 Ed infatti, proprio i canoni ermeneutici richiamati, tenuto conto del prezzo stabilito dalle parti nella scrittura privata del 19 febbraio 2001, nella quale, come del resto affermato dagli stessi ricorrenti, non era stata richiamata la clausola di determinazione del prezzo presente nella proposta contrattuale, ha fatto ritenere ai giudici di merito che le parti si erano determinate a stabilire il prezzo di cessione delle quote sociali in vecchie Lire 7.821.186.526, come espressamente pattuito con la clausola di cui alla pagina 4 dell’atto di cessione di quote del 19 febbraio 2001 (2. La cessione viene fatta ed accettata per il complessivo prezzo di Lire 7.821.186.526).
2.4 Inoltre, i giudici di secondo grado correttamente hanno affermato, sempre a pagina 6 della sentenza impugnata, che la cessione delle quote era stata fatta senza alcuna altra specificazione in punto alle modalità di fissazione del prezzo e che non poteva desumersi dal richiamo in premessa della raccomandata a.r., dell’11 gennaio 2001, la manifestazione espressa della “riserva di ripetere la somma di Lire 711.016.423”, a fronte della volontà, contenuta nella clausola, di determinazione del prezzo di Lire 7.821.186.526, riportata alla pagina 4 della scrittura privata autenticata del 19 febbraio 2001.
2.5 Non sussiste nemmeno la dedotta violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e specificamente quelli di cui all’art. 1362 c.c., avendo la Corte escluso con congrua motivazione, basata sulla inequivocità delle espressioni contenute nella scrittura privata autenticata, che in essa i ricorrenti avessero espresso una riserva sulla determinazione del prezzo.
Nel caso in esame, i ricorrenti si sono limitati a censurare il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, senza spiegare il perché avesse deviato dalle regole di ermeneutica contrattuale e non avesse rispettato la volontà dei contraenti, prospettando solamente una diversa e s sé più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante, fondata, peraltro, su elementi non valorizzati dalla corte di merito (quali il richiamo alla genesi della negoziazione e alla raccomandata inviata quattro anni dopo), plausibilmente motivata e come tale non sindacabile in questa sede.
2.6 E’ noto che la ricerca e la individuazione della comune volontà dei contraenti è un tipico accertamento di fatto riservato istituzionalmente al giudice del merito, il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. (Cass., 5 dicembre 2017, n. 29111); e che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass., 10 maggio 2018, n. 11254; Cass., 12 gennaio 2006, n. 420).
La sentenza, poi, richiamata dai ricorrenti (Cass., 29 ottobre 2014, n. 22984) ha affermato un diverso principio in relazione al rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo, peraltro in un contesto nel quale il giudice di merito, a differenza del caso qui in esame, non aveva proceduto ad un esame puntuale della scrittura di cessione.
3. Con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza, in relazione alla violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, sotto il profilo della mancanza della motivazione sulle censure di invalidità ed inefficacia della clausola 2) della proposta contrattuale – denuntiatio del 27 dicembre 2000, costituente parte integrante e sostanziale del contratto di cessione di quote del 19 febbraio 2001, laddove nella determinazione del prezzo era stata aggiunta l’ulteriore somma di Lire 711.016.423 per “spese ed oneri di natura professionale e di intermediazione”.
4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, con particolare riferimento agli artt. 1322,1343,1344 e 1346 c.c., in relazione alla clausola 2) della proposta contrattuale – denuntiatio del 27 dicembre 2000, costituente parte integrante e sostanziale del contratto di cessione di quote del 19 febbraio 2001, laddove nella determinazione del prezzo era stata aggiunta l’ulteriore somma di Lire 711.016.423 per “spese ed oneri di natura professionale e di intermediazione”.
4.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono inammissibili, per difetto di interesse.
4.2 Le esposte censure, infatti, sono finalizzate a censurare la ulteriore ratio della ritenuta infondatezza della domanda di ripetizione dell’indebito, riguardante l’invalidità e l’inefficacia della clausola 2) della proposta contrattuale – denuntiatio del 27 dicembre 2000, atto diverso dalla scrittura privata autenticata del 19 febbraio 2001.
E’ inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, e pertanto non costituente una “ratio decidendi” della medesima, poiché, un’affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass., 10 aprile 2018, n. 8755).
5. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, sostenute dal controricorrente e liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021
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