LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 28034-2020 proposto da:
P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 6149/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. l’avv. Ester Ferrari Morandi, difensore di P.R. nel giudizio in contraddittorio con l’INPS, conclusosi con ordinanza n. 6149 del 2017, con cui questa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del P. e, decidendo nel merito, ha condannato l’Istituto alla rifusione delle spese processuali del giudizio per accertamento tecnico preventivo, oltre che del giudizio di legittimità, provvedendo alla relativa liquidazione, ha chiesto la correzione della citata ordinanza nella parte in cui non ha provveduto a disporre la distrazione delle spese processuali in suo favore, quale difensore antistatario, e nella parte in cui ha liquidato le spese del giudizio di cassazione in “Euro 1.00,00 per compensi professionali”;
2. il ricorso in esame reca la procura speciale conferita dal P. all’avv. Morandi specificamente per la proposizione del ricorso per correzione di errore materiale;
3. l’INPS non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
4. l’istanza di correzione del dedotto errore materiale è fondata atteso che nelle conclusioni rassegnate nell’originario ricorso per cassazione e debitamente trascritte, era stato chiesto che le spese processuali fossero distratte in favore dell’avvocato antistatario;
5. l’ordinanza n. 6149 del 2017 non ha provveduto e a tale omissione può porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non anche attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
6. la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. 17/05/2017, n. 12437; Cass. 24/02/2016, n. 3566; Cass. Sez. Un. 07/07/2010, n. 16037);
7. parimenti fondato è il ricorso quanto all’istanza di correzione dell’errore in cui è incorsa la citata ordinanza in punto di liquidazione dei compensi professionali per il giudizio di legittimità;
8. secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 16877 del 2020; n. 572 del 2019; n. 12035 del 2011; n. 11333 del 2009) il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione;
9. da tali principi si desume che al procedimento di correzione è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell’errore o dell’omissione materiale, e non, quindi, di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione;
10. l’errore correggibile è solo quello che investe l’espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile e rilevabile dalla semplice lettura del documento che si assume inficiato;
11. nel caso di specie, la liquidazione dei compensi professionali per il giudizio di legittimità, contenuta nell’ordinanza n. 6149 del 2017, ed espressa con la cifra di “1.00,00”, rende evidente l’errore commesso e consistente nella mancata scrittura di un terzo zero, prima della virgola, in modo da far risultare l’importo liquidato come pari ad Euro 1.000,00;
12. il ricorso può dunque essere accolto;
13. nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v., fra le altre, Cass., SU, 27/6/2002, n. 9438; v., più di recente, Cass. del 17/09/2013, n. 21213; Cass. 4/1/2016, n. 14);
PQM
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione del dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 6149 del 2017 dovendosi intendere l’importo liquidato a titolo di compensi professionali per il giudizio di legittimità come pari ad “Euro 1.000,00” e dovendosi integrare il dispositivo con l’inserimento, in fine, dopo le parole “accessori come per legge”, delle parole “da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Ester Ferrari Morandi”;
ordina alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all’originale della ordinanza sopra descritta.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021