LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4928/2015 proposto da:
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Anna M. Impinna, giusta procura speciale allegata alla “Memoria di costituzione di nuovo difensore” in data 3 marzo 2021;
– ricorrente –
contro
S.G., Sa.Gi. (nata il *****), S.M.C. e s.g. (nata il *****), elettivamente domiciliati in Roma, Via Po n. 25/b, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Sigillò Massara, che li rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Francesco Macaione, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
V.G., V.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1363/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 03/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/07/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia;
lette le conclusioni scritte, visto il D.L. n. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che chiede alla Corte di Cassazione dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con citazione notificata il 2 aprile 1994 Sa.Ga. sa.gi., V.G. e Vi.An. hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, il Comune di Palermo chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ed al pagamento della indennità di occupazione temporanea quanto ai terreni in loro proprietà, occupati ed irreversibilmente trasformati dall’amministrazione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nel quartiere “*****” della città e di un asilo.
2. Sa.Ga. e sa.gi. hanno agito quali comproprietari del terreno in catasto al f. *****, p.lla *****, occupato per la superficie di mq. 1272 “per la realizzazione dell’urbanizzazione primaria” del quartiere indicato e per altri mq. 69 “per la costruzione di un asilo nido”; V.G. quale proprietario del terreno in catasto al f. *****, p.lla ***** occupata dal 1983 per l’urbanizzazione primaria del quartiere “per una superficie di mq. 132, successivamente elevata a mq. 165”; Vi.An. quale proprietaria del terreno in catasto al f. *****, p.lla ***** occupata dal marzo 1983 per opere di urbanizzazione, “per una superficie di mq. 224, in seguito elevata a mq. 280”.
3. Con sentenza depositata il 30 maggio 2005 il Tribunale di Palermo ha condannato il Comune di Palermo al pagamento in favore degli attori della complessiva somma, suddivisa secondo quote di spettanza, di Euro 90.873,30, oltre rivalutazione ed interessi a titolo di risarcimento danni da “accessione invertita” dei terreni indicati ed utilizzati per la realizzazione di un asilo nido, che interessava la p.lla ***** e di una strada perimetrale, che aveva interessato le p.lle *****.
4. Nelle more dell’impugnazione, il Comune ha provveduto al pagamento della somma complessiva di Euro 270.660,73 dando esecuzione alla sentenza di primo grado che ha poi impugnato davanti alla Corte di appello di Palermo.
5. La Corte territoriale, con sentenza non definitiva del 13 marzo 2009, pronunciata nei confronti degli eredi, in epigrafe indicati, di Sa.Ga. e sa.gi., nelle more deceduti, e nella contumacia degli aventi causa di Vi.An., in riforma della sentenza appellata, ha dichiarato l’incompetenza funzionale del giudice di primo grado sulla domanda di indennità di occupazione legittima ed ha dato disposizioni per l’istruzione del giudizio sulla quantificazione delle indennità di esproprio, di occupazione legittima e di occupazione illegittima.
6. All’esito della disposta consulenza tecnica di ufficio, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza impugnata, in via definitiva ha condannato il Comune a titolo di risarcimento per irreversibile trasformazione al pagamento: in favore degli eredi di Sa.Ga. e sa.gi. della complessiva somma di Euro 161.742,53; in favore di V.G. della complessiva somma di Euro 8.102,31; in favore degli eredi di Vi.An. della complessiva somma di Euro 20.896,09; per tutti oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
7. Il Comune di Palermo ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con cinque motivi cui resistono con controricorso S.G., Sa.Gi., nata a *****, S.M.C. e s.g., quest’ultima nata a *****.
8. Con ordinanza interlocutoria n. 34040 del 2019, la Corte di cassazione ha rimesso in pubblica udienza la causa per consentire la discussione, nel contraddittorio tra le parti, sulla questione relativa all’eventuale giudicato interno formatosi in ordine agli accertamenti intervenuti tra il primo ed il secondo grado di giudizio, in ragione dei contenuti dei motivi di appello.
