LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26161/2017 proposto da:
ITA IMPIANTI TURISTICI ALBERGHIERI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Nunziante Cesaro Carlo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE,
– intimata –
e contro
COMUNE CONCA DEI MARINI, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Matonti Giuseppe;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2533/2017 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 20/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal consigliere Dott. RUSSO RITA.
RILEVATO
che:
1.-. La società contribuente ha impugnato la cartella di pagamento notificata dalla società Equitalia in data 20 Febbraio 2014 relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti per l’anno 2009 pretesa dal Comune di Conca dei Marini. Il ricorso della contribuente è stato respinto in primo grado. La società ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale della Campania ha respinto con sentenza depositata in data 20/03/2017.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso il Comune. Successivamente la società ha depositato, in via telematica, una memoria con allegati documenti ella quale si rappresenta quanto segue: “La società ITA. IMPIANTI s.r.l. con rituale ricorso impugnava la sentenza della CTR della Campania sezione di Salerno n 2533/2017 avente ad oggetto la legittimità della cartella esattoriale n. ***** emessa per l’anno 2009 per la riscossione della TARSU. Dopo un articolato iter conciliativo il Comune di Conca dei Marini adottava provvedimento di autotutela ai sensi del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater, e per l’anno 2009 annullava parzialmente la cartella esattoriale, oggetto del contenzioso, rideterminando la tassa dovuta in maniera più congrua nel rispetto del regolamento comunale. Le parti, pertanto, si ritenevano soddisfatte”. Ha chiesto che la Corte di Cassazione dichiari cessata la materia del contendere con compensazione della spese, allegando il provvedimento di autotutela.
Nulla ha rilevato il Comune.
Considerando che il provvedimento di autotutela segue, come dedotto dalla parte, ad un iter conciliativo, e che è fondato esplicitamente sul dichiarato interesse dell’ente a mantenere un leale e sereno rapporto con i contribuenti, e quindi su un sostanziale accordo tra le arti, deve qui applicarsi il principio enunciato dalla sezioni unite di questa Corte, secondo il quale nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, dagli artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass. sez. un. 8980 del 11/04/2018).
Le spese del processo sono compensate tra le parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis. Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma non nel caso di declaratoria della cessazione della materia del contendere che, pur determinando la caducazione delle pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell’efficacia delle sentenze impugnate in forza di intervenuto accordo tra le parti (Cass. Sez. U, n. 8980 del 2018).
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio da remoto, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021