9. E’ stata depositata memoria del Comune di Palermo nei termini assegnati.
10. Ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, contenente “Misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, sul ricorso proposto, già fissato per la trattazione in udienza pubblica a norma dell’art. 374 c.p.c., art. 375 c.p.c., u.c. e art. 379 c.p.c., in mancanza di richiesta di discussione orale del procuratore generale o del difensore di una delle parti entro il termine perentorio di legge, si è proceduto in Camera di consiglio.
11. Il rappresentante della Procura Generale della Corte di cassazione ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui ha chiesto di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o il suo rigetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il Comune di Palermo deduce la nullità dell’impugnata sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per contraddittorietà e manifesta illogicità tra la liquidazione operata e le ragioni poste a sostegno ex art. 132 c.p.c., n. 4.
La Corte territoriale ha rilevato, a conferma della fondatezza dei motivi di appello proposti dal Comune di Palermo, che dei terreni occupati: a) quelli identificati dalla p.lla *****, poi suddivisa nelle part.lle *****, in parte erano rimasti estranei al giudizio (p.lla *****) ed in parte nel possesso del proprietario e non interessate dall’opera pubblica (p.lle *****); b) quelli identificati dalla p.lla ***** erano stati solo in parte, per mq. 647 della p.lla *****, irreversibilmente trasformati, ma per una distinta e diversa procedura espropriativa; c) quelli identificati dalla p.lla ***** erano stati irreversibilmente trasformati per mq 130 (in parte dalla derivata p.lla *****) per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e per mq. 69 per la costruzione di un asilo nido.
Rispetto agli indicati esiti istruttori la sentenza impugnata avrebbe invece, in modo contraddittorio, indicato il risarcimento del danno per la particella ***** in Euro 43.116,21 asserendo, erroneamente, che di quella stessa sarebbero stati occupati mq. 839, di cui mq. 69 per l’asilo nido e mq. 770 per opere di urbanizzazione.
Il dovuto a titolo di risarcimento danni in favore degli eredi Sa.Ga. e gi. era invece pari alla minore somma di Euro 10.226,61, per una superficie occupata e trasformata complessivamente di effettivi mq. 199, di cui mq. 130 per le opere di urbanizzazione e mq. 69 per l’asilo.
Il Comune avrebbe avuto diritto ad ottenere la restituzione della differenza tra l’importo di Euro 10.226,61, effettivamente dovuto, ed i maggiori importi già pagati a titolo risarcitorio, in forza della sentenza di primo grado e giusta determina n. 283 del 29.11.2005 che era stata all’esito adottata, e quindi, della somma di Euro 183.664,15 per la più ampia superficie di mq. 1272 accertati in primo grado.
2. Con il secondo motivo il Comune deduce la nullità della sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alle particelle ***** e *****.
La prima sarebbe stata irreversibilmente trasformata solo in parte (per mq. 104 dalla derivata particella ***** ritenuta estranea al giudizio) nell’ambito di una diversa procedura espropriativa e per le restanti parti sarebbe rimasta nel possesso del proprietario; la seconda sarebbe stata invece parzialmente trasformata nell’ambito di una diversa procedura espropriativa, definita con provvedimenti legittimi e con il pagamento delle dovute indennità.
La Corte quindi riteneva che non potesse essere accordato il risarcimento per le aree trasformate e non acquisite, ma, ciò nonostante, anziché condannare gli appellati e gli eredi, come richiesto, alla restituzione integrale delle somme loro corrisposte indebitamente a titolo di risarcimento danni ed in esecuzione della sentenza di primo grado – per Euro 28.798,00 per la p.lla ***** ed a carico di V.G. e per Euro 49.174,79 per la p.lla ***** ed a carico degli eredi di Vi.An. – avrebbe condannato il Comune a corrispondere a V.G. ed agli eredi di Vi.An. le ulteriori somme pari ad Euro 8.102,31 e ad Euro 20.896,09.
3. Con il terzo motivo, per i contenuti denunciati con le precedenti censure, il ricorrente fa altresì valere la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del giudicato che si era formato quanto agli appellati sulla sentenza di primo grado che, interamente eseguita dal Comune e non gravata da appello incidentale, avrebbe reso impossibile qualunque ulteriore liquidazione di somme in favore dei medesimi soggetti.
4. Con il quarto motivo l’ente territoriale denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La Corte di appello avrebbe riconosciuto al Comune il diritto alla detrazione per compensazione impropria delle somme corrisposte per i terreni di proprietà di V.G. e di Vi.An. (p.lle *****) estranei al giudizio e comunque non trasformati ed acquisiti in proprietà al Comune.
Ciò nonostante la Corte di merito avrebbe erroneamente stabilito l’impossibilità della compensazione avendone il Comune fatto richiesta per la prima volta soltanto nella sua seconda comparsa conclusionale.
Di contro a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il Comune di Palermo avrebbe invece fatto richiesta di restituzione nell’atto di impugnazione (p. 10) e nell’atto di appello integrativo (p. 13) con condanna degli appellati di tutte le maggiori somme corrisposte dall’amministrazione comunale in esecuzione della sentenza di primo grado e la tempestività della domanda sarebbe stata indicata anche nella sentenza non definitiva n. 1092/2009.
5. Con il quinto motivo il ricorrente fa valere l’omessa pronuncia in cui era incorsa la Corte di merito con l’impugnata sentenza.
Dinanzi alla Corte territoriale l’appellante aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso di dichiarare in dispositivo l’avvenuto acquisto della proprietà in capo al Comune di Palermo per accessione invertita dei beni già appartenuti agli attori e su tale richiesta la Corte di merito aveva omesso di pronunciare.
6. I controricorrenti deducono l’insussistenza delle dedotte nullità e l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
7. Dei motivi di ricorso deve darsi trattazione dei primi tre nel preliminare rilievo, di carattere ufficioso e che ha costituito ragione della rimessione della causa in pubblica udienza giusta ordinanza interlocutoria di questa Corte del 13.09-19.12.2019 – nell’osservanza del meccanismo di cui all’art. 101 c.p.c., comma 2 e art. 384 c.p.c., comma 3, diretto a provocare il contraddittorio delle parti, relativo ai contenuti del giudicato, formatosi nel passaggio tra il primo ed il secondo grado di giudizio, in ragione della non specificità dei motivi di appello proposti dal Comune di Palermo, odierno ricorrente.
Si tratta di questione direttamente accertabile in sede di legittimità.
7.1. La specificità dei motivi di impugnazione, richiesta dall’art. 342 c.p.c., è verificabile in sede di legittimità direttamente, poiché la relativa censura è riconducibile nell’ambito dell'”error in procedendo”, non riguardando l’interpretazione dell’atto di appello, in quanto tale riservata al giudice del merito, ma risolvendosi nel convincimento della mancanza di un’effettiva censura alla decisione di primo grado (Cass. 15/01/2009, n. 806).
Dall’indicata premessa procede la formazione del giudicato interno eventualmente intervenuto sugli accertamenti condotti nella sentenza di primo grado nella non specificità dei motivi di appello, previa verifica dell’avvenuta impugnazione, o meno, della statuizione contenuta nella sentenza di primo grado e conseguente esaurimento della funzione giurisdizionale.
Il giudicato interno può quindi essere rilevato anche d’ufficio in sede di legittimità, con il solo limite che il giudice di secondo grado non abbia deciso, pur se implicitamente, sulla portata dell’atto di appello e, pertanto, sull’esistenza o meno del suddetto giudicato, non potendo, in tale diversa ipotesi, la pronuncia essere rimossa se non per effetto di espressa impugnazione e restando altrimenti preclusa ogni questione al riguardo (Cass. 21/02/2019, n. 5133).
7.2. Ne’ la prospettiva è destinata a mutare perché il ricorrente deduce nel giudizio di legittimità, e tanto ancora chiarisce nelle note che sono state autorizzate da questa Corte all’esito del rinvio disposto ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, di aver fatto valere in appello la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione.
L’accesso ai contenuti dell’impugnazione di merito, che può praticarsi in questa sede in ragione della natura ufficiosa dell’accertamento, evidenzia dell’atto di appello il difetto di conclusioni sul difetto assoluto di motivazione della sentenza di primo grado, non consentendo così di apprezzare l’esistenza di uno specifico motivo di appello a cui sia mancata risposta.
La doglianza sulla mancanza nella sentenza appellata di “uno straccio di motivazione” (così per i passi dell’atto di appello rimarcati a p. 3 della “Memoria” autorizzata del Comune di Palermo) non veicola correttamente la censura nel grado di appello che deve condurre il giudice ad un confronto tra domanda proposta e risposta data, o mancata, nella sentenza di primo grado, in una prospettiva che è e rimane, pur sempre, quella impugnatoria e che richiede, come tale, un raccordo tra domanda di parte e provvedimento appellato.
L’impugnazione per difetto assoluto di motivazione non è destinata nella sua ampiezza a travolgere la sentenza di primo grado, quasi che la censura “maggiore” sia comunque destinata a ricomprendere ed assorbire la “minore”, perché ciò che rileva è l’inosservanza della specificità della critica ex art. 342 c.p.c..
7.3. Va escluso che vi sia stato un accertamento da parte del giudice di secondo grado sulla portata dell’atto di appello e sulla sua capacità di precludere ogni ulteriore accertamento sui contenuti della sentenza di primo grado nel successivo giudizio di legittimità, e tanto, segnatamente, nel rapporto tra superfici espropriate e risarcimento del danno.
La Corte territoriale di Palermo, in accoglimento del motivo con cui l’Amministrazione appellante lamentava il difetto assoluto di motivazione, ha infatti proceduto a rinnovare l’istruzione della causa su estensione dei terreni espropriati ed ammontare delle varie voci di danno senza svolgere alcuna specifica verifica sui motivi di appello per accertarne la capacità di condurre quel giudice a riformare il quantum risarcitorio, in ragione della estensione delle aree espropriate.
7.4. La questione delle metrature contestate nel ricorso per cassazione quanto ai terreni dei S., ed eredi, non era dedotta nell’atto di appello in cui figurava una contestazione sul criterio di stima delle somme corrisposte, per errata adozione di quello analitico ricostruttivo piuttosto che di quello sintetico comparativo.
La generica contestazione portata sulla quantificazione del danno riconosciuto agli espropriati lascia estranea alla critica d’appello ogni vicenda relativa alla estensione dei terreni espropriati che viene dedotta per la prima volta dinanzi a questa Corte quale inammissibile esito diretto dell’accertamento ex novo operato in secondo grado.
La vicenda della intervenuta formazione del giudicato interno tra il primo e secondo grado in ordine alla superficie dei terreni occupati ed irreversibilmente trasformati già in proprietà di Sa.Ga. e sa.gi.ba. e, quindi, degli eredi – in questa sede controricorrenti, S.G., Sa.Gi. (nata a *****), S.M.C., s.g. (nata a *****) – resta ferma e non superata dalle deduzioni sulla nullità della sentenza di primo grado in quanto viziata da difetto di motivazione, senza che possano rilevare le contestazioni sulla misura del relativo risarcimento.
8. Nel resto, i motivi proposti sono inammissibili per mancanza di autosufficienza non allegando puntualmente il Comune di Palermo di aver fatto valere dinanzi al giudice di appello la vicenda della corresponsione a V.G. e V.A. di somme per una distinta vicenda di cessione non perfezionatasi tra le parti e, ancora, l’omessa pronuncia in ordine all’intervenuto acquisto della proprietà per “accessione invertita” in capo al Comune di Palermo dei beni dei privati.
9. Il ricorso proposto dal Comune di Palermo è in via conclusiva infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo nel rapporto con i S., costituitisi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto dal Comune di Palermo nei confronti di S.G., Sa.Gi. (nata il *****), S.M.C. e s.g. (nata il *****), V.G. e V.A..
Condanna il Comune di Palermo a rifondere a S.G., Sa.Gi. (nata il *****), S.M.C. e s.g. (nata il *****), le spese di lite che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021